Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12991 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12991 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ì

SENTENZA

sul ricorso 10426-2009 proposto da:
DUEDIEMME S.R.L. (c.f. 05681660721), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA
l’avvocato GRAZIANO

TACITO 23,

DE GIOVANNI,

presso

Data pubblicazione: 23/06/2015

rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE TRENTADUE, giusta

2015

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

883
contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DUEDIEMME S.R.L., LEADER

1

CUCINE S.R.L.;
– Intimate –

avverso la sentenza n. 128/2009 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 13/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella

del 13/05/2015 dal

Consigliere

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

pubblica udienza

2

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata in data
13 febbraio 2009, ha respinto il reclamo proposto da
Duediemme s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di

maggio 2008, condannando la reclamante alle spese del
grado nei confronti del creditore istante, Leader Cucine
s.r.l. (il Fallimento era rimasto contumace).
La Corte territoriale, nello specifico e per quanto ancora
rileva: ha escluso la nullità della notifica del ricorso e
della convocazione avanti al G.D., considerato che il primo
tentativo di notifica alla società “in persona del suo
e

legale rappresentante Anna Rotondi, corrente in MolaStrada Com. Capello, 3,” eseguita con le forme dell’art.

140 c.p.c. non aveva avuto esito, per irreperibilità del
destinatario, e che ben si giustificava la successiva
notifica eseguita ai sensi dell’ art. 143 c.p.c. alla
persona del legale rappresentante, atteso che non era
tenuta la parte istante ad eseguire in primi-5 la notifica
alla sede legale e che la stessa Rotondi non negava né la
sua qualità di legale rappresentante, né la rispondenza
al vero delle eseguite ricerche anagrafiche;
ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della
Duediemme s.r.l. atteso che, in disparte dalle contestate
fatture e bolle di consegna, erano stati prodotti assegni
bancari e cambiali, nei quali figurava di frequente la

fallimento della società, resa dal Tribunale di Bari il 12

,.

società come girante a favore del creditore istante, da cui
il riconoscimento del debito e la prova scritta del debito
e che, inoltre, la società non aveva contestato
tempestivamente le pretese della Leader Cucine né
depositato prove idonee a contestare la sussistenza dello

stato di insolvenza.
Ricorre avverso detta pronuncia Duediemme s.r.l. sulla base
di tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole del vizio ex
art.360 n.3 c.p.c., per violazione degli artt.140, 143 e
• 145 c.p.c., per avere la Corte del merito ritenuto
sufficienti le sole indagini anagrafiche, ai fini della
validità della notificazione eseguita ai sensi dell’art.
143 c.p.c., mentre il combinato disposto delle norme
richiamate richiede invece che dalla

relata risultino le

ricerche effettivamente svolte dall’ufficiale giudiziario
ai fini della verifica della supposta irreperibilità del
destinatario della notifica.
Il motivo si chiude con il quesito di diritto, necessario
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,

ratione temporis

applicabile.
1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente censura la
,.

il
pronuncia per violazione e falsa applicazione degli
artt.2712 e/o 2719 c.c., sostenendo di avere provveduto
4

espressamente al disconoscimento di tutti i documenti
esibiti in fotocopia, e quindi anche degli assegni e delle
cambiali, erroneamente considerate ai fini probatori dalla
Corte d’appello.

1.3.- Col terzo motivo, corredato dal necessario quesito di
diritto, la ricorrente si ‘duole della violazione e falsa
applicazione dell’art.5 1.f. nel testo post riforma e degli
artt. 214 e 215 c.p.c., per non avere la Corte del merito
considerato che la società aveva negato le vendite,
disconoscendo la firma di ricezione delle merci, di talchè
i titoli cambiari e gli assegni non potevano provare il
presunto inadempimento alle vendite, contestate in radice.
2.1.- Il primo motivo è fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto valida la notifica alla
società, eseguita ex art.143 c.p.c. alla legale
rappresentante Anna Rotondi, dopo che il primo tentativo di
notifica alla stessa eseguita ex art.140 c.p.c. non aveva
avuto esito positivo, essendo stata restituita la
raccomandata con l’attestazione della irreperibilità della
destinataria, e dopo che erano state eseguite le ricerche
anagrafiche relative alla legale rappresentante, da cui
risultava la residenza della Rotondi in Mola di Bari,
strada comunale Capello, 3.
Detta statuizione è errata.

Il motivo si chiude con il quesito di diritto.

