Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12998 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12998 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9095-2012 proposto da:
FANTINI GIUSEPPE (FNTGPP48C14L360U) elettivamente
domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio
dell’avvocato DARIO OVIDIO SCHETTINI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GOFFREDO GOBBI, SUSANNA
OGLIANI giusta procura speciale in atti;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA,29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO

Data pubblicazione: 23/06/2015

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO giusta
procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 78/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6
maggio 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 14 aprile 2011 la Corte di Appello di Bologna, in
riforma della decisione del primo giudice che l’aveva accolta, rigettava la
domanda proposta da Fantini Giuseppe nei confronti dell’I.N.P.S. volta
ad ottenere il ricalcolo della somma erogatagli dall’istituto al momento
del pensionamento, anteriore al luglio del 1997, a titolo di liquidazione
in capitale di una quota del trattamento pensionistico a carico del Fondo
Volo al quale il predetto era iscritto quale dipendente della Alitalia S.p.A.
(era stata invocata l’applicazione della tabella di coefficienti in uso
presso l’I.N.P.S., pubblicata dal Ministero del Lavoro con D.M.
19/2/1981 emanata ai sensi dell’art. 13 L. n. 1138 del 1962, più
favorevole di quella utilizzata dall’Istituto).
La Corte territoriale richiamava il precedente di questa Corte a
Sezioni Unite n. 22154 del 6 ottobre 2009 e riteneva che l’I.N.P.S.
avesse correttamente applicato la tabella quella di cui al R.D. n. 1403 del
1922 che era l’unica sganciata da una proiezione per il futuro e dunque
Ric. 2012 n. 09095 sez. ML – ud. 06-05-2015
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BOLOGNA del 3/02/2011, depositata il 14/04/2011;

aderente ad una capitalizzazione di una quota di pensione da
detetininarsi secondo coefficienti della vita media e che non scontava il
rischio né di futuri aumenti né della reversibilità.
Avverso tale sentenza propone ricorso il Fantini affidato a due
motivi.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa
applicazione dell’art. 34 legge 13.7.1965 n. 859 e della tabella 3V M/F
D.M.19.2.1981 nonché di vizio di motivazione, con riguardo alla
questione dell’individuazione dei coefficienti di calcolo della quota
capitalizzata della pensione di anzianità a carico del Fondo volo ai sensi
dell’art. 34 legge n. 859 del 1965 (successivamente abrogato, ma
applicabile ratione temporis al caso di specie) nonché all’interpretazione
dell’art. 2, comma 503 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
2008). Si evidenzia che la sentenza impugnata ha applicato i principi
enunciati da Cass. S.U. 20 ottobre 2009 n. 22154 contestandosi la
soluzione adottata dalle Sezioni Unite ed invita la Suprema Corte ad
una revisione della complessa fattispecie giuridica anche in
considerazione del fatto che la questione era stata nuovamente portata
all’attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte.
Il motivo è infondato alla luce del principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 11907 del 28 maggio 2014, poi
ribadito da numerose successive conformi: Cass. 23066 del 30 ottobre
2014; Cass. 26603 del 17 dicembre 2014; Cass. nn. 26408 e 26409 del 16
dicembre 2014; Cass. nn. 26317 e 26318 del 15 dicembre 2014; Cass.
n. 25681 del 4 dicembre 2014; Cass. n. 25385 del 10 dicembre 2014;
Cass. n. 22 del 6 gennaio 2015) secondo cui: <>.
Con tale decisione le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’art. 2,
comma 503, della legge n. 244 del 2007 (intervenuto in un contesto nel
quale, in un primo momento, con la legge 31 ottobre 1988 n. 480, il
beneficio di cui all’art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 era stato
semplicemente “bloccato”, escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla
fruibilità dello stesso, e, successivamente, per effetto dell’art. 1 quater,
comma 3, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 di conversione del D.L. 5
ottobre 2004, n. 249, lo stesso era stato abrogato con decorrenza dal 1°
Ric. 2012 n. 09095 sez. ML – ud. 06-05-2015
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Volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione

gennaio 2005) ha un’evidente efficacia retroattiva, atteso che la norma
riguarda “vecchi” trattamenti pensionistici, già maturati in precedenza,
disciplinando, ora per allora, il beneficio in esame in tutte le ipotesi in
cui esso era stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004
(data di abrogazione del beneficio stesso). Ad avviso delle SS.UU. la

