Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12997 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 23/06/2016), n.12997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24478-2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO BENEDETTI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI p.t., domiciliato ex lege in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui è rappresentato e difeso per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

07/09/2015, n. 71/2014 RGVG;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato STEFANO BENEDETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ricorso proposto ai sensi della legge n. 117 del 1988 e depositato il 16 novembre 2012, M.C. agì nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere il risarcimento del danno (nella misura di Euro 50.000) patito a seguito del comportamento tenuto dal giudice tutelare del Tribunale di Fermo.

1.1. – A fondamento dell’azionata pretesa la M. espose: che, essendo rimasta orfana di padre, nell’anno 20051 la madre G. T., al fine di ottenere il migliore rendimento delle somme ereditate da essa C., all’epoca minorenne, e sottoposte a vincolo pupillare – somme ammontanti ad Euro 400.000,00 -, chiese al giudice di tutelare di Fermo l’autorizzazione allo svincolo delle predette somme e all’acquisto di “alcuni immobili di successiva costruzione”; che con provvedimento del 10 novembre 2005, immediatamente esecutivo per la “ritenuta urgenza”, l’anzidetto giudice tutelare concesse l’autorizzazione richiesta; che, pertanto, la madre sottoscrisse i preliminari di vendita di tre appartamenti e due autorimesse in costruzione in zona (OMISSIS) con l’impresa edile “Properzi Gabriele”, versando la complessiva somma di Euro 353.000,00; che, tuttavia, scaduto nel dicembre 2006 il termine fissato per la stipula dei contratti definitivi, la madre non riuscì ad ottenere l’adempimento del P. e il 21 ottobre 2008 scoprì “che l’impresa P. aveva ceduto in blocco a terzi il complesso immobiliare a causa di un grave stato di decozione che perdurava ormai da anni”; che, divenuta maggiorenne, essa attrice ottenne la dichiarazione di fallimento di P.G. (con sentenza del 18 aprile 2009) e l’insinuazione al passivo fallimentare del credito soltanto in via chirografaria, essendo stata rigettata dal Tribunale di Fermo, con decreto del 2 luglio 2010, confermato dalla Corte di cassazione, con ordinanza dell’8 giugno 2012, il ricorso per l’ammissione di detto credito in via privilegiata; che, pertanto, essa attrice si era vista “deprivare delle somme ereditate” e tale danno era ascrivibile causalmente alla condotta gravemente negligente del giudice tutelare del Tribunale di Fermo, “il quale aveva avallato un’operazione avente ad oggetto beni non ancora venuti ad esistenza e quindi del tutto avventata,… senza aver richiesto l’esibizione di visure camerali e societarie concernenti il soggetto alienante, senza aver acquisito informazioni sulla sua solvibilità e su quella dei suoi fideiussori, senza valutare la possibilità di realizzo, senza soppesare le ragioni delle dedotta urgenza, senza ascoltare la minore”.

1.2. – Nel contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri, l’adito Tribunale di L’Aquila, con decreto del 18 febbraio 2012, dichiarò inammissibile il ricorso, sia in ragione dell’intervenuta decadenza ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 4 sia per la riconducibilità del comportamento tenuto dal giudice tutelare alla valutazione dei fatti e delle prove, in linea con la normativa applicabile (art. 372 cod. civ.).

2. – Avverso tale decisione proponeva reclamo M.C., che la Corte di appello, nel contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri, rigettava con decreto reso pubblico il 7 settembre 2015, compensando interamente le spese del doppio grado.

2.1. – La Corte territoriale, in punto di decadenza dall’azione L. n. 117 del 1988, ex art. 4 osservava che, in base ad una “lettura costituzionalmente orientata (artt. 3 e 24 Cost.)”, la locuzione “dal momento in cui l’azione è esperibile” (“evidentemente destinata ad attenuare e correggere la rigidità dell’istituto della decadenza”) implicava “che, nei casi in cui il minore non possa utilmente avvalersi di chi ne ha la legale rappresentanza” (come nella specie, essendo insorto un “potenziale conflitto di interessi” tra la minore C. e la madre), “l’exordium termini della decadenza debba essere collegato al momento del raggiungimento, da parte di questi, della maggiore età e, con essa, della piena capacità di agire”.

Il giudice del reclamo evidenziava, tuttavia, che – non potendosi dare rilievo, “ai fini della delineazione del danno”, all’ordinanza della Corte di cassazione dell’8 giugno 2012 (come invece sostenuto dalla M.) – era stata la stessa attrice “a riferire che alla data del 21 ottobre 2008 sua madre aveva scoperto che l’impresa P. aveva ceduto in blocco a terzi il complesso immobiliare oggetto del preliminare di vendita a causa del suo grave stato di decozione”, con la conseguenza che, alla predetta data, la stessa M., già maggiorenne, “aveva acquisito la certezza della definitiva impossibilità di conseguire la proprietà degli immobili per i quali aveva già versato l’ingente somma di Euro 353.000,00, ed era pertanto entrata in possesso di tutti gli elementi costitutivi (comportamento del magistrato; danno ingiusto) della asserita responsabilità del medesimo magistrato”. Donde, la decadenza dall’azione giudiziaria, esperibile dal 21 ottobre 2008 ed esperita, invece, il 16 novembre 2012.

2.2. – Quanto, poi, “all’ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso” individuata dal Tribunale e censurata dalla reclamante, la Corte di appello riteneva che, non prescrivendo l’art. 372 cod. civ. “come doverosa per il giudice l’assunzione di specifiche prove prima di esprimere il suo convincimento”, non sussisteva la prospettata violazione di legge.

2.3. – Nè, soggiungeva il giudice del reclamo, era riconducibile alla L. n. 117 del 1988, art. 2 il caso, non integrante l’errore revocatorio richiesto da detta norma (errore da ravvisarsi in “una svista sul fatto evitabile attraverso la lettura degli atti del procedimento, e non attraverso l’integrazione di tali atti”), “nel quale il giudice ritenga il verificarsi di una situazione di fatto (nella specie: convenienza dell’operazione immobiliare) senza elementi pertinenti, ovvero sulla scorta di elementi insufficienti, poi infirmati dall’acquisizione di dati ulteriori, trattandosi in tal caso di errato apprezzamento dei dati acquisiti”.

2.4. – La Corte territoriale escludeva, in ogni caso, che, “anche a voler ravvisare nel comportamento del giudice tutelare una qualche violazione di legge” connotata da gravità, la stessa “non sarebbe addebitabile a negligenza inescusabile”, poichè la decisione era stata assunta in base alla documentazione “allegata alla sua istanza da G.T.”, comprendente sia una fideiussione personale rilasciata da tale P.B., sia una relazione tecnica del dott. M..

3. – Per la cassazione di tale decreto ricorre M.C. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Presidente del Consiglio dei ministri.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata “violazione di legge – errata interpretazione della norma sulla decadenza dell’azione –

inapplicabilità del principio del “raggiungimento della maggiore età” ai fini della decorrenza del biennio per esperire l’azione (…)”.

La Corte territoriale avrebbe errato a non ritenere che il termine decadenziale biennale previsto dalla L. n. 117 del 1988(che, del resto, non casualmente utilizza ripetutamente il termine “fatto” in luogo di “provvedimento”) non decorresse “con la produzione dell’evento lesivo – e dunque del carattere pregiudizievole del decreto giudiziale autorizzatorio – quindi, per quanto concerne il caso di specie, con il deposito dell’ordinanza di Cassazione n. 9404/12”, la quale “fa da cesura ad ogni tipo di reazione di M. C. a difesa dei suoi diritti”.

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Esso muove da un errato presupposto interpretativo, suscitato da una lettura fuorviante della norma di riferimento di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2 che supera anche quella di “favore” accolta dalla Corte territoriale nel considerare la possibilità della minore, in conflitto potenziale di interessi, di agire solo dal momento del raggiungimento della maggiore età e, finanche, dalla conoscenza del momento di determinazione del “danno ingiusto”.

La ricorrente, infatti, ancora il termine decadenziale non già all’esaurirsi dei rimedi, esogeni o endogeni (modifica o revoca) avverso il provvedimento pregiudizievole o all’esaurirsi del procedimento nel cui ambito si è “verificato il fatto che ha cagionato il danno”, bensì al momento di verificazione del c.d.

danno conseguenza, ossia della perdita ex art. 1223 cod. civ. che integra il danno risarcibile, individuandola, per l’appunto, nella definitività della mancata ammissione al passivo del fallimento dell’impresa edile P. dell’asserito credito privilegiato, conseguita al provvedimento di questa Corte dell’8 giugno 2012 di rigetto del ricorso avverso la decisione del giudice fallimentare.

