Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12992 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Medaglie D’Oro n. 157, presso gli avv.ti Vicinanza Alessandra e

Raffaele Vicinanza, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio Napoli (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 47/03/08, depositata il 13 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. A.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 47/03/08, depositata il 13 giugno 2008, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento con cui era stato rettificato il reddito di lavoro autonomo del contribuente per l’anno 1999, in applicazione dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3 e del D.P.C.M. 29 gennaio 1996. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10 e dell’art. 2697 c.c., appare, per un verso, inammissibile, in quanto propone censure, riferite alla anzidetta norma del 1998, che risultano nuove, e, per altro verso e comunque, manifestamente infondato, poichè si contesta in modo generico l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo il quale l’Ufficio, già in sede di contraddittorio endoprocedimentale, aveva tenuto conto della documentazione medica prodotta dal contribuente e quest’ultimo non aveva, in sede contenziosa, addotto alcuna altra prova contraria.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la contraddittorietà della motivazione, appare inammissibile per genericità e per mancanza del prescritto momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c. 4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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