Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12996 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12996
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.I., G.F. e G.M.C.,
quali eredi di G.S., e M.I. quale legale
rappresentante della SAMPA s.p.a., elettivamente domiciliati in Roma,
via dei Gracchi n. 130, presso l’avv. MACRI’ Teresina Titina,
rappresentati e difesi dall’avv. Arnaldo Amatucci, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 18/35/08, depositata il 20 maggio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. M.I., G.F. e M.C. G., quali eredi di G.S., nonchè la predetta M.I. quale legale rappresentante della SAMPA s.p.a., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 18/35/08, depositata il 20 maggio 2008, con la quale, rigettando gli appelli riuniti dei contribuenti, è stata confermata la legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai medesimi per IVA relativa agli anni 2000/2002.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il ricorso è inammissibile, poichè l’unico complesso motivo in cui si articola, e con il quale si denunciano sia vizi di motivazione che violazioni di legge, è del tutto sfornito dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c. (quesiti di diritto per i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 momento di sintesi per i vizi di motivazione di cui al n. 5 del medesimo art.).
Pertanto può essere deciso in camera di consiglio.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre hanno depositato memoria i ricorrenti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione sia idoneo ad indurre il contenuto dell’anzidetta memoria) e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che i ricorrenti vanno condannati alle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 3000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011