Invero, trattasi di interpretazione del tutto sganciata dal testo normativo di cui alla disposizione dell’art. 4 citata, la quale, per individuare le stesse ipotesi residuali dell’assenza di rimedi al provvedimento lesivo, evoca esclusivamente “il fatto che ha cagionato il danno”, avendo, dunque, riguardo, in ogni caso, al cd. fatto dannoso (cfr. anche Cass., 5 maggio 2011, n. 9910), frutto della condotta (commissiva od omissiva) lesiva e non alle sue conseguenze pregiudizievoli (per l’appunto, il c.d. danno conseguenza, che integra il danno risarcibile civile).

Il chiaro dettato normativo è sorretto da una evidente ratio legis, ispirata da una esigenza di certezza del decorso del termine decadenziale, altrimenti vulnerata ove si lasci; il termine stesso all’insorgenza delle conseguenze dannose, a volte solo eventuale e, comunque, non sempre istantanea, nè immediatamente percepibile dal danneggiato. E in tal senso è orientata in modo coeso la giurisprudenza di questa Corte, posto che in talune pronunce (segnatamente, Cass., 24 dicembre 2012, n. 18329) risulta ellittico l’utilizzo del solo termine “danno”, senza, però, che sia smentita l’anzidetta portata del dettato normativo.

Del resto, questa stessa Corte ha chiaramente evidenziato che il verificarsi del danno, per effetto di un atto del magistrato in tesi affetto da dolo o colpa grave, non è incluso tra i presupposti fissati dalla L. 13 aprile 1988, n. 117, artt. 2, 3 e 4 richiamati, tra requisiti di ammissibilità della domanda risarcitoria, dall’art. 5 della legge stessa (Cass., 29 aprile 2003, n. 6697). E si è anche precisato (Cass., 3 dicembre 1999, n. 13496) che la congruità del termine biennale di decadenza consente di rendere effettiva detta tutela, potendo gli interessati “disporre di elementi sufficienti per valutare l’operato dei magistrati e quindi per attivare, nei termini legali, l’eventuale azione risarcitoria”.

Dunque, in siffatto contesto, la ricorrente non coglie neppure la portata più favorevole della pronuncia resa dal giudice del reclamo, che, proprio in ottica del favor minoris, ha coerentemente ancorato l’esperibilità dell’azione risarcitoria non prima del raggiungimento della maggiore età (12 settembre 2007) in ragione del potenziale conflitto di interessi con il tutore, spostando temporalmente di gran lunga in avanti il termine iniziale di decadenza che sarebbe stato fissato alla scadenza del termine di impugnativa del decreto autorizzatorio, ossia decorsi i dieci giorni stabiliti dall’art. 739 cod. proc. civ. e, nella specie, il 20 novembre 2005.

Peraltro, la stessa Corte di appello ha, altresì, considerato come effettivo termine iniziale di decadenza quello del 21 ottobre 2008, ossia del momento in cui la M. era “entrata in possesso di tutti gli elementi costitutivi della asserita responsabilità del magistrato” e, dunque, della condotta da esso realizzata (il decreto di autorizzazione all’acquisto) ed il verificarsi del danno ingiusto – ovverosia del c.d. danno evento – correttamente individuato nell’impossibilità di ottenere la proprietà degli immobili oggetto dei contratti preliminari di vendita.

Decisione, questa, che, come detto, non viene attinta affatto dalla doglianza, che insiste su un termine di decorrenza del tutto eccentrico rispetto alla fattispecie legale di riferimento ed alla fattispecie materiale ad essa ricondotta, che è soltanto quella della responsabilità del giudice tutelare del Tribunale di Fermo per il decreto autorizzazione all’acquisto di beni immobili emesso il 10 novembre 2005.

2. – Con il secondo mezzo si deduce l’errore della Corte territoriale sulla individuazione delle norme che attengono alle funzioni del giudice tutelare e sull’apprezzamento della condotta tenuta, nella specie, dal giudice tutelare del Tribunale di Fermo.

