Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12992 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12992 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

Rei).

sul ricorso 1713-2008 proposto da:
CURATELA

DEL

eG

Cd. 26/05/2015

FALLIMENTO DELLA F.LLI FURNARI DIPu

FURNARI ALDO & C. S.N.C., CURATELA DEL FALLIMENTO
PERSONALE DI FURNARI ANTONIO, in persona del

Data pubblicazione: 23/06/2015

Curatore avv. EUGENIO CHIARENZA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso

2015
971

l’avvocato SOLA VITO,

dall’avvocato

rappresentate e difese

CORRADO BELFIORE, giusta procura a

margine del ricorso;
– ricorrenti

1

contro

CREDITO SICILIANO S.P.A.

(C.F. 04226470823), già

incorporante la BANCA POPOLARE SANTA VENERA S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE TESTA, giusta procura a margine del
controricorso:
– controxiconrente-

avverso la sentenza n. 1236/2006 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/05/2015 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

BALDUINA, 7, presso l’avvocato TROVATO CONCETTA, che

2

o

Svolgiménto del processo
.,

Il Curatore del Fallimento della società F.11i Furnari di
Furnari Aldo & C. s.n.c. e personale di Furnari Antonio
chiedeva al Tribunale di Catania la declaratoria di

inefficacia e la conseguente condanna restitutoria, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 44 e 78 1.f., del
bonifico bancario di lire 14.662.142, accreditato il
18/12/1995, e quindi dopo il fallimento intervenuto il
16/11/1995, sul conto corrente del Furnari, presso la
dipendenza n.16 di Randazzo della Banca Popolare Santa
Venera.
La Banca si costituiva, assumeva che il pagamento, seppure
u

accettato sotto forma di bonifico, aveva tecnicamente
realizzato un negozio espromissorio, caratterizzato dalla

4

spontaneità e gratuità dell’assunzione del debito da parte
del presunto espromittente, sig. Zingali Francesca, in
favore del fallito.
Il Tribunale, con sentenza del 16-23/10/2001, respingeva le
domande del Fallimento.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 1530/11/2006, ha respinto l’appello della Curatela,
ritenendo:
1) infondato il primo motivo d’appello, inteso a far valere
lo scioglimento del contratto di conto corrente con il
Fallimento, da cui l’inefficacia di ogni successivo
3

accredito su detto conto, rilevando che lo scioglimento del
contratto non faceva venir meno gli oneri probatori del
curatore, di provare che si fosse trattato di pagamento da
parte del terzo con denaro proprio di debito altrui (da cui

la mancanza del danno) o di versamento effettivo da parte
del terzo di una somma di denaro in favore del fallito,
sanzionato dall’art.44 1.f. con l’inefficacia;
2) inammissibili per tardività gli altri profili d’appello
fatti valere solo in conclusionale.
Ricorre avverso detta sentenza il Fallimento, facendo
valere tre motivi.
Si difende il Credito Siciliano s.p.a., già incorporante la
Banca Popolare di Santa Venera, con controricorso,
illustrato con la memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo mezzo, la Curatela si duole del vizio di
violazione e falsa applicazione degli artt. 44 1.f., 1853,
1856, 1857 c.c., anche in relazione agli artt. 56 e 78 1.f.
Sostiene che è da escludersi la definizione del “bonifico
bancario” come “ordine-delegazione di pagamento”, da ciò
conseguendo l’ inefficacia 4 art.44 1.f. del versamento
compiuto mediante bonifico bancario, che sul piano
sostanziale si risolve nel pagamento del cliente, o per
conto dello stesso, alla banca; il contratto di conto
corrente si era sciolto per effetto della dichiarazione di

4

fallimento, ex art.78 1.f., e la banca non poteva assumere
alcun obbligo di versamento della somma ricevuta, restando
così esclusa la possibilità di compensare detta somma con i
crediti della banca derivanti dallo scoperto di conto.

1.2.- Col secondo, censura la sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione dell’art.78 1.f., anche in
relazione all’art. 56 1.f.; il Fallimento ribadisce che,
sciolto il contratto a seguito del fallimento del
correntista, non si verifica alcuna compensazione legale
allorchè l’istituto di credito accetti accrediti o bonifici
che vadano a decurtare l’esposizione debitoria del
correntista, e l’annotazione dell’accredito è inefficace
verso i creditori; l’apertura di un conto provvisorio
intestato presumibilmente alla presunta espromittente, come
incidentalmente suggerito dalla difesa della Banca, sarebbe
stata l’unica via percorribile per evitare la sanzione di
inefficacia ex art.44 1.f. del versamento in oggetto.
1.3.- Col terzo mezzo, il Fallimento si duole del vizio di
motivazione della sentenza impugnata, sostenendo di non
potersi ritenere gravato della prova della natura del
pagamento ricevuto dal fallito, e che sul punto la Corte
del merito ha invertito l’onere della prova.
2.1.- Il primo motivo va respinto.
Va a riguardo rilevato che la Corte del merito ha
sostanzialmente ritenuto che si è trattato non già di un
5

pagamento effettuato al fallito, ma bensì alla Banca sua
creditrice, solo annotato sul conto corrente del fallito,
in riduzione del debito dello stesso verso la Banca.
2.2.- Il secondo motivo è infondato.

Deve infatti ritenersi che proprio lo scioglimento del
contratto di conto corrente, che il Fallimento pone a base
del motivo, rende palese come la mera annotazione contabile
non avesse il valore di messa a disposizione della somma al
fallito, ma solo di riduzione del debito residuo dello
stesso, in forza non già della compensazione ex art.56
1.f.(anche perché il conto corrente era chiuso),ma del
pagamento del terzo espromittente, senza delegazione del
debitore e, sino a prova contraria, senza provvista.
t

2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile
tardività,

per

in quanto sviluppata solo in comparsa

conclusionale, la contestazione del Fallimento in ordine al
contratto di espromissione, facendo valere pertanto una
ragione processuale.
Il

ricorrente,

nel

motivo,

censura

la

ritenuta

espromissione sotto il profilo del vizio di motivazione, e
quindi in modo incongruo rispetto alla statuizione resa a
riguardo dal giudice del merito.
Ed infatti, la parte avrebbe dovuto censurare la pronuncia
3

della Corte d’appello sul punto facendo valere il vizio
6

processuale, ex art.360 n.4 c.p.c., ovvero l’erroneità
della statuizione di inammissibilità per novità della
contestazione della parte in ordine alla sussistenza
dell’espromissione, e non già articolando il vizio di

motivazione, privo, tra l’altro, del momento di sintesi,
necessario ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporls, e che, come è noto, consiste nella chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione,
e che deve essere indicato in una parte, del motivo stesso,
che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente
destinata, 9, che consenta al giudice di valutare
immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (in termini,
tra le tante, le pronunce 8897/2008, 8555/2010, 5794/2010
e, tra le ultime, 2219/2013 e 14355/2013).
3.1.- Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il Fallimento alle
spese, liquidate in euro 3000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi; oltre spese forfettarie come per legge.

a

L
7

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26

maggio 2015

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