Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12992 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 12992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22120/2011 proposto da:

G.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Casal Boccone n.102, presso l’avvocato Valletta Giuseppe,

rappresentato e difeso dagli avvocati Meneghini Mauro, giusta

procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore dott.

R.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 20,

presso l’avvocato Lo Conte Antonella, rappresentato e difeso

dall’avvocato Ruggeri Roberta, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il

19/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che conclude per il rigetto

del ricorso ovvero, ed in subordine, affinchè la trattazione del

presente procedimento venga rinviata in attesa della decisione delle

Sezioni Unite.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

G.M. ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, avverso il decreto col quale il tribunale di Vicenza ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., relativamente a crediti per retribuzioni arretrate da lavoro dipendente e per provvigioni aggiuntive;

il tribunale ha motivato la decisione affermando che i documenti prodotti non erano idonei a provare il rapporto di lavoro subordinato nel cui contesto il credito per provvigioni era stato rivendicato come voce aggiuntiva, essendosi trattato di fattura e indistinti prospetti contabili;

la curatela ha replicato con controricorso;

il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte; le parti hanno depositato memorie;

Considerato che:

il primo motivo di ricorso, che denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c.,, è inammissibile perchè si risolve in una generica doglianza in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova;

le prove erano tese a dimostrare il credito derivante da provvigioni; ma il tribunale ha ritenuto dette prove superflue in quanto la pretesa era da aversi per infondata per tabulas, non essendo stato provato il rapporto di lavoro sottostante;

il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga la stessa superflua;

un tale giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (v. tra le tante Cass. n. 13375-09);

il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., e il vizio di motivazione, sono inammissibili perchè si risolvono in un sindacato di fatto a proposito della valutazione del tribunale circa la mancanza di prove del rapporto di lavoro subordinato.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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