Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12998 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12998 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Guglielmino Salvatore Antonino

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
158/2011/18

depositata il 26/5/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 7/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 17599/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 09/06/2014

Guglielmino Salvatore Antonino

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
158/2011/18

depositata il 26/5/2011;
Svolgimento del processo

La controversia promossa da Guglielmino Salvatore Antonino

contro l’Agenzia delle

proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Catania n. 297/6/2008 che ne
aveva respinto il ricorso avverso il diniego di definizione di lite fiscale pendente. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 7/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 16 della L. 289/2002 laddove
la CTR ha ritenuto la definibilità della pretesa fiscale.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza non risultando trascritto il contenuto dell’avviso di liquidazione dell’imposta complementare, nonché della decisione della
CTP di Catania n. 773/14/02- con la quale è stata parzialmente accolta l’opposizione del
contribuente-, così da consentire a questa Corte di valutare la natura impositiva dell’atto
impugnato in base alla funzione tipica dallo stesso assolta, desumibile dai suoi requisiti
fattuali e giuridici.
Con secondo motivo la ricorrente assume l’ insufficiente motivazione della decisione. Le
argomentazioni della CTR sarebbero inidonee a giustificare la condonabilità della lite.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifico riferimento al “fatto” sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 7/5/2014
dott.

Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello

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