Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12996 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.24/05/2017), n. 12996
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26370/2012 R.G. proposto da:
P.D. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Carl’Alberto Magri e Mario Contaldi, elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Pierluigi da
Palestrina 63;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del
curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto
Amadei e Claudio Simoncini, elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest’ultimo, in Roma via Della Giuliana 72.
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Mantova, depositato il giorno 11
ottobre 2012;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile
2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
Fatto
FATTI DI CAUSA
P.D. impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Mantova, depositato il giorno 11 ottobre 2012, che respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., relativa ad un credito derivante dalla cessione delle quote di una società, acquistate dalla fallita mediante la consegna di un assegno bancario, poi rimasto insoluto.
Ritenne il tribunale che, pure essendo consentito nel corso del giudizio un mutamento tra l’azione cartolare e quella causale, una volta introdotta quest’ultima azione, restava inibito al giudice un sindacato limitato solo a quella cartolare, prescindendo cioè dalla verifica della sussistenza o meno di un valido rapporto sottostante tra le medesime parti.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il tribunale omesso di esaminare la domanda avanzata con l’opposizione allo stato passivo, fondata esclusivamente sull’assegno bancario emesso dalla società fallita, pure avendo ritenuto ammissibile la mutatio libelli tra l’azione cartolare e quella causale.
2. Il motivo è inammissibile, non avendo colto il ricorrente la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
E’ pacifico, invero, che l’azione cartolare, anche esecutiva, fondata sulla cambiale o sull’assegno bancario, e quella derivante dal rapporto fondamentale possono essere proposte cumulativamente, sia nello stesso che in separati processi (Cass. 25/03/2002, n. 4203).
A differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, tuttavia, il tribunale non ha omesso di pronunciare sull’azione cartolare, ma ha fatto corretta applicazione del principio già sancito da questa Corte, a tenore del quale il R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 21, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacchè l’astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale (Cass. 30/03/2004, n. 6275).
Nella vicenda all’esame, invece, è incontroverso che l’assegno bancario fosse stato emesso dalla società fallita in favore del ricorrente, restando consentito quindi al traente opporre tutte le eccezioni relative al rapporto fondamentale sottostante, esistente tra le medesime parti; rapporto che secondo l’apprezzamento del giudice di merito, neppure censurato in ricorso, doveva ritenersi privo di effetti, essendosi il curatore sciolto dal contratto pendente, restando conseguentemente escluso il diritto del possessore del titolo a partecipare al concorso.
3. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cinto, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017