Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12999 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 20/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 12999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25871/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Doria n. 16/C, presso

l’avvocato Mafrici Consolato, rappresentata e difesa dall’avvocato

Ciuffreda Alessandro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

– intimati –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38

presso l’avvocato Panariti Paolo, rappresentato e difeso

dall’avvocato De Angelis Domenico, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.C., Monte dei Paschi di Siena S.p.a., (OMISSIS) S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 657/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato UGO DE LUCA, con delega, che si

riporta;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

PAOLO PANARITI, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità, rigetto del

ricorso principale, ricorso incidentale assorbito.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il 28 maggio 2012 (OMISSIS) S.r.l. ha chiesto al Tribunale di Ascoli Piceno di essere ammessa al concordato preventivo esponendo un attivo di Euro 1.798.216,09 ed un passivo di Euro 1.178.135,57.

A seguito delle osservazioni del commissario giudiziale nella propria relazione del 13 ottobre 2012, la società istante ha modificato la proposta concordataria, quantificando l’attivo in Euro 1.207.987,04 ed il passivo in Euro 1.291.384,57.

Effettuate le operazioni di voto, all’esito del giudizio di omologazione, il Tribunale adito ha rigettato la domanda di omologazione e contestualmente dichiarato il fallimento

2. – Contro entrambi i provvedimenti (OMISSIS) S.r.l. ha proposto reclamo che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio con il Fallimento e nella contumacia della creditrice F.C., ha respinto con sentenza del 10 ottobre 2013, osservando in breve quanto segue:

-) l’entità dell’attivo, essenzialmente costituito da immobili, valutati in Euro 1.787.387,00, era stata inizialmente determinata dalla società istante sulla base di una perizia giurata non fondata su parametri oggettivi di raffronto, mentre il commissario giudiziale aveva rideterminato detto valore in Euro 898.600,00, sulla base di un elaborato tecnico fondato su precisi riferimenti oggettivi;

-) a fronte di detta quantificazione la società istante aveva modificato la proposta concordataria attraverso una riduzione del valore degli immobili, stimati in Euro 1.160.000,00, di circa il 35%, ed un apprezzamento del valore delle attrezzature, determinato in Euro 29.804,73, attrezzature da cedersi soltanto contestualmente successivamente alla cessione degli immobili predetti;

-) la proposta così formulata manifestava oggettive manchevolezze nell’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161 e risultava palesemente inverosimile, con evidente inidoneità a soddisfare in qualche misura i diversi crediti, come espressamente affermato dal commissario giudiziale;

-) era dunque di palmare evidenza il difetto di causa della proposta concordataria, con assorbimento delle doglianze concernente il valore dei beni.

3. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per quattro motivi illustrati da memoria.

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

F.C. non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale contiene quattro motivi.

1.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: L. Fall., art. 180, commi 3 e 4”.

Sostiene in breve la società ricorrente che il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avrebbero esorbitando dai propri poteri, estendendo il proprio giudizio a profili concernenti il merito e la convenienza della proposta concordataria.

1.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione L. Fall., art. 180, comma 4”.

Il motivo si collega al precedente, ed è volto a sostenere che la Corte d’appello avrebbe frainteso il concetto di “fattibilità giuridica” come elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, valorizzando altresì indebitamente il parere motivato del commissario giudiziale, così da qualificarlo sostanzialmente in termini di opposizione all’omologa e comunque da attribuirgli una inesistente valenza probatoria.

1.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione artt. 115 e 167 c.p.c.”.

Si ribadisce nel motivo il difetto di efficacia probatoria della relazione del commissario giudiziale, sicchè i giudici del merito avrebbero dovuto utilizzare a fini decisionali unicamente gli elementi forniti dalla società istante senza poter operare indebiti confronti con detta relazione, dal momento che, nel procedimento di omologazione, in caso di mancanza di opposizione, gli unici elementi probatori non contestati e dunque valutabili ai fini del giudizio sarebbero esclusivamente quelli di cui alla documentazione allegata alla domanda di omologazione ed al ricorso per ammissione al concordato preventivo.

