Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12997 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12997 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Criscuolo Antonio e Crisculo Roberto, elett.te dom.to in Roma, alla via Camilluccia
785 , presso lo studio dell’avv. Claudio Chiola , dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Mario Gorlani , giusta procura in atti Ricorrenti
Contro
Comune di Cologne, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in
Roma, alla via Belli 27, presso lo studio dell’avv. Giacomo Mereu, dal quale è
rapp.to e difeso, unitamente

Massimiliano Battagliola, giusta procura in attiControricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 165/67/11 depositata il 30/5/2011;

0 1-14

Corte Suprema di Cassazione — V Sez. Civ. – R.G. n.

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Data pubblicazione: 09/06/2014

Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;
Uditi gli avv.ti Chiola per i ricorrenti e Mereu per il Comune;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Criscuolo Antonio e Crisculo Roberto

contro il

Comune di Cologne è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto

80/3/09 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento ICI
2002-2007. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune . La causa, a seguito di adunanza in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.
Motivi della decisione
Con primo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa motivazione della decisione circa
le deduzioni dei ricorrenti in merito all’erroneo accatastamento nonché al comportamento dell’Amministrazione Comunale.
La censura è inammissibile in quanto priva di autosufficienza non essendo trascritte
nel ricorso le deduzioni, formulate dai ricorrenti con l’atto di appello, in ordine alle
quali la CTR non si sarebbe pronunciata. Ed invero affinché possa utilmente dedursi
in sede di legittimità un vizio di motivazione circa un fatto decisivo, è necessario, da
un lato, che tale fatto sia stato dedotto davanti al giudice di merito; dall’altro, che tali
deduzioni siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, al fine di permettere al giudice di legittimità di rilevare con sufficiente chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza la necessità di accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad elementi o atti attinenti al
pregresso giudizio di merito, la natura ed il contenuto di quelle ragioni e, simmetricamente, la congruità delle contrarie ragioni sottese alla statuizione impugnata.
Con secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione della
disciplina legislativa relativa all’ICI.
La censura è infondata. Come già affermato dalle SS.UU. ( Sentenza n. 18565 del
21/08/2009), in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati
come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguen-

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dell’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Brescia n.

za della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del
1993, conv. in 1. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 23-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. in 1. n. 14 del 2009, e dell’art.
2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992. Qualora l’immobile sia iscritto in una
diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione

desimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A16 o D/10, al fme di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Tali principi , che
questo collegio condivide, risultano correttamente applicati dalla CTR.
Con terzo motivo i ricorrenti lamentano la mancata applicazione dello Statuto del
contribuente.
La censura è inammissibile in quanto priv,di specifiche argomentazioni intelligibili
ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le
indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007).
Con quarto motivo i ricorrenti assumono la violazione di legge “come reinterpretabile alla luce dello jus superveniens contenuto nel d.l. 70/2011″.
La censura è fondata. Ed invero l’art. 7 comma 2bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto: ” Ai
fini del riconoscimento della ruralita’ degli immobili ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso
abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla
domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

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dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato me-

28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita’ dell’immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 1994, e successive modifìcazioni”.

tale norma, ha tuttavia fatto salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate- ai sensi del comma 2-bis cit.- anche dopo la scadenza dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
26/7/2012 , prot.16784, è stato inoltre previsto —art. 7- che la presentazione delle
domande e l’inserimnento negli atti catastali dell’annotazione producono gli effetti
previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno
antecedente a quello di presentazione della domanda.
La CTR della Lombardia, cui la presente causa viene rimessa in accoglimento del
quarto motivo di ricorso, anche in ordine alle spese del giudizio, dovrà decidere la
presente controversia previo accertamento dell’ attribuzione della categoria catastale
A/6 o D10, da parte dell’Agenzia del Territorio, a seguito di richiesta dagli interessati
ex art. 7 comma 2 bis cit.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri , cassa rinvia anche per le
spese alla CTR della Lombardia.
Così ciso in Roma, 7/5/2014

L’art. 13 comma 14 d.l. 201/2011, conv. con modif. in L.214/2011, pur abrogando

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