Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12999 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12999 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Lucca, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al
viale Angelico 45, presso lo studio dell’avv. Fausto Buccellato, rapp.to e difeso dall’avv.
Luca Righi , giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Intimata

Tomei Maria Elvira

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
38/2012/21

depositata il 22/5/2012

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 7/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. La Duca, per delega,

per il ricorrente;
Svolgimento del processo

La controversia promossa da Tornei Maria Elvira

contro il Comune di Lucca è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune
contro la sentenza della CTP di Lucca n. 123/3/2009 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 152948/2003 per ICI. Il ricorso proposto si articola in unico
motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

28824/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 09/06/2014

art. 380 bis c.p.c. chiedendo il l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza
del 7/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 504/92 laddove la
CTR ha riconosciuto l’esenzione dall’Ici del fabbricato pur non essendo lo stesso iscritto

La censura è fondata alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
19872 del 14/11/2012) secondo cui, in tema di ICI, solo l’immobile che sia stato iscritto nel
catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10),
in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 d.l. n. 557 del
1993, convertito in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 23 bis del d.l. n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009, dell’art. 2,
comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 504 del 1992,. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa
categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato all’ICI.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ; non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato
il ricorso proposto dalla Tornei avverso l’avviso di accertamento n. 152948/2003 per ICI.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla Tomei avverso l’avviso di accertamento n. 152948/2003 , compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 7/5/2014

e

nelle categorie A/6 e D/10.

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