Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12993 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12993 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

Ri.IMER D
S?ESE

sul ricorso 27330-2012 proposto da:
SOCIETA’ AUTOCARS SRL 01517590764 – già AUTOCARS SPA in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio
dell’avvocato GRAZIANO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 09/06/2014

avverso la sentenza n. 177/3/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di POTENZA del 29.9.2011, depositata il 27/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«La società Autocars srl ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, confermando la
sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di
accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato la registrazione di fatture di acquisto
relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, conseguentemente rideterminando il valore
della produzione ai fini Irap e il reddito imponibile ai fini Irpeg e, quindi, recuperando
l’indebita detrazione dell’Iva e la maggior imposta per kap e Irpeg per l’ anno d’imposta 2003.
Il ricorso si fonda su un solo motivo rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI
NORME DI DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI REGOLATORI DEL GIUSTO
PROCESSO. OMESSA INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA
UN FATTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO”. In tale motivo la ricorrente,
dopo aver menzionato i recenti orientamenti di legittimità in tema di “truffe carosello”,
lamenta che la Commissione Tributaria Regionale:
a)

si sarebbe limitata ad affermazioni categoriche apodittiche e indimostrate (vedi
quartultimo capoverso di pagina 4 del ricorso);

b) avrebbe omesso di operare “alcuna valutazione degli elementi argomentativi offerti
dalla parte, finanche della sentenza del tribunale di Roma, sezione IV penale, in data 5
luglio 2011”

di assoluzione dell’amministratore della società ricorrente

dall’imputazione relativa ai fatti in contestazione (vedi penultimo capoverso di pagina

COSENTINO.

4 del ricorso);
c) avrebbe operato “valutazione assolutamente assurde, quasi grottesche” (vedi ultimo
capoverso di pagina 4 del ricorso).
La difesa erariale si è costituita con controricorso.
Il ricorso appare inammissibile in quanto – ancorché nella rubrica dell’unico motivo si faccia
riferimento al vizio di violazione di legge (senza tuttavia precisare quali norme di diritto
sarebbero state violate dalla sentenza gravata) ed alla violazione dei principi regolatori del
giusto processo (senza tuttavia precisare quali errori procedurali sarebbero stati commessi dal
giudice di merito in violazione dei principi del giusto processo) – lo svolgimento del motivo

Ric. 2012 n. 27330 sez. MT – ud. 03-04-2014
-2-

cm/

medesimo si risolve in una censura della motivazione della sentenza gravata che, tuttavia, non
individua specifici vizi del relativo iter logico motivazionale, ma si limita a contrapporre alla
valutazione materiale istruttorie operata dal giudice di merito quella propugnata dalla ricorrente.
Nel mezzo di ricorso in esame, infatti, non vengono menzionati specifici fatti storici (con la
precisazione, imposta dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, delle modalità
con cui tali fatti siano state dedotti in sede di merito e dei luoghi degli atti del giudizio di

se fossero stati esaminati, avrebbero diversamente orientato il convincimento del giudice di
merito nella ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere; ma ci si limita a censure del
tutto generiche, che, per quanto riguarda la doglianza sopra sintetizzata sub b), è palesemente
carente di autosufficienza (difettando nel ricorso qualunque esplicitazione delle argomentazioni
di fatto svolte nella citata sentenza del tribunale penale di Roma) e, per quanto riguarda le
doglianze sopra sintetizzate sub a) e c), si appuntano contro passaggi argomentativi riportati tra
virgolette ma non presenti nella sentenza gravata.
Si propone il rigetto del ricorso.»

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente;
che la relazione è stata notificata alle parti costituite;
che non sono state presentate memorie difensive;
che, a seguito della discussione in camera di consiglio, il Collegio condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve dichiarare inammissibile il ricorso;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 3 aprile 2014.

merito contenenti dette deduzioni) che non sono stati presi in esame la sentenza gravata e che,

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