Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12997 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 12997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10125/2011 proposto da:

Z.P., cod. fisc. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Agri n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Ignazio

Mormino che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.P., quale erede di S.G., cod. fisc.

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonino Agnello,

unitamente al quale elettiva domicilia in Roma, alla via Germanico

n. 101, presso lo studio dell’Avvocato Ottorino Agati;

– controricorrente –

nonchè

SC.GI., cod. fisc. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luisa

De Renzis che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione del 29 gennaio 2002, Z.P. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, Sc.Gi. e S.G..

Esponeva di essere stato dichiarato fallito con sentenza di quel tribunale del 21 novembre 1975; che, con sentenza del 30 dicembre 1988/6 aprile 1989, la Corte di Appello di Palermo aveva omologato il concordato fallimentare proposto, che prevedeva che lo Sc., in qualità di assuntore, provvedesse al pagamento dei crediti privilegiati per l’intero e di quelli chirografari al 75%, entro il termine di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, dietro assegnazione dei beni mobili ed immobili acquisiti al fallimento; che lo Sc. non aveva effettuato, nel termine stabilito, i pagamenti previsti, acquisendo, ciò malgrado, la proprietà dei beni, mobili ed immobili, costituenti l’attivo fallimentare.

Tanto premesso, chiedeva: a) che si dichiarasse che lo Sc. era rimasto inadempiente alle obbligazioni assunte nella indicata qualità; b) che, conseguentemente, si dichiarasse nulla ed inefficace la pattuizione e statuizione di cessione in proprietà, in suo favore, dei beni mobili ed immobili del fallimento, condannandolo alla corrispondente restituzione in favore dell’istante; c) che si dichiarasse parimenti nulla ed inefficace la trascrizione, in favore dello Sc., della sentenza di omologazione del concordato, e nullo ed inefficace il contratto di compravendita, stipulato il 25 agosto 1998, tra questi e S.G., avente ad oggetto l’immobile sito in Termini Imerese, alla via Volontari del Sangue n. 23; d) che si condannasse, infine, lo Sc. al risarcimento dei danni (quantificati in Lire 500.000.000) arrecatigli per il descritto inadempimento ed il conseguente ritardo nella chiusura del fallimento.

2. Costituitosi, lo Sc. eccepiva il difetto di legittimazione processuale dell’attore a chiedere la risoluzione del concordato fallimentare, di cui, peraltro, difettavano i presupposti. Assumeva, inoltre, che lo Z. era rimasto in possesso di un immobile (sito in (OMISSIS)) facente parte dell’attivo fallimentare, domandandone, in via riconvenzionale, la declaratoria di avvenuto acquisto, in suo favore, e la conseguente condanna della controparte al suo rilascio ed al pagamento di quanto dovutogli per l’indebita occupazione, per effetto della omologazione del concordato predetto.

3. S.G. contestava parimenti le domande dell’attore, deducendone l’infondatezza, e, quanto al proprio acquisto, assumeva di aver comprato l’immobile in perfetta buona fede.

4. Con sentenza del 26 maggio/10 giugno 2005, l’adito tribunale, osservando che lo Z. aveva specificato, nel corso del giudizio, di aver chiesto la risoluzione del concordato fallimentare L. Fall., ex art. 137, riteneva inammissibile, difettandone tutti i presupposti, la domanda così qualificata, altresì chiarendo, tra l’altro, che la procedura fallimentare a suo carico era stata definitivamente chiusa previo accertato adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’assuntore. Nessuna prova, inoltre, era stata offerta dall’attore circa l’inadempimento di quest’ultimo, nè dei lamentati danni conseguenti alla tardiva chiusura del fallimento. Accoglieva, invece, la spiegata riconvenzionale dello Sc., condannando lo Z. a restituirgli l’immobile sito in (OMISSIS), mentre disattendeva, perchè sfornita di prova, l’ulteriore domanda risarcitoria del primo.

