Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12994 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 12994

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4935/2012 proposto da:

O.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Filippo Cevenini n.12, presso lo studio dell’avvocato Luca

Spingardi, rappresentato e difeso dall’avvocato Gerardo Villanacci,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Celimontana n.38, presso

lo studio dell’avvocato Paolo Panariti, rappresentato e difeso

dall’avvocato Domenico De Angelis, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il

15/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 15.12.011, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dal dr. O.P. avverso lo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. per veder riconoscere collocazione in prededuzione al credito di Euro 34.934,03 oltre interessi, già ammesso col privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2, derivante dall’attività professionale svolta in favore della società poi fallita ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, procedura cui (OMISSIS) era stata ammessa, ma che aveva avuto esito negativo per la mancata omologazione della proposta.

Il giudice del merito, rilevato che sulla questione concernente la portata della L. Fall., art. 111, novellato sussisteva contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto che tale contrasto fosse stato risolto con l’introduzione, ad opera del D.L. n. 48 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, dell’art. 182 quater, norma avente valore interpretativo, che aveva chiarito che l’unico credito funzionale all’apertura della procedura di concordato, e perciò prededucibile nel successivo fallimento, era quello del professionista attestatore, sempre che il tribunale ne avesse riconosciuto la natura di credito di massa nel decreto di ammissione.

Il provvedimento è stato impugnato dal dr. O. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui il Fallimento di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RITENUTO CHE:

1) Con l’unico motivo del ricorso, illustrato tanto sotto il profilo della violazione della L. Fall., art. 111, che sotto quello del vizio di motivazione, il dr. O. lamenta che al credito non sia stata riconosciuta collocazione in prededuzione. Rileva, per un verso, che la L. Fall., art. 182 quater, è norma inapplicabile al caso di specie, in quanto priva di valore interpretativo ed introdotta in data successiva non solo alla domanda di ammissione ma anche al deposito del ricorso in opposizione; contesta, per altro verso, in via generale, la correttezza della conclusione raggiunta dal tribunale.

Il motivo deve essere accolto.

Il tribunale ha, del tutto erroneamente, fondato la propria decisione sulla pretesa valenza retroattiva di una norma (la L. Fall., art. 182 quater, comma 4) non applicabile ratione temporis al caso di specie e che comunque, proprio a causa delle innumerevoli questioni derivate dalla sua interpretazione ed applicazione, ha avuto vita breve nel nostro ordinamento, essendo stata introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 48, comma 1, convertito dalla L. n. 122 del 2010 (che l’aveva già in parte modificata) ed abrogata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 3, comma 1, lett. e bis, convertito dalla L. n. 134 del 2012.

Questa Corte, nel vigore di tale disposizione, aveva peraltro già rilevato come la sua introduzione non potesse essere assunta a sostegno di un’interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale dettata dalla L. Fall., art. 111, comma 2, (tale da annullarne sostanzialmente la portata), in contrasto con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare (Cass. n. 8533/013).

Ciò premesso, appare sufficiente rilevare che sulla questione dibattuta fra le parti è ormai consolidato l’orientamento di legittimità, che il collegio pienamente condivide, secondo cui i crediti del professionista derivanti dall’attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda sono prededucibili nel fallimento consecutivo, ai sensi della L. Fall., novellato art. 111, comma 2, che detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il “risultato” delle prestazioni (certamente strumentali all’accesso alla procedura minore) da questi svolte, ovvero la loro concreta utilità per la massa.

La lettura dell’art. 111, comma 2, cit. offerta dal Fallimento controricorrente, secondo cui, ai fini dell’ammissione in prededuzione, la nozione di funzionalità implicherebbe comunque la valutazione dell’inerenza delle prestazioni alle necessità risanatorie dell’impresa ed all’esistenza di un vantaggio per i creditori, finirebbe con lo svuotare la norma di significato, atteso che dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento si dovrebbe necessariamente presumere la mancanza di utilità per la massa di attività svolte in funzione dell’ammissione al concordato preventivo e ricondurrebbe la fattispecie entro i medesimi ambiti interpretativi ed applicativi cui, proprio per l’assenza di un’espressa previsione regolatrice, sottostava nel vigore della precedente disciplina.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e riconoscere collocazione in prededuzione al credito del ricorrente.

Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce la prededuzione al credito del dr. O.P. già ammesso in via privilegiata allo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l.; condanna il Fallimento al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 500,00, per esborsi, e di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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