Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12998 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31837-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADRE

SEMERIA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUCE STEFANIA

STASI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE COLUCCIA;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, N. 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

SAV AUTOSERVIZI FVG SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 783/2018 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI

MARILENA.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 783/2018 del Tribunale di Udine, depositata il 13 giugno 2018 e notificata il 10 luglio 2018, articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso Zurich Insurance PLC.

La ricorrente espone in fatto di aver convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Udine, SAF Autoservizi FVG SPA e Zurich Insurance PLC, per essere da loro risarcita dei danni patrimoniali e non, quantificati in Euro 20.000,00, patiti a seguito di una caduta, causata da una brusca frenata, sul pullman che la trasportava da Udine a Lignano Sabbiadoro, il 21 luglio 2014, a seguito della quale riportava la frattura pluriframmentata scomposta della clavicola sinistra.

Si costituiva in giudizio solo la impresa assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda attorea, contestando che l’incidente avesse avuto luogo sul pullman e secondo le modalità descritte, che la vittima si fosse mai recata presso il Pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro, che avesse subito la invalidità temporanea e permanente nei termini richiesti.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo non provato il nesso di causa tra il comportamento del conducente del pullman e l’evento dannoso, e compensava le spese di lite.

La sentenza veniva impugnata, in via principale, dall’odierna ricorrente che invocava l’applicazione dell’art. 2054 c.c. e delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private a tutela del terzo trasportato e chiedeva di essere ammessa a provare l’offerta risarcitoria della Compagnia assicuratrice, rilevante, a suo avviso, ai fini del riconoscimento della responsabilità della SAF Autoservizi; in via incidentale, Zurich Insurance chiedeva fosse riformata la decisione di prime cure sia quanto alla ricostruzione dei fatti di causa sia quanto al capo relativo alla compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Udine rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, relativamente alla compensazione delle spese di lite che venivano poste a carico della odierna ricorrente.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria, a mezzo posta, in vista dell’odierna camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1678 e 1681 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo il suo assunto, la sentenza impugnata avrebbe invertito l’onere della prova e anzichè pretendere dall’asserito danneggiante la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell’art. 2054 c.c., aveva posto a carico della vittima la prova del nesso di causa tra il comportamento del conducente dell’autobus e l’evento dannoso occorsole.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per omessa motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 2054 c.c. e degli artt. 141 e s.s. Codice Assicurazioni private.

3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè presentano un’evidente connessione non solo logico-giuridica, ma anche relativamente alle argomentazioni che li supportano.

La ricorrente non ha affatto colto la ratio decidendi della sentenza gravata, la quale, con una motivazione congrua e supportata con i necessari riferimenti in fatto ed in diritto, ha negato che fosse stata dimostrata la derivazione della caduta, con i danni conseguitine, dalla circolazione del mezzo.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto, spiegandone articolatamente le ragioni – a) difetto di attendibilità di F.M.F., compagna di viaggio della vittima, assunta come teste sotto il profilo soggettivo e oggettivo; b) incompatibilità con quanto affermato dall’autista; c) difetto di documentazione del motivo per cui la teste non si era presentata a testimoniare; d) mancata assunzione delle dichiarazioni in contraddittorio – che non sono state affatto scalfite dalla censura della ricorrente; – e) l’unica prova offerta dalla ricorrente circa il fatto che fosse caduta sull’autobus, in aggiunta alle proprie affermazioni dirette ed indirette, rappresentata dalle dichiarazioni stragiudiziali rese da F.M.F. -dichiarazioni che comunque aveva preso in considerazione in quanto rientranti nel novero delle prove atipiche – non aveva offerto elementi sufficienti e coerenti con le altre risultanze acquisite per dimostrare che il danno si era effettivamente prodotto durante la circolazione del mezzo della SAF.

E’ questo il nocciolo della decisione che la ricorrente ha evidentemente travisato, lamentando la ricorrenza di una distribuzione dell’onere della prova non conforme al diritto, fondata sull’erronea quanto infondata convinzione che il Giudice di merito avesse ritenuto sì provata la caduta sull’autobus, ma non la avesse causalmente ricondotta ad una condotta colpevole del conducente. Il Tribunale, invece, pur confermando la decisione di prime cure, ha precisato, nel senso dianzi richiamato, i motivi di rigetto dell’istanza risarcitoria.