5. Con sentenza del 18 dicembre 2009/27 febbraio 2010, la Corte di Appello di Palermo, nella contumacia dello S., respingeva il gravame dello Z., rilevando, per quanto ancora qui di interesse, che: a) il primo giudice aveva chiaramente evidenziato le ragioni che deponevano per l’inammissibilità della domanda di risoluzione del concordato fallimentare formulata dall’appellante, peraltro dopo la chiusura del fallimento a seguito dell’accertato adempimento del concordato stesso; b) pur dando atto che, nell’atto di gravame, lo Z. aveva affermato di non aver “minimamente” richiesto la declaratoria di risoluzione del concordato, ma piuttosto quella di risoluzione, per inadempimento, dell’accordo da lui concluso con l’assuntore del concordato, anche secondo questa (parzialmente diversa) prospettiva la sua domanda andava disattesa, ricordandosi, da un lato, che gli effetti del concordato fallimentare non derivano dalla convenzione delle parti a contenuto remissorio o liberativo, bensì dalla legge, che attribuisce alla sentenza di omologazione l’effetto di sovrapporsi agli accordi tra le parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto e che in essa sono trasfusi e rimangono assorbiti; dall’altro, che era fermo l’indirizzo della Suprema Corte secondo cui la sentenza di omologazione del concordato costituisce titolo diretto ed immediato del trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell’assuntore; c) se lo Z. aveva inteso affermare di aver stipulato con lo Sc. accordi contrattuali riguardanti il proposto concordato fallimentare, andava sottolineato che la scarsa giurisprudenza occupatasi dell’argomento, pur riconoscendo validità alle convenzioni collaterali al concordato (cd. patti paraconcordatari) concluse, tra fallito ed assuntore, circa la destinazione della attività trasferite a quest’ultimo, aveva ribadito che il trasferimento dei beni compresi nell’attivo del fallimento in favore dell’assuntore aveva il suo unico titolo nella sentenza di omologazione del concordato, ed aveva escluso che detto trasferimento potesse trovare la propria causa giustificativa in un negozio concluso tra il fallito e l’assuntore; d) l’esatto contenuto della accennata convenzione collaterale era rimasto del tutto vago, nè alcuna prova era stata addotta al riguardo.

6. Avverso questa sentenza, lo Z. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, notificato allo Sc., mentre la sua notificazione personalmente allo S., contumace vittorioso in sede di gravame, ma deceduto l'(OMISSIS), dopo la pubblicazione della sentenza predetta, veniva tentata, una prima volta, il 2.4.2011 all’indirizzo del de cuius (ivi risultato irreperibile, con plico depositato il 13.4.2011 presso l’ufficio postale), e, successivamente, eseguita il 19.4.2011, al medesimo indirizzo, agli eredi collettivamente ed impersonalmente.

7. Lo Sc. non si è costituito in questa sede, mentre lo ha fatto F.P. in S., qualificandosi erede di S.G., con controricorso nel quale ha concluso per la inammissibilità, o, in subordine, per il rigetto del ricorso predetto.

8. Deve pregiudizialmente rilevarsi che il ricorso risulta essere stato notificato allo Sc. in data 12.4.2011, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il suo difensore costituito in grado di appello.

La notificazione del medesimo atto allo S., invece, da effettuarsi personalmente essendo egli rimasto contumace in sede di vittorioso gravame, è stata richiesta, una prima volta, il 12.4.2011, allorquando quest’ultimo era, però, già deceduto (in data (OMISSIS), dopo, quindi, la pubblicazione della sentenza oggi impugnata), sicchè era risultato irreperibile all’indirizzo indicato, con plico depositato il 13.4.2011 presso l’ufficio postale, e, successivamente, il 19.4.2011, con effettuazione al medesimo indirizzo del de cuius, agli eredi collettivamente ed impersonalmente.

F.P. in S., nel costituirsi in qualità di erede di S.G., oltre ad eccepire la nullità e/o inesistenza, di una siffatta seconda notifica, perchè non avvenuta agli eredi nominatim e la sua tardività perchè comunque eseguita oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., ha indicato in S.M. ed A., figli del defunto S.G., altri eredi allo stato non ritualmente evocati oggi in giudizio, ha contestato il merito dell’avverso ricorso concludendo per la sua inammissibilità o, in subordine per il rigetto.

9. Tanto premesso, ritiene il Collegio, facendo proprio un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 15106 del 2013).

In applicazione di tale principio, quindi, presentandosi il ricorso dello Z. come inammissibile, per quanto appresso si dirà, diviene affatto superfluo indugiare ulteriormente in ordine alla validità, o meno, delle modalità utilizzate per la sua notificazione agli eredi dello S., nonchè alle relative potenziali conseguenze.

10. Il ricorso dello Z. deve essere dichiarato inammissibile perchè tardivamente proposto.

La sentenza impugnata, che il ricorrente assume non essere stata notificata, risulta essere stata pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo il 27 febbraio 2010, laddove la notificazione del ricorso del primo è stata eseguita solo il 12.4.2011, nei confronti dello Sc., ed il 19.4.2011, collettivamente ed impersonalmente, agli eredi del defunto S.G..

Entrambe le date (pur prescindendosi da ogni valutazione quanto alla ritualità e validità della forma di notificazione adottata per gli eredi S.) evidenziano, quindi, che quelle notificazioni sono avvenute oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dalla L. n. 69 del 2009, art. 46), senza che, nella specie, possa invocarsene la maggiorazione per effetto del periodo di sospensione feriale dei termini sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo, utilizzabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 132 del 2014, conv. con modif., dalla L. n. 162 del 2014.

Invero, come emerge dalla sentenza oggi impugnata, l’azione intrapresa da Z.P. era stata qualificata dal tribunale adito in primo grado come concernente una richiesta di risoluzione del concordato fallimentare, del quale lo Sc. era stato assuntore, la cui omologazione, per avvenuto adempimento degli obblighi concordatari, aveva determinato la chiusura della procedura fallimentari precedentemente apertasi a carico dello Z..

Una siffatta qualificazione è stata sostanzialmente confermata anche dalla predetta sentenza (cfr. pag. recante il n. 6 dei motivi della decisione), benchè la corte palermitana abbia ivi ulteriormente utilizzato una seconda ratio decidendi – secondo cui, da un lato, gli effetti del concordato fallimentare non derivano dalla convenzione delle parti a contenuto remissorio o liberativo, bensì dalla legge, che attribuisce alla sentenza di omologazione l’effetto di sovrapporsi agli accordi tra le parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto e che in essa sono trasfusi e rimangono assorbiti; dall’altro, che, secondo costante orientamento di legittimità, la sentenza di omologazione del concordato costituisce titolo diretto ed immediato del trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell’assuntore – per disattendere la “parzialmente diversa” prospettiva invocata in quella sede dallo Z., il quale, nell’atto di gravame, aveva affermato di non aver “minimamente” richiesto la declaratoria di risoluzione del concordato, ma, piuttosto, quella di risoluzione, per inadempimento, dell’accordo (di cui il giudice di appello ha, tra l’altro, rimarcato l’assoluta assenza di prova) da lui concluso con l’assuntore del concordato.

Muovendo, allora, dal principio cd. dell’apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall’esattezza di tale qualificazione (cfr. Cass., Sez. U, n. 10073 del 2011), e del fatto che l’azione introdotta dallo Z. risultava essere stata qualificata, in entrambi i gradi di merito, come di risoluzione del concordato fallimentare omologato, ne consegue che il termine per la proposizione dell’odierno ricorso dello Z. non poteva considerarsi assoggettato alla sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969 (cfr. Cass. Civ. n. 687 del 1971, resa in fattispecie di omologazione di concordato fallimentare), inapplicabile alle controversie relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti: è indubbio, infatti, che, alla stregua della L. Fall., art. 137, la sentenza che risolve il concordato fallimentare riapre la procedura di fallimento e che il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, tra cui le controversie suddette – è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, dovendosi, conseguentemente, rilevare d’ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, senza che operi al riguardo la regola di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, che si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito e non quando si tratti di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (cfr. Cass. Civ. n. 8137 del 2014).

11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione sostenute da F.P. (non essendosi, invece, costituito lo Sc.), liquidate come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente F.P., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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