Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12991 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 27/05/2010), n.12991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8968/2006 proposto da:

M.E.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato GUADAGNO Alberto, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI CINTIO LEANDRO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato FAVINO Giulio,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PELIZZONI

FERDINANDO, MAZZOLENI SUSANNA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 946/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 5/10/2005, depositata il

03/11/2005, R.G.N. 557/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GIULIO FAVINO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 946/2005, depositata il 3 novembre 2005, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo, ha respinto la domanda di restituzione di canoni di locazione pagati in eccesso rispetto all’importo dell’equo canone, proposta da M.E. contro il locatore dell’immobile, F.G., ed ha accolto la domanda di quest’ultimo di un indennizzo per l’indebita occupazione – protrattasi dalla data della convalida dello sfratto ((OMISSIS)) al (OMISSIS) – condannando la M. a pagare Euro 43.000,00.

Ha rilevato la Corte di appello che l’immobile occupato dalla M. era destinato per metà ad uso abitativo e per metà ad uso commerciale, ed ha quantificato l’indennizzo sulla base dei dati contenuti nella consulenza tecnica di ufficio redatta in primo grado.

La M. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso il F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione del resistente di inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., poichè la sentenza impugnata è stata depositata anteriormente al 2 marzo 2006, data dell’entrata in vigore dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27).

2.- I tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, denunciano tutti violazione dell’art. 2697 cod. civ., e vizi di motivazione, con riferimento ai capi in cui la Corte di appello ha ritenuto che la M. e famiglia avessero occupato l’intero immobile (primo motivo); vi fosse stato un cambio di destinazione d’uso in relazione a una parte dell’immobile stesso (secondo motivo); fosse stato abusivamente occupato con automezzi anche il piazzale antistante: circostanze che la ricorrente contesta e che a suo avviso hanno comportato l’erronea quantificazione dell’indennizzo.

2.1.- I motivi sono inammissibili in quanto contestano le soluzioni di merito della sentenza impugnata in ordine ai suddetti accertamenti in fatto, senza mettere in evidenza l’insufficienza o l’illogicità del percorso argomentativo mediante il quale la sentenza impugnata è pervenuta alla sua decisione, ma contestandone nella sostanza solo il risultato, anche e soprattutto con riguardo alla valutazione delle prove.

Trattasi di censure inammissibili in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. civ. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. civ. Sez. 3^, 19 novembre 2007 n. 23929; Cass. civ. 2 luglio 2008 n. 18119).

La Corte di appello è pervenuta alla sua decisione con ampia e logica motivazione e con ragionamento che non risulta suscettibile di censura sotto alcun profilo.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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