Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12996 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 3474-2012 proposto da:
BURCHIELLI GIUSEPPE (BRCGPP37B12H501I) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA S. TELESFORO 10, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO LODATO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA,29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI,
LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN giusta procura in calce al
controricorsoe;

Data pubblicazione: 23/06/2015

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 10212/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 9/12/2010, depositata 11 26/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6
maggio 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 26 gennaio 2011 la Corte di Appello di Roma
confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda
proposta da Burchielli Giuseppe nei confronti dell’I.N.P.S. volta ad
ottenere il ricalcolo della somma erogatagli dall’istituto al momento del
pensionamento, anteriore al luglio del 1997, a titolo di liquidazione in
capitale di una quota del trattamento pensionistico a carico del Fondo
Volo al quale il predetto era iscritto quale dipendente della Alitalia S p A
(era stata invocata l’applicazione della tabella di coefficienti in uso
presso l’I.N.P.S., pubblicata dal Ministero del Lavoro con D.M.
19/2/1981 emanata ai sensi dell’art. 13 L. n. 1138 del 1962, più
favorevole di quella utilizzata dall’Istituto).
La Corte territoriale richiamava il precedente di questa Corte a
Sezioni Unite n. 22154 del 6 ottobre 2009 e riteneva che l’I.N.P.S.
avesse correttamente applicato la tabella quella di cui al R.D. n. 1403 del
1922 che era l’unica sganciata da una proiezione per il futuro e dunque
aderente ad una capitalizzazione di una quota di pensione da

Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
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06/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

determinarsi secondo coefficienti della vita media e che non scontava il
rischio né di futuri aumenti né della reversibilità.
Avverso tale sentenza propone ricorso il Burchielli affidato a sette
motivi.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione ( art. 360, co.1 nn. 3 e 5 c.p.c.) per non
avere la Corte di Appello fornito alcuna risposta alle argomentazioni
contenute nelle note autorizzate in cui venivano esposte critiche alle
motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 22157/2009.
Con i motivi dal secondo al sesto viene dedotta violazione dell’art. 132,
co.2° n. 4 c.p.c. nonché vizio di motivazione per avere l’impugnata
sentenza riportato acriticamente le argomentazioni delle Sezioni Unite
che avevano individuato una soluzione non richiesta da alcuna delle
parti in lite finendo con l’applicare coefficienti ancor più favorevoli
all’istituto rispetto a quelli dallo stesso già utilizzati, peraltro con una
motivazione stringata che non aveva dissipato tutti i dubbi sollevati circa
la scelta dei coefficienti da applicare (2°, 3°, 4°, 5° e 6° motivo).
Con il settimo mezzo viene dedotta violazione della legge 13 luglio 1965
n. 859 in quanto la tabella del R.D. n. 1403 del 1922 era del tutto
inutilizzabile, in considerazione dello scopo cui era destinata (la
costituzione da parte di un soggetto, mediante il versamento di somme,
di una rendita vitalizia — immediata o differita — erogata dall’ente
acquisitore) .
Il primo motivo è infondato alla luce del principio più volte affermato
da questa Corte secondo cui il giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed
argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base
Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
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Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa

all’art. 132, n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli
elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i
rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili
con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne

risulti completamente omesso il provvedimento del giudice
indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso
in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione
adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti
il rigetto. ( ex multis: Cass.n. 20311 del 04/10/2011; Cass. n. 407 del
12/01/2006).
Del pari infondati sono tutti gli altri motivi che vanno trattati
congiuntamente concernendo, in sostanza, la questione
dell’individuazione dei coefficienti di calcolo della quota capitalizzata
della pensione di anzianità a carico del Fondo Volo ai sensi dell’art. 34
legge n. 859 del 1965 (successivamente abrogato, ma applicabile ratione

temporis al caso di specie) nonché l’interpretazione dell’art. 2, comma
503 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).
Ed infatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il
principio (SS.UU. n. 11907 del 28 maggio 2014, poi ribadito da
numerose successive conformi: Cass. 23066 del 30 ottobre 2014;
Cass. 26603 del 17 dicembre 2014; Cass. nn. 26408 e 26409 del 16
dicembre 2014; Cass. nn. 26317 e 26318 del 15 dicembre 2014; Cass.
n. 25681 del 4 dicembre 2014; Cass. n. 25385 del 10 dicembre 2014;
Cass. n. 22 del 6 gennaio 2015) secondo cui: <>.
Con tale decisione le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’art. 2,
comma 503, della legge n. 244 del 2007 (intervenuto in un contesto nel
quale, in un primo momento, con la legge 31 ottobre 1988 n. 480, il
beneficio di cui all’art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 era stato
semplicemente “bloccato”, escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla
fruibilità dello stesso, e, successivamente, per effetto dell’art. 1

