Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12997 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12997 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 5373-2012 proposto da:
MONTALBETTI

ALESSANDRO (MNTLSN46D27F205P)

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo
studio dell’avvocato GASPARE SALERNO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIORGIO ALLOCCA giusta procura
speciale per atto Notaio Gabriele Salerno di Novara, rep. n. 55506 del
16/09/2011 allegata in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA,29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI,

Data pubblicazione: 23/06/2015

LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN giusta procura speciale in
calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 732/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6
maggio 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Con la sentenza impugnata, in sede di rinvio da Cass. n.
14342/2010 la Corte di Appello di Genova, in riforma della decisione
del primo giudice che l’aveva accolta, rigettava la domanda proposta da
Montalbetti Alessandro nei confronti dell’I.N.P.S. volta ad ottenere il
ricalcolo della somma erogatagli dall’istituto al momento del
pensionamento, anteriore al luglio del 1997, a titolo di liquidazione in
capitale di una quota del trattamento pensionistico a carico del Fondo
Volo al quale il predetto era iscritto quale dipendente della Alitalia S.p.A.
(era stata invocata l’applicazione della tabella di coefficienti in uso
presso l’I.N.P.S., pubblicata dal Ministero del Lavoro con D.M.
19/2/1981 emanata ai sensi dell’art. 13 L. n. 1138 del 1962, più
favorevole di quella utilizzata dall’Istituto).
La Corte territoriale richiamava il precedente di questa Corte a
Sezioni Unite n. 22154 del 6 ottobre 2009 e riteneva che l’I.N.P.S.

Ric. 2012 n. 05373 sez. ML – ud. 06-05-2015
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GENOVA dell’8/07/2011, depositata il 12/07/2011;

avesse correttamente applicato la tabella quella di cui al R.D. n. 1403 del
1922 che era l’unica sganciata da una proiezione per il futuro e dunque
aderente ad una capitalizzazione di una quota di pensione da
determinarsi secondo coefficienti della vita media e che non scontava il
rischio né di futuri aumenti né della reversibilità.

motivi.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto lamentandosi che la Corte di merito
aveva fatto applicazione del principio affermato dalla Sezioni Unite di
questa Corte nella decisione n.22154/2009 senza neppure considerare
che la questione oggetto del presente giudizio era stata nuovamente
portata all’attenzione delle Sezioni Unite e senza soffermarsi sugli
argomenti spesi dalla difesa del ricorrente.
Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio per non avere il giudice del
gravame rinviato la decisione della presente causa in attesa del nuovo
pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte.
I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente
connessi, sono inammissibili per la loro genericità limitandosi,
sostanzialmente, a denunciare il fatto che la Corte di Appello ha deciso
la causa senza attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte
innanzi alla quale la questione dibattuta nella presente controversia era
stata nuovamente portata.
Ad ogni buon conto l’assunto posto a fondamento della domanda del
ricorrente risulta essere infondato alla luce del principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 11907 del 28
maggio 2014, poi ribadito da numerose successive conformi: Cass.
Ric. 2012 n. 05373 sez. ML – ud. 06-05-2015
-3-

Avverso tale sentenza propone ricorso il Montalbetti affidato a due

23066 del 30 ottobre 201 4; Cass. 26603 del 17 dicembre 2014; Cass. nn.
26408 e 26409 del 16 dicembre 2014; Cass. nn. 26317 e 26318 del 15
dicembre 2014; Cass. n. 25681 del 4 dicembre 2014; Cass. n. 25385 del
10 dicembre 2014; Cass. n. 22 del 6 gennaio 2015) secondo cui: <>.
Con tale decisione le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’art. 2,
comma 503, della legge n. 244 del 2007 (intervenuto in un contesto nel
Ric. 2012 n. 05373 sez. ML – ud. 06-05-2015
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dall’art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, a favore dei pensionati

quale, in un primo momento, con la legge 31 ottobre 1988 n. 480, il
beneficio di cui all’art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 era stato
semplicemente “bloccato”, escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla
fruibilità dello stesso, e, successivamente, per effetto dell’art. 1 quater,
comma 3, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 di conversione del D.L. 5

