Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12995 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.S., rappresentata e difesa dall’avv. Rubino Caterina

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 26/21/09, depositata il 29 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 26/21/09, depositata il 29 gennaio 2009, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di rettifica e liquidazione emessi nei confronti di S. S. per IVA ed IRPEF relative agli anni 1997 e 1998.

La contribuente resiste con controricorso.

2. Appare manifestamente fondato il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 in quanto nella fattispecie il contenuto della sentenza impugnata è tale da risultare alla stessa applicabile il consolidato principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del citato art. 36 – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto” – nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (sicuramente applicabile al rito tributario), la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorchè rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo; non adempie, inoltre, il dovere di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte (ex plurimis, Cass. nn. 3547 del 2002, 13990 del 2003, 1573 del 2007).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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