La Corte di appello non avrebbe considerato il rilievo che assume nella fattispecie l’art. 337 cod. civ., quale norma che impone al giudice tutelare la vigilanza sull’esercizio della potestà minorile, delineando un dovere “suscettibile di assumere connotati e modalità diversi di volta in volta, in virtù della peculiarità del caso”.

In tale prospettiva, sarebbe erronea la valutazione del giudice del reclamo dell’operato del giudice tutelare del Tribunale di Fermo (su cui il ricorso si sofferma ampiamente), peraltro neppure “giustificabile” alla luce delle norme “Europee della tutela dei Minori e della Carta del Fanciullo”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso investe l’ulteriore ratio decidendi del provvedimento impugnato in questa sede – quella sulla valutazione della condotta in concreto tenuta dal magistrato – per cui, essendosi ritenuta priva di consistenza la doglianza sulla autonoma ragione giustificativa della decadenza dall’azione giudiziaria, da solo idonea a sorreggere la decisione della Corte territoriale, la presente censura è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra ratio decidendi, alla cassazione della decisione stessa (tra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108).

3. – Con il terzo mezzo è prospettato l’errore di diritto della Corte di appello nell’aver mancato di “sentire la minore in caso che questa abbia un’età, come nella specie, di sedici anni”.

Il giudice del reclamo avrebbe errato ad affermare la necessaria reclamabilità del provvedimento autorizzativo del giudice tutelare, che, essendo astrattamente conforme a legge, privava la tutrice del relativo interesse ad impugnare, che invece sarebbe potuta sorgere solo successivamente, ossia “avendo conosciuto e subito gli effetti del provvedimento integranti l’ingiustizia del danno”. Invero, nè la tutrice, nè la “minore divenuta maggiorenne” avevano la “possibilità, sostanziale e giuridica, di apprezzare la lesività del provvedimento reso” ed avrebbe errato il giudice del reclamo a non considerare, là dove richiama il “momento del fatto”, “che le parti private non erano in condizione di prevedere la portata esiziale dell’autorizzazione tutelare, confidando nel fatto che il Giudice avesse assolto ad ogni onere accertativo”.

Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la ricorrente argomenta diffusamente sul diritto del minore ad essere ascoltato nei giudizi che lo interessano (evocando anche le convenzioni internazionali), quale violazione che avrebbe determinato la nullità del provvedimento autorizzatorio reso dal giudice tutelare.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata legge ed “irragionevolezza dell’assunto territoriali quando asseriscono che la Tutrice impugnare il decreto dieci giorni dopo la sua emissione”, pur in assenza di ogni interesse della tutrice al riguardo, che era stata “soddisfatta della sua richiesta”.

5. – Il terzo e quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Essi non colgono la ratio decidendi che ha sorretto la decisione in punto di decadenza dall’azione giudiziaria (cfr. sub 1.1. che precede), insistendo a censurare profili ad essa non attinenti o che il giudice del reclamo non ha tenuto in considerazione, altresì evocando ragioni (quelle sulla conoscenza degli effetti dannosi del provvedimento giudiziale) che, seppur implicitamente, ribadiscono una tesi (quella della rilevanza del c.d. danno conseguenza) già confutata in precedenza.

Peraltro, quanto dedotto con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. in punto di nullità del decreto autorizzatorio in difetto dell’audizione del minore e, quindi, dell’interesse di quest’ultimo ad impugnare detto provvedimento dalla raggiunta maggiore età, oltre ad integrare profili di censura nuovi rispetto a quanto denunciato con il ricorso (e risultando, come tale, inammissibile), non scalfisce affatto la decisione resa dalla Corte territoriale ed anzi ne ribadisce la validità, giacchè proprio dalla maggiore età il giudice del reclamo ha considerato la decorrenza del termine iniziale di decadenza e non già dall’emissione del provvedimento asseritamente nullo.

6. – Il ricorso va, dunque, rigettato, dovendosi provvedere alla integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità in forza delle medesime ragioni equitative espresse dalla Corte di merito e non fatte oggetto di censura.

Non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione nell’ipotesi di rigetto o declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, posto che la procedura è esente da detto contributo (in termini, cfr. Cass., 26 febbraio 2015, n. 3916 e Cass., 18 maggio 2015, n. 10121).

PQM

LA CORTE:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di Me.Se. e Me.Mo., in solido tra loro, in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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