Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12997 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., in qualità di legale rappresentante della OVEL

s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 28, presso

l’avv. BOTTACCHIARI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 196/39/08, depositata il 7 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 196/39/08, depositata il 7 maggio 2008, con la quale, in accoglimento dell’appello della OVEL s.r.l., è stata affermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per IVA, IRPEG ed IRAP relative all’anno 1999, in quanto non preceduta da avviso bonario, in violazione delle norme dello Statuto del contribuente.

La contribuente resiste con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e L. n. 212 del 2000, art. 6, appare – oltre che autosufficiente (contrariamente a quanto eccepito dalla resistente), in quanto dal contenuto della cartella riportato in ricorso emerge che, quanto meno in parte, essa si riferiva all’omesso versamento di imposte dichiarate – manifestamente fondato, avendo questa Corte già affermato che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dalle norme sopra citate non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori riscontrati nella dichiarazione (Cass. n. 17396 del 2010), e che, anche dopo l’entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), allo stato attuale della legislazione non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l’obbligatorietà dell’invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all’iscrizione a ruolo, di cui all’art. 6 dello Statuto, sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che possono derivare sia dal contenuto intrinseco dell’atto del contribuente, sia dal confronto tra l’atto in questione ed i diversi dati di cui l’Ufficio abbia la disponibilità (Cass. n. 26316 del 2010).

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati (ribaditi da Cass. nn. 26361 del 2010 e 795 del 2011), il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai detti principi, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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