retroattivamente l’operato dell’I.N.P.S., in un’ottica di salvaguardia
dell’equilibrio finanziario del Fondo, destinato innanzi tutto a
corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita del
pensionato (con reversibilità ai superstiti aventi diritto) e, solo in via di
ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai
superato, anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dello
stesso. In proposito la Corte ha ritenuto (così superando le obiezioni
relative al procedimento amministrativo adottato dall’I.N.P.S. formulate
dalla parte ricorrente) che il legislatore abbia inteso offrire ex post una
base legale all’operato del I.N.P.S. e del Fondo Volo da esso gestito,
legittimando l’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione.
Ed infatti, partendo dal dato testuale dell’art. 2, comma 503, il quale
prevede esplicitamente che i coefficienti di capitalizzazione sono quelli
“determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto
Fondo”, ha evidenziato: <>.

operi “a tutto campo” sovrapponendosi alla disciplina previgente e
rendendola irrilevante nella materia in esame.
Le Sezioni Unite hanno anche precisato che si è comunque in
presenza di una fattispecie normativa legittima secondo il sistema delle
fonti del diritto atteso che, come condivisibilmente osservato da Cass. n.
14072 del 2010, la giurisprudenza della Corte costituzionale (exp/utimis
C. cost. n. 14 del 1999) ha avuto più volte occasione di chiarire che “le
leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di
principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro
giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente
rigoroso” in relazione soprattutto al principio di eguaglianza e a quello
dell’affidamento nella normativa vigente. Aggiungendo altresì che
l’intervento legislativo in sanatoria può “essere ragionevolmente
giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche
peculiarità del caso” (sentenza n. 94 del 1995), così da doversi
“escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina
generale – originariamente applicabile – con quella eccezionale
successivamente emanata” (sentenza n. 100 del 1987; cfr. anche
sentenze n. 402 del 1993, n. 346 del 1991 e 474 del 1988, oltre alla già
citata n. 94 del 1995). Hanno così precisato che, nella fattispecie in
esame, la finalità di questa “sanatoria” non può certamente essere
considerata arbitraria ma appare anzi ragionevolmente giustificata in

Ric. 2012 n. 09095 sez. ML – ud. 06-05-2015
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La soluzione accolta, prevede, dunque, che la norma in sanatoria

relazione all’intento di salvaguardare l’equilibrio finanziario del Fondo
nei termini sopra detti.
La conseguenza trattane dalla sentenza in esame – che, in parte qua ha
rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con
le pronunce del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – è

pensione presentate da un iscritto al Fondo Volo in data precedente il
10 luglio 1997, come è nel caso, devono trovare applicazione i
coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del
bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza
del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988, mentre, per quelle
presentate successivamente al 10 luglio 1997, valgono (come già stabilito
dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con delibera del
Consiglio di amministrazione dell’I.N.P.S. in data 4 agosto 2005 n. 302.
La motivazione della sentenza impugnata, che ha applicato la soluzione
adottata dalle Sezioni Unite con le sentenze del 2009, deve essere
peraltro corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
dovendosi applicare alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 11907 del 28 maggio
2014, sopra riportato.
Con il secondo motivo viene dedotta omessa o insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla
domanda avanzata in via subordinata dal ricorrente nonché violazione
dell’art. 112 c.p.c. ( in relazione all’art. 360, co.1° nn. 3 e 4 c.p.c.).
Si premette che, in appello, il Fantini aveva riproposto la domanda
subordinata ( correttamente non valutata dal primo giudice a seguito
dell’accoglimento della principale) con la quale era stata chiesta la
condanna dell’INPS a ricalcolare “… l’importo capitale della quota di
pensione mensile capitalizzata sulla base dei coefficienti corretti” (così
Ric. 2012 n. 09095 sez. ML – ud. 06-05-2015
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che, per le domande di liquidazione di una quota in capitale della

in ricorso. Nella impugnata sentenza tale domanda viene riportata nei
termini che seguono: ” ..condannare l’INPS a ricalcolare e a riliquidare
la quota di pensione del ricorrente effettivamente capitalizzata e la
corrispondente quota di pensione da versare mensilmente sulla base
dei coefficienti previsti dal predetto D.M. 19 febbraio 1981 e del

