Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12999 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31930-2018 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO VITALE;

– ricorrente –

contro

P.A., P.M., FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA – IMPRESA

DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE – GRUPPO CATTOLICA

ASSICURAZIONI-, B.P., B.C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 981/2018 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

l’11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI

MARILENA.

Fatto

RILEVATO

che:

I.S. ricorre per la cassazione della sentenza n. 981/2018 del Tribunale di Taranto, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dai resistenti.

Il ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Manduria, P.A., P.M., B.P., B.C.A. nonchè la Fata Assicurazioni Danni S.p.A., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni quantificati in Euro 4.473,85 o nella somma accertata giudizialmente, oltre alle spese di lite.

I danni occorsi si erano verificati il 19 giugno 2011, allorchè era stato investito dall’auto Fiat Bravo, alla cui guida era B.P., di proprietà di B.C.A., assicurata dalla Fata Assicurazioni, a Campomarino, quando, tentando di sfuggire all’aggressione di un cane molesto condotto da P.A., indietreggiava e si riportava repentinamente sulla sede stradale.

Si costituivano in giudizio P.A. e P.M., il primo, contestando la domanda attorea, il secondo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; il proprietario e il conducente dell’auto investitrice restavano contumaci; la compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda per mancanza di colpa del conducente del mezzo.

Il Giudice di pace, acquisite le prove e disposta CTU medico-legale, dichiarava P.A. responsabile esclusivo dei danni occorsi all’odierno ricorrente, quantificati in Euro 1.336,81, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro; lo condannava al pagamento delle spese di lite affrontate dalla vittima e poneva a suo carico anche le spese di CTU; condannava l’odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali di competenza di P.M. e della Fata Assicurazioni.

I.S. impugnava la decisione dinanzi al Tribunale di Taranto, per aver escluso la responsabilità del conducente dell’auto, per aver negato la legittimazione passiva di P.M. e per averlo condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di P.M. e della impresa di assicurazioni.

Il Tribunale, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, confermava la decisione di prime cure e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore degli appellati costituiti.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115-116 e dell’art. 2052 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva ritenuto non provato che P.M. fosse proprietario del cane; sebbene convivesse con il figlio, dichiaratosene proprietario, e quindi avesse una relazione di fatto con l’animale, non bastando a provare la proprietà esclusiva il certificato dell’anagrafe canina ottenuto un anno dopo l’incidente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 2054 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del conducente dell’autovettura investitrice, perchè, stando alle prove raccolte – testimonianze oculari, dichiarazioni rilasciate ai Vigili urbani e nel corso dell’interrogatorio reso davanti al Giudice di Pace – procedeva a velocità moderata e quasi incolonnato con altri veicoli, in assenza di prova che egli avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di vincere la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c..

Il ricorso è inammissibile, giacchè con entrambi i motivi, che per tale ragione, pure essendo indirizzati verso autonomi capi della sentenza impugnata, possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente sottopone a questa Corte regolatrice una richiesta di rivalutazione dei fatti che hanno portato il giudice a quo a decidere in senso evidentemente a lui sgradito.

E’ sufficiente ribadire, infatti, che contrasta con i limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità sollecitare una nuova valutazione dei fatti di causa, perchè l’accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice

maturati in relazione ad essi – evidentemente non graditi – al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito.

Va aggiunto e ribadito che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Nella specie, il ricorrente lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del Giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale) – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – si è limitato a denunciare la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c..

Costituisce un principio consolidato, al quale si intende dare seguito, quello secondo cui perchè si configuri effettivamente un motivo concretizzante la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario che venga denunciato che il Giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione denunciato, egli deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il Giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento (cfr. Cass., Sez. Un., 28/07/2011, n. 16598 e Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Nè a miglior sorte va incontro la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c..

Anche in tal caso soccorre un indirizzo giurisprudenziale più che consolidato: per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, poichè esso prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione – da introdursi, peraltro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi) (cfr. Cass. n. 11892/2016 cit. e, prima, Cass. 19/06/2014, n. 13960; Cass. 18/09/2009, n. 20119; Cass. 20/12/2007, n. 26965 del 2007).

Ne consegue, anche sulla base delle affermazioni di Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054 – secondo cui: “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” – che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo incasellabile nè nel paradigma del n. 5 nè in quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 nei termini ora indicati), non trova di per sè alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.

Mette conto rilevare altresì che la presenza di una doppia conforme rende inammissibile la proposizione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a meno che il ricorrente – e non è questo il caso – non provi che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774).

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Niente deve essere liquidato per le spese, non essendo stata svolta attività difensiva ai resistenti. L’inammissibilità del ricorso ha reso inutile ordinare il rinvio della notifica alla Fata, che dal precedente avviso non appare pretensionate.

5. Si. a atto della insussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Non v’è da provvedere alla liquidazione delle spese, perchè i resistenti non hanno svolto attività difensiva.

Si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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