quater,

comma 3, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 di conversione del D.L. 5
ottobre 2004, n. 249, lo stesso era stato abrogato con decorrenza dal 10
gennaio 2005) ha un’evidente efficacia retroattiva, atteso che la norma
Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
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spettante agli iscritti al Fondo – non solo i coefficienti di capitalizzazione

riguarda “vecchi” trattamenti pensionistici, già maturati in precedenza,
disciplinando, ora per allora, il beneficio in esame in tutte le ipotesi in
cui esso era stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004
(data di abrogazione del beneficio stesso). Ad avviso delle SS.UU. la
voluntas legis sottesa all’art. 2, comma 503, cit. è stata quella di sanare

dell’equilibrio finanziario del Fondo, destinato innanzi tutto a
corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita del
pensionato (con reversibilità ai superstiti aventi diritto) e, solo in via di
ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai
superato, anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dello
stesso. In proposito la Corte ha ritenuto (così superando le obiezioni
relative al procedimento amministrativo adottato dall’I.N.P.S. formulate
dalla parte ricorrente) che il legislatore abbia inteso offrire ex posi una
base legale all’operato del I.N.P.S. e del Fondo Volo da esso gestito,
legittimando l’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione.
Ed infatti, partendo dal dato testuale dell’art. 2, comma 503, il quale
prevede esplicitamente che i coefficienti di capitalizzazione sono quelli
“determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto
Fondo”, ha evidenziato: <>.
La soluzione accolta, prevede, dunque, che la norma in sanatoria

rendendola irrilevante nella materia in esame.
Le Sezioni Unite hanno anche precisato che si è comunque in
presenza di una fattispecie normativa legittima secondo il sistema delle
fonti del diritto atteso che, come condivisibilmente osservato da Cass. n.
14072 del 2010, la giurisprudenza della Corte costituzionale (exp/urimis
C. cost. n. 14 del 1999) ha avuto più volte occasione di chiarire che “le
leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di
principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro
giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente
rigoroso” in relazione soprattutto al principio di eguaglianza e a quello
dell’affidamento nella normativa vigente. Aggiungendo altresì che
l’intervento legislativo in sanatoria può “essere ragionevolmente
giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche
peculiarità del caso” (sentenza n. 94 del 1995), così da doversi
“escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina
generale – originariamente applicabile – con quella eccezionale
successivamente emanata” (sentenza n. 100 del 1987; cfr. anche
sentenze n. 402 del 1993, n. 346 del 1991 e 474 del 1988, oltre alla già
citata n. 94 del 1995). Hanno così precisato che, nella fattispecie in
esame, la finalità di questa “sanatoria” non può certamente essere
considerata arbitraria ma appare anzi ragionevolmente giustificata in
relazione all’intento di salvaguardare l’equilibrio finanziario del Fondo
nei termini sopra detti.
Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
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operi “a tutto campo” sovrapponendosi alla disciplina previgente e

La conseguenza trattane dalla sentenza in esame – che, in parte qua ha
rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con
le pronunce del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – è
che, per le domande di liquidazione di una quota in capitale della
pensione presentate da un iscritto al Fondo Volo in data precedente il

coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del
bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza
del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988, mentre, per quelle
presentate successivamente al 1° luglio 1997, valgono (come già stabilito
dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con delibera del
Consiglio di amministrazione dell’I.N.P.S. in data 4 agosto 2005 n. 302.
La motivazione della sentenza impugnata, che ha applicato la soluzione
adottata dalle Sezioni Unite con le sentenze del 2009, deve essere
peraltro corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
dovendosi applicare alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 11907 del 28 maggio
2014, sopra riportato
Alla luce di quanto esposto si propone, con ordinanza ex art. 375 n.
5 c.p.c., il rigetto del ricorso.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Burchielli ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui
prospetta genericamente dubbi di costituzionalità dell’art. 2 , comma
503, della L. n. 244 del 2007.
Osserva il Collegio,

quanto alla prospettata questione di

incostituzionalità, che l’istanza va disattesa per le ragioni già
puntualmente esplicitate da questa Corte nella sopra citata sentenza n.
Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
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10 luglio 1997, come è nel caso, devono trovare applicazione i

