Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12994 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NUOVA CAVA BUFFA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via VITTORIA COLONNA, 32,

presso l’avv. MENGHINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avv.ti Angelo D’Addesio e Luigi Paolo Comoglio, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 10/26/08, depositata il 27 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Mario Menghini per la ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carlo Destro, il quale ha dichiarato di non avere nulla da osservare

in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Nuova Cava Buffa s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 10/26/08, depositata il 27 maggio 2008, con la quale, rigettando l’appello principale della contribuente ed accogliendo quello incidentale dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità – limitatamente ai maggiori ricavi accertati – dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società per IVA, IRPEG ed IRAP relative all’anno 1999.

In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che il ritrovamento di contabilità in nero concernente annotazioni di pagamenti effettuati dalla società a propri dipendenti (trasportatori), nella loro rilevante entità non oggetto di contestazione, costituisse valido elemento indiziario, poichè tenuto conto della particolare attività della contribuente e della stretta correlazione che esiste tra remunerazione degli autisti, movimentazione dei materiali e vendita degli stessi, è oltremodo logico correlare al monte ore dei trasporti ed al monte ore retributivo degli stessi la vendita dei materiali ed i conseguenti ricavi; è stata anche ritenuta congrua la riduzione operata dall’Ufficio, che aveva decurtato del 36 per cento la rigida proporzionalità tra costi della manodopera e ricavi, anche a voler tener conto delle uniche ancorchè indimostrate giustificazioni addotte dalla contribuente circa una dilatazione dei tempi di trasporto dovuta al traffico rispetto ai normali tempi di percorrenza.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), chiedendo a questa Corte se la unicità del fatto indiziante, in assenza della prova di ulteriori dati indizianti, non meno gravi e precisi e soprattutto concordanti con il primo, non sia stata erroneamente considerata dal giudice quale legittimo presupposto per l’accertamento induttivo, appare manifestamente infondato: a parte il rilievo che nella specie non sembra potersi parlare di unicità della presunzione, poichè la contabilità rinvenuta attiene ad una pluralità di pagamenti e quindi di prestazioni, la consolidata giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la c.d. contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’art. 2709 c.c. e ss., tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria (ex plurimis, Cass. nn. 11459 del 2001, 19598 del 2003, 25610 del 2006); inoltre, la giurisprudenza assolutamente prevalente ha chiarito che, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti afonie di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendosi il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass. nn. 16993 e 19088 del 2007, 8484 e 17574 del 2009).

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione per non avere il giudice a quo preso in esame specifiche censure proposte dalla contribuente circa omissioni di indagine e carenze dell’attività accertativa, appare inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto testuale di dette doglianze, alfine di porre questa Corte in grado di valutarne la decisività, e comunque manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente motivato il proprio convincimento e non essendo tenuto a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti.

4. Si ritiene, in conclusione, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendosi ribadire, in particolare, il principio secondo cui il ritrovamento di contabilità “parallela” o “in nero” legittima, di per sè, l’Ufficio, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, ad operare la rettifica della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 7000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA