Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12994 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 23/06/2016), n.12994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7526/2013 proposto da:

M.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo dell’avvocato ALESSANDRO PACE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BARILE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI ZAMBELLI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.I., S.T.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1454/2012 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

depositata il 02/08/2012 R.G.N. 61/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIOVANNI SOLIANI per delega;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda trae origine da un incidente stradale verificatosi tra B.I., proprietaria della macchina ed assicurata con la Duomo Unione Assicurazioni S.p.A., S.T., quale conducente, e M.P.. Una volta accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità della conducente nella causazione del sinistro stradale la Duomo assicurazioni in sede stragiudiziale, liquidava a favore del danneggiato la somma complessiva di Euro 7264,00. Ma, successivamente, l’assicurazione avrebbe corrisposto solo la minor somma di Euro 6.124 al netto, cioè, delle spese mediche. Ritenendo illegittimo il comportamento dell’assicurazione, la quale non si sarebbe accontentata della mera esibizione della pre-

fattura emessa da CTR s.r.l. e della ricevuta del Dott. C., e ritenendo ingiustificata la pretesa che parte danneggiata debba anticipare le somme e che il pagamento del risarcimento debba essere subordinato ad un mero documento con rilevanza fiscale, il M. convenne in giudizio sia la proprietaria che la conducente dell’auto e la Duomo assicurazione.

La Duomo Assicurazioni costituitasi chiese la declaratoria di improcedibilità della domanda stante l’avvenuta transazione pienamente valida ed efficace tra le parti. Tale accordo prevedeva una clausola che subordinava il pagamento delle spese mediche e fisioterapiche alla presentazione di regolari fatture.

Il giudice di pace di Reggio Emilia accolse parzialmente la domanda attorea riconoscendo solo la somma di Euro 216 indicata nella fattura del medico ed ha ritenuto giustificato il rifiuto di pagamento in assenza di fattura.

2. Il Tribunale di Reggio Emilia, in qualità di giudice d’appello, con la sentenza numero 1454 del 2 agosto 2012, ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure ritenendo che anche in assenza di un preciso accordo in sede transattiva, in sede giurisdizionale sarebbe comunque stata necessaria la prova del fatto che il creditore abbia effettivamente sostenuto quelle spese al fine di poter condannare parte danneggiante alla restituzione delle somme anticipate. Peraltro, aggiunge il giudice del merito, è ben possibile che gli accordi possano prevedere il diretto intervento solutorio da parte del danneggiante o della sua compagnia assicurazione, ma in questo caso non si può parlare di restituzioni di somme dal momento che il debitore, in parte qua, ha estinto il proprio debito.

3. Avverso tale decisione, M.P. propone ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi.

3.1. Resiste con controricorso la Duomo Unione Assicurazione spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè motivazione contraddittoria ed illogica su un fatto controverso decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Lamenta il M. che il giudice del merito ha errato perchè ha violato il principio della Suprema Corte secondo cui devono essere risarcite le spese mediche per interventi emendativi non ancora effettuati e che mai potrebbero esserlo e quindi a maggior ragione dovevano essere riconosciute nel caso del ricorrente che erano quantificate come da documentazione versata in atti e per le quali è stata documentalmente provata la relativa spesa.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 1326, 1341 e 1965, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello non ha esaminato la circostanza che l’assicurazione non avesse ritenuto soddisfacente, ai fini della documentazione delle spese sostenute, l’esibizione di notule proforma emesse dal centro fisioterapico dal momento che tale documento costituisce valido documento probatorio nell’ambito del giudizio civile.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 2702 e 2769 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione di legge del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè motivazione contraddittoria ed illogica su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il giudice d’appello ha errato perchè contrariamente a quanto sostenuto, il ricorrente ha pienamente assolto l’onere probatorio su di esso incombente ex art. 2769 c.c., allegando documentazione idonea a provare l’insorgere dell’obbligazione di pagamento nei confronti del centro medico considerando che è prova documentale qualunque documento scritto la cui formazione sia espressione di autonomia privata e non risalga all’esercizio di una pubblica funzione certificativa.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Il primo motivo è inammissibile per eccentricità dello stesso rispetto alla ratio decidendi della sentenza.

Valga considerare che l’odierno ricorrente aveva fatto valere un accordo transattivo, in forza del quale i danni gli erano stati riconosciuti nella somma di Euro 7.264,00, corrispostagli solo in parte dalla compagnia di assicurazione. Orbene il Tribunale – sia pure con argomentazioni sovrabbondanti rispetto alla questione da decidere, che nella sostanza si risolveva nell’accertamento dell’adempimento o meno della transazione – ha ritenuto che la prova della spesa era necessaria innanzitutto perchè c’era un preciso accordo transattivo, che condizionava il pagamento alla presentazione delle fatture. Questo è il nucleo centrale della decisione che non viene attinto dal motivo all’esame.

5.2. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili, incentrandosi entrambi sulla questione della rilevanza della indicata condizione sulla fattura.

Orbene – in disparte il rilievo che il vizio di omesso esame di un motivo di appello (in cui si sostanzia il secondo motivo) avrebbe dovuto essere fatto valere attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo della violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, o comunque con univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (cfr. Cass. Sez. Un. 24 luglio 2013, n. 17931) – si osserva che i motivi all’esame postulano in forma assertiva la predisposizione su moduli prestampati di una clausola aggiunta a penna, oltre che il suo (presunto) carattere vessatorio (secondo motivo), nonchè l’idoneità della documentazione prodotta (terzo motivo).

Ciò considerato i suddetti motivi incorrono in un’ulteriore ragione di inammissibilità per violazione dell’art. 366, c.p.c., n. 6. Non risulta, infatti, se, dove e quando sia stata depositata l’accordo transattivo e tutta la documentazione di cui si discute. E dove siano state depositate in questa sede.

E principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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