Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12993 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 23/06/2016), n.12993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16568/2013 proposto da:

L.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE PROVINCIE 184, presso lo studio dell’avvocato MARIA

TERESA PATERNOSTER, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale Dott.

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VTA CARLO POMA

4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2600/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2012, R.G.N. 4193/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato MARIATERESA PATERNOSTER;

udito l’Avvocato PILADE PERROTTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. N.G.L. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma L.D. chiedendone la condanna al saldo del pagamento di prestazioni odontoiatriche effettuate in favore della convenuta.

Resistette la L., spiegando domanda riconvenzionale volta alla condanna del N. al risarcimento del danno all’apparato masticatorio causato dalla negligente ed imperita esecuzione delle prestazioni professionali.

Nel contraddittorio con la UGF Assicurazioni, chiamata in causa dall’attore, il Tribunale di Roma accolse la domanda del N. e condannò la L. al pagamento della somma di Euro 6.161.33;

rigettò la domanda riconvenzionale spiegata dalla L., compensando tra le parti le spese del giudizio.

2. Proposto appello principale dalla L. e appello incidentale dal N. limitatamente al regolamento delle spese processuali, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 maggio 2012, disatteso il gravame incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il N. al pagamento in favore della L. della somma di Euro 6.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre alla rifusione dei due terzi delle spese del doppio grado di giudizio. Ha condannato la Compagnia UGF a tenere indenne il N. dagli oneri economici derivanti dalla pronuncia emessa compensando le spese processuali tra il N. e la compagnia assicuratrice.

3. Contro la suddetta sentenza L.D. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico cumulativo motivo. Resiste con controricorso UNIPOL (già UGF) Assicurazioni.

N.G.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico cumulativo motivo L.D. denuncia:

“Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 112 e 336 c.p.c.”;

“Omessa pronuncia su un punto fondamentale e decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; “Nullità della sentenza impugnata nella sua parte in cui ha omesso di pronunciare su un capo di domanda – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Deduce la ricorrente che, nonostante con l’appello proposto avesse espressamente richiesto la condanna di N.G.L. alla restituzione della somma di Euro 8.000,00, versata in esecuzione della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Roma aveva omesso di pronunciarsi sul punto, pur avendo riformato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è infondato.

Con il gravame proposto davanti alla Corte d’appello di Roma la L. aveva contestato la sentenza di primo grado per avere accolto la domanda avanzata dal N. di pagamento del saldo per prestazioni professionali (primo motivo di appello) e rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni spiegata dalla L. (secondo motivo).

La corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame e ha invece accolto – per quanto di ragione – il secondo motivo.

Con il ricorso in scrutinio la L. non ha censurato le ragioni in base alle quali la corte di merito aveva dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, limitandosi a dedurre l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. La restituzione di tali somme, tuttavia, postula la riforma della statuizione di condanna al pagamento del saldo per prestazioni professionali in favore del N., statuizione che, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, non può essere posta in discussione in questa sede.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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