.

Come risulta dalla consentita lettura degli atti
processuali

segnatamente della relata di notifica

risultata la Rotondi una prima volta “irreperibile”
all’indirizzo indicato di Mola di Bari, l’ufficiale
giudiziario ha proceduto alle formalità di cui all’art. 143

c.p.c., omettendo però di dare atto di ulteriori ricerche e
indagini compiute per individuare la nuova residenza della
Rotondi: tale omissione determina la nullità della notifica
ex art. 143 c.p.c.
Premesso che nella specie non trovano applicazione,
temporls,

ratione

le rilevanti novità in tema di notificazione,

dettate dal d.l. 179/2012, art. 17, applicabili solo ai
.,

procedimenti che saranno introdotti dopo i131 dicembre
2013, va richiamato il principio secondo cui la
notificazione ex art. 143 c.p.c. si legittima non alla
stregua del solo dato soggettivo dell’ignoranza da parte
del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa la
residenza, la dimora o il domicilio del destinatario
dell’atto, ma richiede anche che la condizione di
ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini
possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere
usando l’ordinaria diligenza.
Ed infatti, il ricorso alle formalità di notificazione di
cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non

5

può essere affidato alle mere risultanze di una

.

certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque
6

e

che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute

.

effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario
dia espresso conto; ne consegue che è nulla la
notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c.,
qualora l’ufficiale giudiziario, dopo aver dato atto nella

relata di non aver potuto notificare l’atto al destinatario
per essere questo sconosciuto nel luogo di residenza
anagrafica, non fornisca alcuna indicazione in ordine alle
ricerche od indagini compiute per accertare la nuova
residenza o il domicilio del detto destinatario( nei sensi
suddetti, tra le tante, le pronunce 17205/2013, 6693/2012,
18385/2003, 4339/2001 n. 4339, 3799/1997, 4120/1990).
ì

In particolare, questa Corte, sulla base dei detti
principi, ha confermato la sentenza d’appello, che aveva
dichiarato la nullità

della

notifica eseguita a norma

dell’art. 143 c.p.c., in un caso nel quale nella relazione
di notificazione l’ufficiale giudiziario si era limitato a
riferire che “da informazioni e ricerche assunte in loco”
il destinatario non risultava conosciuto al civico
indicato, non consentendo tale generico tenore della
relazione di avere contezza dell’attività in concreto
svolta ne’ di verificare che fossero state svolte le
indagini e raccolte le informazioni che la situazione
consentiva ( così la sentenza 6761 del 2004).
5

Dall’ accertata nullità della notificazione del ricorso e
del decreto ex art.15 1.f. alla società consegue la nullità
7

à

della sentenza dichiarativa di fallimento, rimanendo così

,. assorbiti gli altri motivi, atteso che, diversamente da
quanto ritenuto nella vigenza della normativa fallimentare
anteriore alla riforma( vedi, tra le tante, e tra le
ultime, l’ordinanza 3062/2011), nel fallimento riformato,

la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che
la procedimentalizzazione dell’attività di trattazione ed
istruttoria impone di ritenere che la notificazione del
ricorso e decreto ex art.15 1.f. sia la regola, anche
qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o per
colpevole negligenza, rendendosi irreperibile, salvo quanto
consentito dal quinto comma della norma cit., che consente
e

al presidente del Tribunale, con previsione analoga

a

all’art.151 c.p.c.,

di disporre che sia portato a

o

conoscenza dell’imprenditore il ricorso col pedissequo
decreto con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non
indispensabile alla conoscibilità dello stesso.
Va pertanto cassata la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e, siccome il Giudice d’appello avrebbe
dovuto rimettere la causa in primo grado, ex art. 354
c.p.c. (detto Giudice infatti non avrebbe potuto provvedere
alla piena verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi
per la dichiarazione di fallimento, per la natura non
pienamente devolutiva del reclamo, stante il vincolo dei
motivi, ex art. 18, 2 ° comma n.3 1.f.: in tal senso, da
ultimo, la pronuncia 17205/2013), cassata anche la
8

pronuncia di primo grado, va rimessa la causa al Tribunale
in diversa composizione, ex art.383, ultimo comma c.p.c.,
che dovrà provvedere anche sulle spese del presente
giudizio.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti
gli altri; cassa la sentenza impugnata e la sentenza del
Tribunale, e rinvia al Tribunale di Bari in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2015
Il P

P.Q.M.

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