Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12995 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29998-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI

2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABIO MAMMONE;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO PARISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 285/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata l’01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 285/2018 della Corte d’Appello di Salerno articolando tre motivi.

Resiste con controricorso P.C..

Il ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, P.C., al fine di ottenere la restituzione della motocicletta Guzzi 500 tg (OMISSIS) e del side car collegato, asserendo di essere proprietario e di avergliela concessa in comodato gratuito in ragione dell’esistenza di un solido rapporto di amicizia.

Il Giudice di primo grado, prima, con sentenza n. 67/2011, la Corte d’Appello di Salerno, poi, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, rigettavano la domanda. L’odierno ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1376 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’effetto traslativo del diritto di proprietà sulla motocicletta si fosse verificato a seguito del mero scambio dei consensi tra le parti, non essendo la trascrizione al PRA una condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’effetto traslativo, omettendo di considerare che non era stato prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che detto scambio di consensi avesse avuto luogo – non una scrittura privata, non il possesso dei documenti necessari a formalizzare il trasferimento – mentre, invece, erano state prodotte altre prove – la denuncia querela, le lettere di costituzione in mora, le ricevute del pagamento delle tasse di circolazione – da cui avrebbe dovuto trarsi la prova che non vi era stato alcun consenso al trasferimento.

Il motivo è inammissibile, sotto più profili.

Il ricorrente omette di individuare la motivazione che vorrebbe criticare.

Tanto evidenzia una prima ragione di inammissibilità, in quanto il motivo di ricorso per cassazione deve identificare la motivazione che vorrebbe sottoporre a critica; costituisce orientamento consolidato da ribadire che il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, e che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4; dovendo i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato, l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto (ex plurimis cfr. Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione non massimata, che ribadisce il consolidato principio di specificità del motivo di ricorso per cassazione di cui a Cass. n. 359 del 2005.

La formulazione non osserva i contenuti prescrittivi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si incentra su dei documenti ma: a) non ne trascrive direttamente il tifi contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui i documenti vennero prodotti; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità i documenti, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbero esaminabili dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotti, siano esaminabili in copia (Cass., Sez. Un., 02/12/2008/ 28547; Cass., Sez. Un., 29/04/2009, n. 9941; Cass. 13/11/2009, n. 24178Cass. 20/11/2017, n. 27475; Cass. 07/03/20185, n. 478; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469);

Il mezzo impugnatorio non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto che dai fatti di causa fosse emersa la ricorrenza di una permuta tra le parti e che la consegna della moto Guzzi avesse avuto luogo a titolo di compensazione. La richiesta dell’odierno ricorrente era stata rigettata, infatti, proprio, perchè egli aveva fondato la propria richiesta sulla ricorrenza di un comodato gratuito di cui non aveva fornito la prova.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione degli artt. 1803 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’Appello sarebbe incorsa in errore ritenendo non dimostrata l’esistenza di un contratto di comodato gratuito. Avendo il ricorrente prodotto il certificato di proprietà, doveva presumersi che egli fosse proprietario della moto, con la conseguenza che il soggetto che contestava la proprietà avrebbe dovuto fornire la prova contraria, non bastando il fatto che egli avesse la carta di circolazione e la targa che servivano all’odierno resistente per usare su strada la moto Guzzi.

Anche la formulazione di questo motivo incorre nella violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento alla documentazione probatoria e non individua la motivazione oggetto di critica, pertanto, è da ritenere inammissibile.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto domanda nuova quella volta ad ottenere la restituzione della moto, mentre, già in primo grado, vi era stata la richiesta di restituzione, previo accertamento della titolarità del diritto di proprietà.

4. Il motivo è assorbito, essendo stata la ragione di inammissibilità della domanda restitutoria enunciata ad abundantiam dopo quella relativa alla prova della permuta e, quindi, del trasferimento della proprietà ed a quella sulla negazione del comodato.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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