1.4. – Il quarto motivo è svolto sotto la rubrica: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo ha ad oggetto l’argomento svolto dalla Corte d’appello, secondo cui la società istante aveva operato una riduzione del valore degli immobili di circa il 35%, senza che si comprendesse tuttavia perchè non si era attestata sulle determinazioni del tecnico del commissario giudiziale, in difetto di specifiche censure dell’elaborato di cui si è detto. Si osserva che detta riduzione non era stata affatto arbitraria od ingiustificata ma, al contrario, consentiva di ritenere la fattibilità proprio attraverso il riferimento ai valori espressi nelle stesse relazioni del commissario giudiziale, tanto più che il valore di realizzo degli immobili era stato già indicato nel ricorso in Euro 1.208.135,57, sicchè la riduzione operata in sede di modifica della proposta era del 4% e non del 35%. D’altro canto, lo stesso perito di cui si era avvalso il commissario giudiziale aveva attribuito ai beni immobili societari l’intrinseco valore di Euro 1.175.000,00, poi abbattuto a Euro 898.600,00, sicchè, in definitiva, la valutazione degli immobili in Euro 1.160.000,00 era tutt’altro che ingiustificata e rifletteva il presumibile valore di realizzo del compendio immobiliare.

2. – Il ricorso principale va respinto.

2.1. – Il primo ed il secondo motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono infondati.

Essi, difatti, muovono dalla premessa secondo cui i giudici del merito avrebbero operato una indebita valutazione della convenienza del concordato preventivo, in mancanza di opposizioni e in presenza di una procedura regolare.

Al contrario, tuttavia, è agevole osservare che la Corte d’appello non ha valutato la convenienza del concordato, ma ha considerato non fattibile il progetto concordatario, in quanto fondato su valutazioni inattendibili dei beni immobili, tanto più che la società istante aveva previsto la vendita delle attrezzature ivi contenute solo all’esito o contestualmente alla vendita degli immobili, circostanza, questa, tale da scoraggiare ulteriormente possibili acquirenti.

Tale decisione si colloca in perfetta armonia con il principio affermato da questa corte secondo cui, in tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (Cass. 23 maggio 2014, n. 11497), essendo permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso (L. Fall., art. 161,comma 2, lett. a, b, c, e d), sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano, restando, invece, precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di incongruenza – riscontrata nel caso di specie dai giudici di merito – o illogicità della motivazione (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2130).

2.2. – Il terzo motivo, con cui si sostiene che illegittimamente la Corte d’appello si sarebbe fondata sul parere del commissario giudiziale, che era inutilizzabile in mancanza di opposizioni, è infondato.

Stabilisce difatti della L. Fall., art. 172, comma 1, che: “Il commissario giudiziale redige… una relazione particolareggiata… sulle proposte di concordato”. Ora, non vi è ragione di dubitare che detta relazione debba essere acquisita per il precipuo scopo di essere valutata quale elemento probatorio in ordine all’accoglibilità della proposta concordataria, nei limiti in cui spetta al giudice del merito il relativo sindacato, entro l’ambito delimitato dalle pronunce giurisprudenziali di questa Corte di cui si è detto, senza di che l’acquisizione di detta relazione, non suscettibile di essere valutata a fini probatori dal giudice, non avrebbe alcun senso.

2.3. – Il quarto motivo è inammissibile.

Si tratta di una censura motivazionale riassumibile in ciò, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe affermato che la modifica della proposta di concordato avesse comportato una riduzione del 35% del valore degli immobili.

Tale motivo, pur denunciando un vizio di motivazione, non individua alcun fatto storico, decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, la cui valutazione avrebbe condotto a diverso risultato, ma consiste in realtà in una critica alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che la modifica alla proposta concordataria avesse comportato un abbattimento del 35% circa del valore degli immobili, essendo viceversa necessario ribadire che il motivo di ricorso formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, deve specificamente indicare il “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass. 8 settembre 2016, n. 17761). Ciò tanto più nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che ha ulteriormente limitato la deducibilità del vizio di motivazione in cassazione al solo “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881), escludendo che possa più essere contestata la “insufficienza della motivazione”, così come la valutazione delle prove purchè non meramente apparente o assolutamente imperscrutabile (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Detta censura, in definitiva, richiede a questa Corte, una nuova complessiva valutazione del materiale istruttorio già scrutinato dal giudice di merito, evidentemente inammissibile nel giudizio di legittimità.

3. – Il ricorso incidentale condizionato del Fallimento è assorbito.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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