Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12993 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15819-2019 proposto da:
LEASEPLAN ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 45, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI MATTEO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BORA IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MATTIA PALUMBO;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G.A.C.
1765/2019 del GIUDICE DI PACE di MARANO DI NAPOLI, depositata il
03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. TOMMASO BASILE che chiede
l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO
che:
la Bora Impianti s.r.l. conveniva in giudizio la LeasePlan Italia, s.p.a., chiedendo la risoluzione per inadempimento di un contratto di noleggio di autoveicolo, oltre al risarcimento dei danni;
si costituiva la LeasePlan Italia, s.p.a., eccependo l’incompetenza territoriale del Giudice di pace adito, di Marano di Napoli, in forza di una clausola determinante la competenza esclusiva del foro di Roma;
il Giudice di pace rigettava l’eccezione ritenendo ostativa la carenza d’indicazione esplicita dell’esclusività della competenza nella rubrica della clausola vessatoria, nonchè ostativo il richiamo cumulato della stessa ad altre clausole, alla fine dell’accordo e per la sottoscrizione;
la LeasePlan Italia, s.p.a., impugnava la decisione con regolamento di competenza, deducendo che l’indicazione distinta, con sintesi di richiamo, della clausola, era sufficiente per l’idoneità della specifica approvazione scritta;
resiste la Bora Impianti, s.r.l.;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
Diritto
RILEVATO
che:
il regolamento è inammissibile trattandosi di pronuncia del Giudice di pace, a mente del disposto contenuto nell’art. 46, c.p.c., (Cass., 28/05/2014, n. 12010, Cass., 04/05/2018, n. 10631);
spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali, con distrazione in favore dell’avvocato Mattia Palumbo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020