Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12994 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12994 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA

p aeoj
cr. A fo,„isu so

sul ricorso 10309-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il

Strkxszt ° `’.12’bLI

G.°-

ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita contro
GARABUSO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso
lo studio dell’avvocato COCCIA MASSIMO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PARDO LUCA giusta procura in
calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 132/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 19/11/2012;

Data pubblicazione: 09/06/2014

u

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

Con ricorso per cassazione notificato alla Garabuso s.r.l. il 21.2.2013
l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza resa dalla CTR Lombardia
132/2012/27 dep.19.11.2012 .
Con controricorso del 28.3.2013 la Gabaruso s.r.l. si costituiva.
Il ricorso per cassazione è improcedibile, lo stesso non risultando depositato
presso la cancelleria di questa Corte entro il termine previsto dall’art.369
1 Acomma c.p.c., come attestato dalla cancelleria con nota del 30.4.2013.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte
controricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente
che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’art.13 comma 1
quater d.PR n.115/2002.
Così deciso il 17 aprile 2014 nella carne i. di consiglio della VI sezione civile in

In fatto e in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA