Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12995 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 23/06/2016), n.12995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9354/2013 proposto da:

P.M., (OMISSIS), B.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TRALDI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANUARIO

CARTA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

N.M., LIGURIA ASSICURAZIONI SPA IN LCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 258/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 30/08/2012 R.G.N. 18/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato FELICE ANCORA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.M. e B.S. convennero in giudizio N.M. e la Liguria assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, per ottenere l’integrale risarcimento del danno patito in conseguenza della morte di B.N., rispettivamente figlio e fratello degli attori, travolto dall’autovettura di proprietà e guidata dal N. ed assicurata con la predetta compagnia assicurativa.

Il Tribunale di Nuoro con la sentenza numero 568/2006 accolse parzialmente la domanda degli attori e accertata l’esclusiva responsabilità del N. nella causazione del sinistro lo condannò, in solido con la campagna assicuratrice, al risarcimento della somma complessiva di Euro 244.422,00 a favore della P. per danno da perdita parentale e per danno biologico iure proprio, e di Euro 50.000 a favore del fratello S. per danno da perdita parentale.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 258 del 30 agosto 2012. Per quel che qui rileva la Corte ha rigettato l’appello dei parenti della vittima che chiedevano anche l’ulteriore risarcimento del danno legato all’intangibilità della sfera affettiva e della reciproca solidarietà familiare e del danno patrimoniale subito per i danni futuri dell’azienda di famiglia connessi al mancato raggiungimento degli obiettivi che il defunto stava perseguendo al momento del decesso, con conseguente venir meno dei relativi guadagni da parte della famiglia.

3. Avverso tale decisione, P.M. e B.S. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, che manca la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio effettuato tramite il servizio postale non essendo state depositate le cartoline di ricevimento dei rispettivi destinatari, ne al momento del deposito del ricorso (come emerge chiaramente dalla nota di iscrizione a ruolo, in cui è indicata la sola data di presentazione del ricorso per la notifica) e neppure prima dell’inizio della relazione all’udienza pubblica del 10 novembre 2015. Pertanto, in applicazione del principio, riaffermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. un, 14 gennaio 2008, n. 627; Cass., 8 novembre 2012, n. 19387), secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione”.

Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con cui i ricorrenti contestano “la violazione falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” (primo motivo); “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 194 e 61 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 –

carente – contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (secondo motivo); “violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 –

errata motivazione su punto decisivo della controversia” (terzo motivo).

5. In considerazione che nessun intimato ha svolto attività difensiva nulla spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA