Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12992 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12992 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 18191-2013 proposto da:
LABATE CLAUDIO ANTONIO LBTCDN75S08F112B,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 106, presso
lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA LAMBERTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO DE SIMONE SACCA’
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO DELLA S.R.L. “PAESE SERA EDITORIALE” IN
LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 181, presso l’ing. ANTONIO
BATTAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ZEMA
giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;
– resistente –

Data pubblicazione: 09/06/2014

nonchè contro
GRUPPO EDITORIALE C. & C. SRL;

intimata

avverso l’ordinanza n. R.G. 5233/2012 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Reggio Calabria,
Claudio Antonio Labate, inquadrato come vice capo servizio della
redazione del quotidiano Calabria Ora di Reggio Calabria, chiedeva che
fosse accertata la nullità, illegittimità, inefficacia del licenziamento
intimatogli dalla Paese Sera Editoriale s.r.l. (subentrata alla Cooperativa
Editoriale Calabrese a r.l. per editare la testata del quotidiano Calabria
Ora) in data 9/3/2012 per giustificato motivo oggettivo (crisi del settore
editoriale che avrebbe imposto alla società di non editare più il
quotidiano Calabria Ora). La domanda, proposta anche nei confronti
della Gruppo Editoriale C. & C. s.r.l. e poi riassunta nei confronti della
curatela del fallimento della Paese Sera Editoriale s.r.1., aveva ad oggetto
la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed anche altre richieste a
contenuto patrimoniale (differenze retributive per un preteso superiore
inquadramento, t.f.r., risarcimento danni). Sosteneva il ricorrente la
pretestuosità dell’intimato licenziamento e la natura ritorsiva e
simulatoria degli atti formali posti in essere dal datore di lavoro.
Evidenziava che tra le diverse società che avevano, nel tempo, editato la
testata Calabria Ora (Cooperativa Editoriale Calabrese a r.1., Paese Sera
Editoriale s.r.l. e, da ultimo, Gruppo Editoriale C. & C. s.r.1.) vi era una
assoluta continuità aziendale, essendo rimasta inalterata l’unitarietà
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REGGIO CALABRIA, depositata il 07/07/2013;

organica del giornale che, nonostante i vari passaggi, era sempre uscito
in stampa con la consueta quotidianità. Assumeva che vi era una chiara
commistione di interessi economici riveniente dalla sovrapponibilità
della titolarità delle quote di capitale delle varie società (riconducibili ai
medesimi soggetti e/o gruppi societari) e che, di conseguenza, sussisteva

sostanza, che la scelta della Paese Sera Editoriale s.r.l. di cessare ogni
attività editoriale inerente il giornale era una scelta “pilotata” al fine di
far transitare il patrimonio giornalistico, strumentale e professionale
versa un’altra struttura societaria, facente capo sempre ai medesimi
soggetti. In coerenza che tali premesse e sul presupposto di una
continuità aziendale delle convenute nella successione gestionale della
testata Calabria Ora, le richieste del ricorrente (ed in primis quella
reintegratoria) erano rivolte non solo nei confronti della Paese Sera
Editoriale s.r.l. (poi dichiarata fallita) ma anche nei confronti della
Gruppo Editoriale C. & C. sii. Il Tribunale di Reggio Calabria, con
ordinanza resa in data 7/7/2013, dichiarava l’incompetenza territoriale
del giudice adito in favore del Tribunale, giudice del lavoro, di Cosenza,
per le domande relative alla declaratoria di illegittimità del licenziamento
con richiesta di reintegra, ed in favore del Tribunale fallimentare di
Cosenza, per le altre domande proposte nei confronti della Paese Sera
Editoriale sii., dichiarata fallita. Sosteneva il Tribunale, per quanto di
interesse nel presente giudizio, che essendo stato il ricorso del Labate
proposto dopo il decorso dei sei mesi di cui all’art. 413, comma 3, cod.
proc. civ., la competenza era del Tribunale della sede della società e del
luogo di stipula del contratto e cioè del Tribunale di Cosenza.
Avverso tale pronuncia Claudio Antonio Labate propone ricorso
per regolamento di competenza denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 413 cod. proc. civ. e 2112 cod. civ., erronea,
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un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici. Deduceva, in

illogica e contraddittoria motivazione nonché insufficiente valutazione
in relazione ad un elemento decisivo, in rapporto di causalità diretta con
l’avvenuta dichiarazione di incompetenza. Assume il ricorrente che,
nella specie, il Tribunale avrebbe sovrapposto e confuso, ai fini della
decisione, il concetto di trasferimento di sede e quello di cessione di

nessuna cessazione o trasferimento delle dipendenze aziendali vi fossero
mai stati poiché il ricorrente nella domanda originaria aveva inteso
affermare e veder accertata proprio la fittizietà delle operazioni
societarie formalmente poste in essere e la sussistenza di una continuità
aziendale.
Si è costituito il fallimento della Paese Sera Editoriale depositando
memoria.
E’ rimasta solo intimata la Gruppo Editoriale C. & C. s.r.1..
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso e la declaratoria della competenza territoriale del Tribunale,
giudice del lavoro, di Reggio Calabria.
2. Il ricorso è fondato.
Non poteva essere di ostacolo a ritenere sussistente la
competenza territoriale del giudice adito la circostanza che la domanda
fosse stata proposta nei confronti del cedente (pur contestualmente al
cessionario) oltre sei mesi dopo la cessazione, atteso che il diritto alla
determinazione della competenza rientra tra i diritti conservati nei
confronti del cessionario ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.. Ed infatti, l’art.
2112 c.c. – nel prevedere che nel caso di trasferimento di azienda il
rapporto di lavoro continua con il cessionario “ed il lavoratore conserva
tutti i diritti che ne derivano” – consente la conservazione anche di tutti
quei diritti che sono strumentali ai diritti direttamente derivanti dal
rapporto di lavoro, quali quelli attinenti la tutela giudiziale (cfr. Cass. 15
Ric. 2013 n. 18191 sez. ML – ud. 08-04-2014
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proprietà dell’azienda editoriale, sottolineando in particolare come

gennaio 2013, n. 768; id. 23 dicembre 2013, nn. 28629 e 28630). In
senso contrario non può richiamarsi l’art. 413, comma 3, cod. proc. civ.,
dato che il trasferimento di azienda cui fa riferimento questa
disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede
dell’azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un

2001 n. 16192; 12 ottobre 2001, n. 12507).
Si aggiunga che il Tribunale di Reggio Calabria ha
sostanzialmente basato la sua decisione sulla circostanza che le due
società nei confronti delle quali era stata proposta la domanda avessero
entrambe sede in Cosenza, nel cui circondario risultava peraltro
stipulato il contratto dal quale aveva avuto origine il rapporto di lavoro.
Ciò sul presupposto di una intervenuta “cessione d’azienda
ovvero trasferimento” ai sensi dell’art. 2112 cod. civ..
Si controverteva, invece, proprio in ordine alla insussistenza o
fittizietà della cessione di azienda editoriale.
L’ordinanza impugnata ha escluso la competenza del giudice
adito poiché la dedotta formalizzazione dell’atto di cessione, e quindi la
cessazione dell’attività editoriale in capo alla Paese Sera Editoriale s.r.l.
(poi fallita), era intervenuta più di sei mesi prima del deposito del ricorso
e gli altri fori alternativi (sede della società e luogo di stipula del
contratto) portavano a Cosenza. Il ricorrente aveva, invece, dedotto che
la attività editoriale era proseguita oggettivamente e non vi era
materialmente stata alcuna cessazione di attività editoriale in quanto
l’unico atto di cessione documentabile agli atti atteneva unicamente alla

testata giornalistica (Calabria Ora) e non già al complesso aziendale
produttivo.
Sul punto, questa Corte ha più volte precisato che: “Perché possa
ravvisarsi formalmente il trasferimento d’azienda, di cui all’art. 2112 cod.
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soggetto a un altro (così Cass. 27 aprile 2001, n. 6143; id. 21 dicembre

civ., comportante la continuazione dei rapporti di lavoro, il giudice deve
verificare, secondo la volontà dei contraenti, l’oggetto specifico del contratto
ossia la funzione unitaria e strumentale dei beni ceduti che permette di
ravvisare il trasferimento non sussistente, al contrario, nel caso di
esercizio successivo, da parte di due imprese, nella medesima attività

testata, senza alienazione del complesso dei beni” – così Cass. 19 agosto
2009, n. 18385 che ha confermato la decisione della Corte territoriale la
quale, in applicazione del principio di cui in massima, aveva
incensurabilmente accertato la volontà delle due società, rispettivamente
autrice ed avente causa della cessione delle testate giornalistiche, di
escludere “qualsiasi complesso di beni organizzati ed ogni rapporto dipendente e I o

conseguente alle attività esercitate” dalla cedente; ed aveva, altresì, ritenuto
che non equivalesse a cessione d’azienda l’essersi rivolta, l’impresa
cessionaria, agli stessi fornitori della cedente. Peraltro la registrazione del
giornale e del periodico nonché di ogni mutamento relativo agli elementi
essenziali richiesti per la stesso in ottemperanza all’obbligo di cui agli
artt. 5, 6 e 19 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 sulla stampa costituisce
una forma di pubblicità necessaria, senza che il solo fatto della registrazione

della testata o dell’omessa comunicazione del traletimento della medesima – la quale
come segno distintivo della pubblicazione periodica, costituisce solo un
elemento della azienda giornalistica – sia sufficiente

anche con riguardo ai

rapporti di lavoro del personale dipendente – per far ritenere la nascita di un’impresa
editoriale o il permanere di un’impresa in luogo di quella a questa subentrata ed
effettivamente esercente la pubbficazione (cfr. Cass. 19 maggio 1987, n. 4600).
Si vedano anche, in senso conforme, Cass. 8 luglio 2011, n. 15094 e
Cass. 1 ottobre 2012, n. 16641.
E’ stato altresì precisato che: “Nel caso di fusione (anche per
incorporazione) fra società (a seguito della quale si verifica una
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produttiva, qual è la cessione, tra due aziende giornalistiche, della sola

situazione del tutto analoga a quella della successione universale),
qualora l’attività imprenditoriale continui a svolgersi nel medesimo
luogo in cui veniva esercitata precedentemente, si determina soltanto
una modificazione soggettiva nella titolarità dei beni aziendali, senza
alcuna cessazione o trasferimento dell’azienda o della dipendenza di

opera lo speciale criterio di collegamento di cui al comma terzo dell’art.
413 cod. proc. civ., ma deve farsi riferimento al criterio di cui al comma
secondo del medesimo articolo, a nulla rilevando che la sede della
società incorporante non si trovi in uno dei luoghi ivi indicati” – cfr.
Cass. 14 dicembre 2002, n. 17974 -.
Dunque, quello che principalmente rileva (al punto da prevalere
su un nuovo assetto formale) è la continuazione dell’attività con il
soggetto subentrante, circostanza, questa, nello specifico, del tutto
pretermessa dal Tribunale che, senza neppure analizzare la dedotta

identità della composkione sociale delle due società editrici, elemento qualificante
ai sensi della vigente normativa in materia di editoria (legge 5 agosto
1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni), si è attestato
sulla intervenuta “formalizzazione” dell’atto di cessione e sulla
cessazione dell’attività editoriale (ipotizzata come necessariamente
conseguente, come si rileva dall’utilizzo della locuzione “e quindi”), in
realtà smentita dalle asserzioni attoree, deponenti nel senso di una
continuità dell’attività e di una cessione dissimulata.
Si ricorda che, come da questa Corte affermato, la
determinazione della competenza (anche per territorio) deve essere fatta
in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che la
prospettazione ivi contenuta appaia “pinza facie” artificiosa e finalizzata
soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato
per legge, senza che rilevino le contestazioni del convenuto (cfr. Cass.
Ric. 2013 n. 18191 sez. ML – ud. 08-04-2014
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questa, onde ai fini della competenza in controversia di lavoro non

17 maggio 2007, n. 11415; id. 26 marzo 2014, n. 7182).
Nella specie, la minuziosa ricostruzione dei passaggi societari e
delle compagini aziendali e l’evidenziazione di precisi elementi di
connessione tra i soggetti che hanno editato la testata Calabria Ora è
significativa di un approccio ponderato ed approfondito alla questione

la competenza territoriale fissata per legge.
Appare, inoltre, evidente, dalla lettura degli atti, che il rapporto di
lavoro giornalistico per cui è causa era in corso, al momento del
licenziamento – ed invero continuativamente sin dal marzo del 2010 -,
presso la redazione di Reggio Calabria del quotidiano Calabria Ora.
La competenza territoriale (anche in ossequio al principio
secondo cui la ratio delle regole concepite sul tema dal legislatore del
1973 è quella di avvicinare il luogo del giudice al luogo di svolgimento
dell’attività lavorativa, al fine di rendere meno difficoltoso promuovere e
seguire il giudizio – cfr. Cass. 23 novembre 2011, n. 24717 -) era,
dunque, del Tribunale, giudice del lavoro, di Reggio Calabria (foro
prescelto dal lavoratore ai sensi dell’art. 413, comma 2, cod. proc. civ.).
3. Ne consegue che il ricorso proposto da Claudio Antonio
Labate va accolto, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di
Reggio Calabria.
4. La regolamentazione delle spese nei confronti della Gruppo
Editoriale C. & C. s.r.l. segue la soccombenza.
Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che
l’eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata dalla Gruppo
Editoriale C. & C. s.r.1., per compensare le spese nei confronti del
fallimento della Paese Sera Editoriale s.r.1..

P.Q.M.

Ric. 2013 n. 18191 sez. ML – ud. 08-04-2014
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prospettata che, dunque, non può dirsi introdotta al solo fine di eludere

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di
Reggio Calabria; condanna la Gruppo Editoriale C. & C. s.r.l. al
pagamento, in favore di Claudio Antonio Labate delle spese del presente
giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per
compensi professionali oltre accessori. Compensa le spese nei confronti

Così deciso in Roma 1’8 aprile 2014

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del fallimento della Paese Sera Editoriale s.r.1..

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