4. Con il terzo motivo la ricorrente imputa al giudice a quo di aver violato l’art. 2724 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente censura la decisione del Giudice di Pace che, dopo aver ammesso il capitolo di prova n. 6, con cui aveva chiesto di essere ammessa a provare tramite la testimonianza di M.M.R., liquidatrice della Zurich Insurance, che le erano stati offerti Euro 3.000,00 per i danni riportati, aveva revocato l’ordinanza in accoglimento dell’istanza di controparte, secondo cui non potevano essere provati fatti contrari rispetto a quello allegato – infatti, nell’atto di citazione era stato affermato che non vi era stata alcuna offerta da parte dell’impresa di assicurazioni – e lamenta che il Tribunale, benchè avesse chiesto in via istruttoria l’ammissione del capitolo di prova, abbia ignorato l’istanza senza alcuna motivazione.

5.Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp.att.c.p.c..

Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine all’istanza di ammissione istruttoria che avrebbe avuto rilievo confessorio tanto in ordine al riconoscimento della responsabilità dell’assicurato quanto sotto il profilo dell’esistenza o meno di una contrapposizione al fatto allegato.

6. Lo scrutinio del quarto motivo, per ragioni logiche, in quanto critica la sentenza impugnata per non aver detto nulla sull’istanza di ammissione del capitolo n. 6 della memoria istruttoria n. 6, deve precedere quello del terzo.

Esso risulta, per come formulato, carente di decisività, in quanto non riproduce il contenuto dell’appello che doveva criticare sul punto la motivazione del Giudice di Pace, eventualmente reiterativa di quella dell’ordinanza di revoca. Tanto basta a dichiararlo inammissibile.

Ad abundantiam, si osserva che la ricorrente censura la decisione di prime cure, ma non deduce di avere formulato in appello uno specifico motivo di doglianza relativamente alla mancata ammissione della prova richiesta.

Ciò che risulta è infatti la richiesta ammissione della prova testimoniale di M.M.R. (p. 2 della sentenza e p. 3 del ricorso).

Costituisce un principio di diritto, al quale si intende prestare adesione, quello secondo cui allorchè il Giudice di primo grado abbia rigettato l’ammissione di una deduzione istruttoria, l’appellante ha l’onere di censurare la statuizione di rigetto dell’istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza e riproduca l’istanza istruttoria rigettata.

Ora, è ben vero che nel giudizio di appello l’odierna ricorrente ha chiesto, in via istruttoria, al Tribunale di ammettere la prova testimoniale della liquidatrice della Zurich Insurance, ma ciò non si traduce necessariamente in un motivo di censura, laddove, come nel caso di specie, difetti qualsiasi critica della decisione di prime cure sul punto specifico; piuttosto, la richiesta integra una mera istanza con la quale la ricorrente ha chiesto anche al Giudice di appello che fosse ammessa la suddetta prova testimoniale, cosa che tuttavia la legge non dispone come snodo necessario del processo. L’implicito rigetto, da parte del Tribunale, di detta richiesta, quindi, non si traduce in alcun vizio del procedimento (Cass. 22/01/2018, n:1532).

Mette conto rilevare, in aggiunta, che l’ammissibilità della prova richiesta rientra nell’esercizio del potere discrezionale del giudice del merito, il quale allorchè disattenda una richiesta istruttoria non è tenuto a fornire una specifica motivazione, potendo le ragioni del diniego risultare anche per implicito (Cass. 2/08/2001, n. 10589 e successiva giurisprudenza conforme). Costituisce un’eccezione il caso in cui il giudice del merito si rifiuti di fare ricorso alla prova, omettendo di confutare le ragioni addotte dalla parte, e ritenga, nel contempo, sic et simpliciter, indimostrati i fatti che, per effetto della prova non ammessa, si sarebbero potuti, invece, provare. Gli estremi di tale eccezione non risultano, tuttavia, integrati nel caso di specie.

7. Il terzo motivo è assorbito.

8. Va rilevata l’irritualità del deposito della memoria, siccome pervenuta a mezzo posta, tale modalità essendo ammessa – ex art. 134 disp. att. c.p.c. – esclusivamente per il ricorso ed il controricorso (Cass. 10/10/2016, n. 20314; Cass. 19/04/2016, n. 7704; Cass. 31/03/2016, n. 6230; Cass. 20/10/2014, n. 22201; Cass. 04/01/2011, n. 182; Cass. 04/08/2006, n. 17726; anche dopo la novella del 2016, per la memoria ex art. 380-bis c.p.c.: Cass. 10/08/2017, n. 19988).

9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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