Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12998 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 12998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.L.F., rappr. e dif. dall’avv. Roberto Rossi, elett. dom.

in Roma, presso lo studio di questi, in via di S. Maria Maggiore n.

112, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore fall. p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Enza Tania Cassandro, elett. dom. in Roma,

presso lo studio di questi, in viale Parioli n. 44, come da procura

a margine dell’atto di costituzione di data 27.11.2012, depositato

per contraddire al ricorso ai sensi del vigente art. 379 c.p.c.;

– resistente –

per la cassazione del decreto Trib. Roma 18.10.2011, in R.Fall. n.

63692/99;

viste le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott.

Pierfelice Pratis, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 20 aprile 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.L.F. impugna il decreto Trib. Roma 18.10.2011 con cui, a seguito dell’istanza di D.A., succedutogli nella carica di curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., al secondo è stato liquidato il compenso finale nella misura di 4.000 Euro, su un totale riconosciuto complessivamente di 6.000 Euro, così disponendo che l’attuale ricorrente D.L. provvedesse alla restituzione delle somme già percepite in acconto e per l’eccedenza rispetto al liquidato di Euro 2.000;

2. la predetta liquidazione definitiva è stata disposta in considerazione dell’opera prestata da entrambi i curatori e visti i risultati ottenuti, nonchè la durata delle operazioni, sulla base dei parametri richiamati dalla L. Fall., art. 39 e secondo le basi dell’attivo e del passivo cui si rinvia nel D.M. 28 luglio 1992, n. 570;

3. con unico motivo, all’altezza della violazione di legge in particolare quanto alla L. Fall., art. 39, il ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento per mancato rispetto del requisito della motivata proporzionalità, quanto all’opera prestata, che la liquidazione invero non avrebbe assunto, avendo egli seguito la procedura fino al rendiconto, e poi dando le dimissioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il decreto è stato reso, come dedotto dal P.G., senza il rispetto del principio del contraddittorio, che invece impone di assicurare la presenza all’udienza o al procedimento camerale dei due curatori, in coerenza con il principio, qui condiviso, per cui “la previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore e del successivo riparto tra i due curatori, succedutisi nella funzione, comporta, stante l’unitarietà della situazione sostanziale, la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui alla L. Fall., art. 39, di ambedue i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.” (Cass. 135517 2012, 25532/2016);

2. invero e più specificamente anche per Cass. 8404/2016, l’attuazione del citato principio, “trattandosi di un procedimento non altrimenti disciplinato, è rimessa, in applicazione delle regole generali sui giudizi in camera di consiglio ex artt. 737 c.p.c. e segg., alle forme più idonee individuate dal collegio”, mentre nella vicenda la liquidazione risulta solo preceduta dall’istanza del nuovo e finale curatore, senza alcuna partecipazione del cessato curatore alla illustrazione al tribunale della propria attività e, con essa, delle spettanze pretese;

3. la nullità del procedimento, per la rilevata violazione del contraddittorio, impone pertanto la cassazione del decreto e il rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

PQM

 

La Corte, provvedendo sul ricorso ed ai sensi dell’art. 383 c.p.c., cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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