pensione che sarà versata mensilmente al ricorrente con la maggior
somma indicata in narrativa (euro 813,79 mensili) o in quella che
risulterà in corso di causa o che sarà determinata dal giudice,
occorrendo secondo equità; condanna altresì l’INPS a pagare le
maggiori somme arretrate dovute , oltre interessi e rivalutazione
monetaria…”.
Orbene, si evidenzia che, una volta rigettata la domanda principale, la
Corte avrebbe dovuto — e non lo ha fatto — esaminare la subordinata.
Il motivo è inammissibile.
Ed infatti non vengono dettagliati gli elementi di fatto che la
sorreggono, tra cui i conteggi sulla base dei quali l’Inps avrebbe
erroneamente determinato il valore capitale della pensione maturata a
carico del Fondo, conteggi che neppure vengono allegati al ricorso, sì
da privare l’argomentazione della necessaria chiarezza ed
autosufficienza ed in violazione delle puntuali e definitive disposizioni
contenute negli artt. 366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ..
Peraltro, dalla formulazione della domanda subordinata così come
riportata nella impugnata sentenza, emerge che la stessa era,
comunque, ricollegata alla utilizzazione dei coefficienti di cui al D.M.
del 1981, inapplicabili per quanto sopra illustrato.
Alla luce di quanto esposto si propone, con ordinanza ex art. 375 n.
5 c.p.c., il rigetto del ricorso.”.

Ric. 2012 n. 09095 sez. ML – ud. 06-05-2015
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capitale già corrisposto; condannare quindi l’INPS a reintegrare la

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Fantini ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui evidenzia
che l’intervento del Legislatore del 2007 ( ovvero l’art. 2, comma 503,

del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo in quanto determinerebbe un ingiusto effetto espropriativo
nei confronti del ricorrente il quale vantava una aspettativa legittima
fondata sul fatto che la delibera dell’INPS dell’8 marzo 1988 era
palesemente illegittima.
Osserva il Collegio, che con la sentenza n. 23066 del 30 ottobre 2014
( confermata nelle altre successive pure sopra indicate) e che si
condividono e qui si richiamano è stato già evidenziato: che la norma
non ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non
ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza al riguardo, e
comunque ha lasciato inalterata la possibilità per il singolo pensionato di
conoscere i coefficienti di capitalizzazione di fatto “in uso” presso il
Fondo Volo e scegliere se avere l’intero trattamento pensionistico
erogato nei modi ordinari, più favorevole del trattamento in regime di
a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria) perché comprensivo del
trattamento integrativo, ovvero convertire una quota dello stesso; che la
norma medesima è stata dettata per la finalità inequivoca di
razionalizzare e rendere chiara la disciplina della materia, onde superare
la preesistente situazione di oggettiva incertezza interpretativa
evidenziata, in modo emblematico, dai plurimi discordanti interventi in
materia delle Sezioni Unite, dando base legale alla autodeterminazione
dei coefficienti di capitalizzazione.

Ric. 2012 n. 09095 sez. ML – ud. 06-05-2015
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della 1. n. 244/2007) potrebbe integrare una violazione dell’art. 1 , n. 1,

E’ stato anche rilevato che la Corte di Strasburgo non ha mai
enunciato un divieto assoluto d’ingerenza del legislatore per effetto di
norme retroattive, tanto che, in varie occasioni, ha ritenuto non
contraria all’art. 6 CEDU l’emanazione di norme retroattive volta a
porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata,

legislativa (vedi, per tutte: sentenza National & Provincial Building
Society, Leeds Permanerti Building Society e Yorkshire Building
Society c. Regno Unito 23 ottobre 1997 e sentenza del 27 maggio
2004, OGIS-Institut Stanislas e altri c. Francia). In quest’ultima
pronuncia, in particolare, è stato affermato che – diversamente da
quanto verificatosi nel caso Zielinski e altri c. Francia, del 28 ottobre
1999 – l’intervento del legislatore, avente effetti retroattivi, non aveva
inteso sostenere la posizione assunta dall’Amministrazione dinanzi ai
giudici, ma porre rimedio ad un errore tecnico di diritto, al fine di
garantire la conformità all’intenzione originaria del legislatore, nel
rispetto di un principio di perequazione. Pertanto, la Corte ha aggiunto
che gli interessati non avrebbero potuto validamente invocare un
“diritto” tecnicamente errato o carente, e dolersi quindi dell’intervento
del legislatore teso a chiarire i requisiti ed i limiti che la legge
interpretata contemplava.
Alla luce del contenuto della relazione che il Collegio condivide e delle
ulteriori considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.
In ragione dei contrasti interpretativi riguardanti la normativa in esame
conclamati dai plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte
appare opportuno compensare le spese del presente giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ric. 2012 n. 09095 sez. ML – ud. 06-05-2015
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ristabilendo un’interpretazione più aderente all’originaria volontà

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015

sidente

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