23066 del 30 ottobre 2014 (e confermate nelle altre successive pure
sopra indicate) e che si condividono e qui si richiamano.
Detta questione è, infatti, manifestamente infondata alla luce della
costante giurisprudenza costituzionale relativa alle norme retroattive, in
genere, e, in particolare, a quelle in materia previdenziale. Nella

costituzionale, con indirizzo consolidato, ha affermato che il divieto di
retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge
in generale, riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata soltanto
nell’ambito dell’art. 25 Cost. (sentenze n. 103/2013; n. 78 e 15/2012; n.
236/2011; n. 393/2006). Tuttavia, in linea generale, qualsiasi intervento
legislativo destinato a regolare situazioni pregresse deve essere conforme
ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo
affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche (sentenze n.
24/2009; n. 74/2008 e n. 376/1995) nonché al rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n.
209/2010), anche se finalizzato alla necessità di riduzione del
contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n.
374/2002) o a far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n.
419/2000). Il Giudice delle leggi ha, altresì, sottolineato come, in ordine
al sindacato sulle leggi retroattive, “può ritenersi sussistere una piena
corrispondenza” tra principi costituzionali interni in materia di parità
delle parti in giudizio (di cui all’art. 111 Cost.) e principi convenzionali in
punto di equo processo (di cui all’art. 117, primo comma, Cost. in
relazione all’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte di
Strasburgo). Peraltro, anche la Corte di Strasburgo non ha mai
enunciato un divieto assoluto d’ingerenza del legislatore per effetto di
norme retroattive, tanto che, in varie occasioni, ha ritenuto non contrari
all’art. 6 CEDU l’emanazione di norme retroattive volta a porre rimedio
Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
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richiamata sentenza n. 23066 del 2014 si è, invero, ricordato che la Corte

ad un’imperfezione tecnica della legge interpretata, ristabilendo
un’interpretazione più aderente all’originaria volontà legislativa. Nella
specie – ha affermato ancora la ricordata pronuncia di questa Corte n.
23066/2014 – sembra da escludere che la norma di cui si tratta nel
presente giudizio travalichi i limiti individuati dalla giurisprudenza

Strasburgo al fine della legittima emanazione di norme retroattive, anche
in materia previdenziale. Ci si trova, invero, in presenza (come precisato
da Cass. SS.UU. n. 11907/2014) di un intervento del legislatore che,
come detto, ha disciplinato soltanto la determinazione di una “modalità
di erogazione” della pensione fissata per legge nell’an e nel quantum a
carico del Fondo Volo; modalità questa che è alternativa a quella
ordinaria (ossia pagamento di una somma capitale una tantum unitamente
ad un minor rateo periodico di pensione in alternativa al pagamento
dell’ordinario integrale rateo periodico di pensione) e che è su base
volontaria (nel senso che è il pensionato che valuta la convenienza, o
meno, di chiedere che una parte della pensione spettante gli sia versata
in quota capitale). Infatti, con l’art. 2, comma 503, della legge finanziaria
del 2008 il legislatore è intervenuto in un contesto nel quale, in un primo
momento (legge 31 ottobre 1988 n. 480), il beneficio di cui all’art. 34 cit.
era stato “bloccato” escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla fruibilità
dello stesso, e, successivamente, a partire dal 1° gennaio 2005, il
beneficio era venuto meno (D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, art. 1 quater,
comma 3, disposizione aggiunta in sede della conversione in legge 3
dicembre 2004, n. 291). In particolare, con l’anzidetta norma retroattiva,
si sono volute regolamentare, ora per allora, le modalità di attribuzione
di un beneficio – che, al momento dell’emanazione della norma stessa,
era stato da tempo eliminato – in tutte le ipotesi in cui lo stesso era stato
richiesto dagli aventi diritto, titolari di “vecchi” trattamenti pensionistici,
Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
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costituzionale e dalla corrispondente giurisprudenza della Corte di

fino al 31 dicembre 2004. In tal modo, il legislatore – sia pure con una
norma dalla “formulazione testuale imperfetta” – è intervenuto proprio
per dare una base legale alla autodeterminazione dei coefficienti di
capitalizzazione dell’I.N.P.S. e del Fondo Volo da esso gestito,
stabilendo anche che per tali devono intendersi quelli “determinati sulla

legittimato lo stesso Fondo Volo a valutare, sulla base del proprio
bilancio, quali coefficienti di capitalizzazione di quote di pensione
fossero compatibili con l’equilibrio finanziario del Fondo stesso – sulla
premessa che esso dovesse assicurare innanzi tutto l’erogazione delle
ordinarie pensioni per tutta la vita del pensionato (con reversibilità ai
superstiti aventi diritto) e, solo compatibilmente con questo compito
principale e in via di ulteriore trattamento di miglior favore e per un
periodo di tempo ormai superato, provvedere all’erogazione una tantum
di quote capitalizzate degli stessi – comunque non si è inciso sulla
prevista facoltà per gli assicurati pensionati di scegliere se convertire, o
meno, una quota della pensione in capitale.
Ne consegue, al fine di escludere qualsiasi violazione del principio di
razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost. nonché degli artt. 36 e 38 Cost.,
che non può non tenersi conto dei seguenti elementi, risultanti dalla
giurisprudenza costituzionale: 1) ai fini del principio di uguaglianza, di
regola, il fluire del tempo è, di per sé, un elemento idoneo a giustificare
diversità di discipline anche pensionistiche (vedi, per tutte: Corte costi.
sentenza n. 208 del 2014; n. 197 del 2010); 2) una norma retroattiva,
anche in materia previdenziale, non può considerarsi irragionevole se
“risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta
proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione” (vedi, per
tutte: Corte cost. sentenze n. 227/2014; n. 1/2011; n. 74/2008); 3)
“l’art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che,
Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
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base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo”. Se con ciò si è

