Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12992 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11386-2019 proposto da:

G.C. & R.G. SNC, in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELE GUIDUGLI;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA ADRIATICA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI,

25, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MANGANARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GERARDO VILLANACCI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 50871/2018 RG.

del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CARDINO che chiede che

codesta Suprema Corte voglia rigettare il proposto regolamento,

dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia ed assumendo i

provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la G. & R. s.n.c., ha convenuto in giudizio la Petrolifera Adriatica, s.p.a., domandando la condanna all’applicazione, da parte della società evocata in lite, delle condizioni stabilite nell’Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della Rete di distribuzione della Esso Italiana, s.p.a., del (OMISSIS);

la Petrolifera Adriatica, costituendosi, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito, sulla base delle pattuizioni contrattuali intercorse tra la società attrice e la Esso, poi cedente il ramo di azienda, comprensivo della proprietà dell’impianto di distribuzione e della titolarità del rapporto di fornitura, a Petrolifera;

i suddetti accordi prevedevano, quale giudice convenzionalmente competente, quello della sede Esso al momento dell’introduzione del contenzioso, ossia (OMISSIS);

parte ricorrente ha dedotto, anche davanti a questa Corte, che la previsione in parola si riferirebbe esclusivamente al luogo della sede della originaria parte contrattuale e non anche a quello della sede della società subentrante, ovvero (OMISSIS) nel caso della società Petrolifera;

il Tribunale di Roma ha ritenuto, al contrario, che lo scopo della previsione era e resta quello di assegnare alla parte contrattuale così beneficiata un vantaggio territoriale: ha perciò declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Brescia;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

in memoria parte ricorrente ha dedotto ed evidenziato:

a) l’opportunità di rimettere la causa alla pubblica udienza per la valenza nomofilattica implicata;

b) l’opportunità di trattare il ricorso unitamente ad altro analogo proposto da diverso gestore dell’impianto;

c) la vessatorietà della clausola, con conseguente necessità della doppia sottoscrizione aggiuntiva per rendere efficace il mutamento essenziale che avrebbe determinato la modificazione soggettiva del fornitore;

d) la violazione dell’art. 1370, c.c., qualora la clausola fosse stata interpretata nel senso preteso dal cessionario, posto il dubbio interpretativo e attesa l’apposizione della clausola dalla controparte contrattuale a suo vantaggio;

e) la necessità di tener conto della scelta di mantenimento della fornitura con la compagnia petrolifera originaria;

f) l’illogicità dell’interpretazione avversata conseguente al fatto che la violazione di molteplici obbligazioni contrattuali proprie del rapporto di fornitura avrebbe innescato il foro della sede della Esso, che aveva mantenuto il diritto agli adempimenti della relativa rete, quali l’apposizione d’insegne o l’accettazione di carte di fidelizzazione, finendo per attribuire alla clausola un’irragionevole doppia valenza.

Diritto

RILEVATO

che:

preliminarmente deve rilevarsi che il rito di trattazione del regolamento di competenza è quello camerale fissato dall’art. 380 ter c.p.c.;

nè sussiste alcuna necessità di una trattazione unitaria di tutti i ricorsi sovrapponibili ma con altre parti, idoneo a ledere, invece, l’obiettivo della ragionevole durata del processo;

nel merito, il regolamento è infondato;

come rilevato dal Pubblico Ministero, la clausola in parola assegna un chiaro vantaggio contrattuale, permettendo al concedente, fornitore dell’impianto e del carburante, di evitare dislocazioni in ipotesi di contenzioso da radicare, perciò, presso la propria sede;

il riferimento alla sede Esso di (OMISSIS) è quindi da intendersi, come fatto dal Tribunale, mutabile, specularmente al mutamento della parte contrattuale, quale rinvio mobile finalizzato alla conservazione del medesimo equilibrio negoziale;

in altri termini, la cessione del contratto, conseguente a quella del ramo di azienda, determina l’opponibilità della clausola, rettamente intesa secondo la sua finalità e logica negoziale, da parte del cessionario al ceduto;

d’altra parte il riferimento alla Esso non risulta presente solamente nella clausola ma anche nel resto del contratto, sicchè la sua menzione nel patto in questione è neutra sotto il profilo in esame;

quanto ai motivi aggiunti nella memoria in violazione del termine di cui all’art. 47 c.c., comma 2, può comunque osservarsi che:

i) il rinvio mobile in parola rende evidente che, non essendovi alcuna nuova clausola, ma semplicemente l’applicazione di quella originaria secondo l’evoluzione contrattuale, non può ritenersi necessaria alcuna nuova sottoscrizione specifica;

ii) la pretesa violazione dell’art. 1370, c.c., neppure riesce a essere supportata dall’architettura contrattuale, come detto inequivocamente volta ad assegnare un vantaggio non modificato se non nelle sue materiali ricadute dalla cessione;

iii) il fatto che, in tesi, permangano obbligazioni nei confronti dell’originaria proprietaria dell’impianto non può in ogni caso spostare il contenuto della clausola medesima a sfavore del precedente titolare e a vantaggio del ceduto, nei confronti di quest’ultimo e anche del nuovo proprietario, vanificando in modo ingiustificato la funzione del patto;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia. Compensa le spese.

Ai sensì del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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