Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12996 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12996 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

C

ORDINANZA

SOL»

sul ricorso 16427-2013 proposto da:

Atc,+Ap

TOSCANA TRASPORTI SRL 01170300444, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato BONOLI
FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato PROIETTO
MARCO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

3953

ì

Data pubblicazione: 09/06/2014

Ptt

).k.Vref-t;

2p3 1,02C.

Irt-

avverso la sentenza n. 13/2/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA dell’8/02/2013,
depositata il 15/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2014 dal Consigliere Relator Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Bonoli Federico (delega avvocato Proietto) difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede la rirnessione alla C.C..
IN FATTO E IN DIRITTO
La Toscana Trasporti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Molise n.13/2/13 depositata il
15.2.2013 che ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate
contro la sentenza resa dalla Ci? di Ascoli Piceno che aveva accolto il ricorso
proposto dalla ditta Matricardi Tosco Adriatica s.r.l. contro due cartelle di
pagamento relative al mancato pagamento di IVA per gli anni 2000 e 2001.
Con la censura proposta la ricorrente deduce la violazione dell’art.9 bis
1.n.289/2002, in relazione all’art.360 comma 1 nn.3 e 5 C.P.C. Lamenta che la
sentenza impugnata avevano omesso di considerare che la presunta carenza dei
versamenti parziali relativi alle due istanze di condono ex art.9 bis 1.n.289/2002
presentate dalla contribuente era dipesa dall’irragionevole modus operandi
dell’Ufficio di Fermo che aveva illegittimamente ritenuto irregolare la seconda
istanza di condono in quanto essa contribuente aveva provveduto a interamente
soddisfare quanto dovuto in forza della prima istanza di condono. Aggiunge
che la cartella impugnata non poteva rinnovare l’attività di liquidazione della
dichiarazione posta in essere con la seconda comunicazione di
irregolarità.Prospetta che la carenza dei versamenti relativi alla seconda istanza
di condono non poteva togliere validità al condono poiché detti versamenti
avrebbero determinato una illegittima duplicazione del pagamento di somme
per il medesimo presupposto.
L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente, non spiegando difese.
La censura è manifestamente inammissibile e comunque manifestamente
infondata.
La ricorrente non pone una critica alla sentenza impugnata, limitandosi ad una
ricostruzione degli accadimenti che hanno preceduto l’emissione della seconda
cartella di pagamento, senza contestare la statuizione del giudice di appello che
ha ritenuto di non potere considerare le istanze di condono in quanto ritenute
invalide dall’Ufficio, dando atto che la cartella aveva comunque intimato il
pagamento degli importi dovuti per mancato pagamento dell’IVA al netto di
quanto corrisposto con il condono.
In ogni caso, v’è da dire che il condono ex art.9 bis è in contrasto con il diritto
UU e come tale la relativa disciplina non può trovare applicazione in Italiacfr.Cass. n. 19546 del 23/09/2011, Cass. n. 8110 del 23/05/2012-.
Ric. 2013 n. 16427 sez. MT – ud. 17-04-2014
-2-

CONTI;

Il ricorso va quindi rigettato.Nulla sulle spese.
Si dà atto che ai sensi dell’art.13 comma 1 quater dPR n.115/2002 sussistono i
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Dà atto che ai sensi dell’art.13 comma 1 quater dpr n.115/2002 sussistono i
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso il 17 aprile 2014 nella camera di consiglio della VI sezione civile in
Roma.

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