per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica,
riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza
spettante” (sentenze n. 361/1996; n. 240/1994 e n. 822/1988); 4)
conseguentemente, il legislatore può, a maggior ragione, anche con
norma avente effetti retroattivi, “modificare in modo sfavorevole, in

determinati trattamenti economici con esiti privilegiati senza per questo
violare l’affidamento nella sicurezza giuridica” (vedi, per tutte: Corte
cost., sentenze n. 227/2014 cit.; n. 282/2005; n. 6/1994), sempre che il
suddetto intervento possa dirsi non irragionevole; è da escludere una
siffatta irragionevolezza, laddove l’assetto recato dalla norma retroattiva
– che abbia “salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in
sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato,
ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti poteva dirsi
ingenerato” (sentenza n. 74/2008) – sia finalizzato anche al complessivo
riequilibrio delle risorse, che non può, non comportare la dovuta
attenzione alle esigenze di bilancio, tanto più a fronte di trattamenti
privilegiati, quale è quello di cui si tratta nel presente giudizio (vedi, per
tutte, Corte cost., sentenza n. 172/2008); 6) gli effetti di disposizioni del
tipo considerato “ricadono nell’ambito di un sistema previdenziale
tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni
erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione ed assicurano la razionalità complessiva del
sistema stesso (sent. n. 172 del 2008), impedendo alterazioni della
disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a
vantaggio di altri, e così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza
e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una
posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori
costituzionali” (vedi, per tutte: Corte cost. sentenza n. 264/2012 e, nello
Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
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vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di

stesso senso, sentenza n. 376/2008); 7) ancorché sia ravvisabile una
analogia funzionale delle prestazioni previdenziali con i crediti di lavoro
(vedi: sentenza n. 156 del 1991), tuttavia tra le due suddette categorie di
crediti vi è diversità strutturale, con la conseguente non applicabilità
diretta dell’art. 36 Cost. ai crediti di pensione, essendo ad essi tale norma

nel senso che, avendo la pensione una funzione sostitutiva di un reddito
di lavoro cessato, il detto requisito richiama l’art. 36 come referente per
la determinazione delle esigenze di vita ivi menzionate. Tuttavia, la
commisurazione del trattamento pensionistico incontra un limite nel
necessario contemperamento della tutela del pensionato con le
disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è finanziato in
buona parte il sistema previdenziale (vedi, per tutte: sentenze n.
361/1996; n. 196/1993; n. 119/1991 e n. 220/1988), che, come si è
detto, può giustificare interventi legislativi volti a ridurre in maniera
definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, per una
inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica.
Nella specie: a) il regime pensionistico su cui è intervenuta la norma
retroattiva in oggetto era un regime di favore rispetto a quello ordinario;
b) la norma stessa non ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente
acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza
al riguardo, e comunque ha lasciato inalterata la possibilità per il singolo
pensionato di conoscere i coefficienti di capitalizzazione di fatto “in
uso” presso il Fondo Volo e scegliere se avere l’intero trattamento
pensionistico erogato nei modi ordinari, più favorevole del trattamento
in regime di a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria) perché
comprensivo del trattamento integrativo, ovvero convertire una quota
dello stesso; c) la norma medesima è stata dettata per la finalità
inequivoca di razionalizzare e rendere chiara la disciplina della materia,
Ric. 2012 n. 03474 sez. ML – ud. 06-05-2015
-13-

riferibile solo in direttamente, “per il tramite e nella misura dell’art. 38”,

onde superare la preesistente situazione di oggettiva incertezza
interpretativa evidenziata, in modo emblematico, dai plurimi discordanti
interventi in materia delle Sezioni Unite, dando base legale alla
autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione.
Condividendosi pienamente i principi affermati nelle decisioni di

n. 23066/2014) deve, quindi, escludersi che sussistano contrasti dell’art.
2, con-ima 503, della legge n. 244/2007 con i citati parametri
costituzionali e con le norme interposte richiamate, per la principale
ragione del carattere di favore del regime pensionistico di cui si tratta,
oltre che per la possibilità di scelta riservata agli interessati e per la
finalità razionalizzatrice della norma retroattiva in parola.
Alla luce del contenuto della relazione che il Collegio condivide e delle
ulteriori considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.
In ragione dei contrasti interpretativi riguardanti la normativa in esame
conclamati dai plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte
appare opportuno compensare le spese del presente giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015
I

esidente

questa Corte da ultimo richiamate (Cass. SS.UU. n.11907/2014 e Cass.

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