gennaio 2005) ha un’evidente efficacia retroattiva, atteso che la norma
riguarda “vecchi” trattamenti pensionistici, già maturati in precedenza,
disciplinando, ora per allora, il beneficio in esame in tutte le ipotesi in
cui esso era stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004
(data di abrogazione del beneficio stesso). Ad avviso delle SS.UU. la

voluntas legis sottesa all’art. 2, comma 503, cit. è stata quella di sanare
retroattivamente l’operato dell’I.N.P.S., in un’ottica di salvaguardia
dell’equilibrio finanziario del Fondo, destinato innanzi tutto a
corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita del
pensionato (con reversibilità ai superstiti aventi diritto) e, solo in via di
ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai
superato, anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dello
stesso. In proposito la Corte ha ritenuto (così superando le obiezioni
relative al procedimento amministrativo adottato dall’I.N.P.S. formulate
dalla parte ricorrente) che il legislatore abbia inteso offrire ex post una
base legale all’operato del I.N.P.S. e del Fondo Volo da esso gestito,
legittimando l’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione.
Ed infatti, partendo dal dato testuale dell’art. 2, comma 503, il quale
prevede esplicitamente che i coefficienti di capitalizzazione sono quelli
“determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto
Fondo”, ha evidenziato: <>.
La soluzione accolta, prevede, dunque, che la norma in sanatoria
operi “a tutto campo” sovrapponendosi alla disciplina previgente e
rendendola irrilevante nella materia in esame.
Le Sezioni Unite hanno anche precisato che si è comunque in
presenza di una fattispecie normativa legittima secondo il sistema delle
fonti del diritto atteso che, come condivisibilme.nte osservato da Cass. n.
14072 del 2010, la giurisprudenza della Corte costituzionale (exp/urimis
C. cost. n. 14 del 1999) ha avuto più volte occasione di chiarire che “le
leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di
principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro
giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente
rigoroso” in relazione soprattutto al principio di eguaglianza e a quello
dell’affidamento nella normativa vigente. Aggiungendo altresì che
l’intervento legislativo in sanatoria può “essere ragionevolmente
giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche
peculiarità del caso” (sentenza n. 94 del 1995), così da doversi
“escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina
generale – originariamente applicabile – con quella eccezionale
Ric. 2012 n. 05373 sez. ML – ud. 06-05-2015
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voluto “coefficienti di capitalizzazione” non solo specifici, e non già

successivamente emanata” (sentenza n. 100 del 1987; cfr. anche
sentenze n. 402 del 1993, n. 346 del 1991 e 474 del 1988, oltre alla già
citata n. 94 del 1995). Hanno così precisato che, nella fattispecie in
esame, la finalità di questa “sanatoria” non può certamente essere
considerata arbitraria ma appare anzi ragionevolmente giustificata in

nei termini sopra detti.
La conseguenza trattane dalla sentenza in esame – che, in parte qua ha
rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con
le pronunce del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – è
che, per le domande di liquidazione di una quota in capitale della
pensione presentate da un iscritto al Fondo Volo in data precedente il
10 luglio 1997, come è nel caso, devono trovare applicazione i
coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del
bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza
del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988, mentre, per quelle
presentate successivamente al 1° luglio 1997, valgono (come già stabilito
dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con delibera del
Consiglio di amministrazione dell’I.N.P.S. in data 4 agosto 2005 n. 302.
La motivazione della sentenza impugnata, che ha applicato la soluzione
adottata dalle Sezioni Unite con le sentenze del 2009, deve essere
peraltro corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
dovendosi applicare alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 11907 del 28 maggio
2014, sopra riportato.
Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso, con
ordinanza ex art. 375 n. 5 c.p.c..”.

Ric. 2012 n. 05373 sez. ML – ud. 06-05-2015
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relazione all’intento di salvaguardare l’equilibrio finanziario del Fondo

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della riportata relazione e, dunque,
rigetta il ricorso.

conclamati dai plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte
appare opportuno compensare le spese del presente giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015
esidente

In ragione dei contrasti interpretativi riguardanti la normativa in esame

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