Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12991 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12991 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 19602-2013 proposto da:
VECCHIO CARMELA VCCCML61B63H579V, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DIEGO ANGELI 95, presso lo studio
dell’avvocato LABONIA LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MINNICELLI AMERIGO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
AVON COSMETICS SRL, con Socio Unico, in persona del
Responsabile delle Risorse Umane e procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA ,257,
presso lo studio dell’avvocato CIANNAVEI ANDREA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SQUASSI FEDERICO
giusta procura a margine della memoria difensiva;

Data pubblicazione: 09/06/2014

- resistente -.
avverso l’ordinanza n. R.G. 2480/2012 del TRIBUNALE di
ROSSANO del 10/06/2013, depositata il 10/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PAGETTA;
è solo presente l’Avvocato Ciannavei Andrea difensore della resistente.

Ordinanza
Con ordinanza depositata in data 13 giugno 2013 il Tribunale di
Rossano — in funzione di giudice del lavoro — ha dichiarato la propria
incompetenza per territorio a pronunziare sulla domanda con la quale
Carmela Vecchio, premesso di avere prestato la propria attività in
favore della Società Avon Cosmetics s.r.1., in veste formale di “agente
di commercio”, ha dedotto la natura subordinata del rapporto e
chiesto in via cautelare, invocando anche la legge n. 92 del 2012, oltre
che l’art. 700 cod. proc. civ., la reintegrazione nel posto di lavoro e, nel
merito, la condanna della società, all’inquadramento, quale dipendente
di II livello del CCNL Commercio e terziario e al pagamento delle
differenze retributive ed al risarcimento del danno.
La incompetenza per territorio del giudice adito è stata fondata sul
rilievo che “parte ricorrente contesta la qualificazione giuridica data al
rapporto di agenzia, ritenendo si tratti di un rapporto di lavoro
subordinata a prescindere dal notnen iuris adottato dalle parti. Se,
dunque, adisce la giustizia al fine di ottenere il riconoscimento della
natura subordinata del rapporto, non può contemporaneamente
pretendere l’applicazione della disciplina degli agenti, al fine di

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08/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

ancorare nel luogo del domicilio la competenza del Tribunale, ai sensi
del terzo comma dell’art. 409 cod. proc. civ. “.
Nel ricorso per regolamento di competenza Carmela Vecchio deduce
l’errore del Tribunale di Rossano nell’individuare quale giudice
competente per territorio il Tribunale di Milano, in quanto, ai sensi

rapporto venga qualificato come di agenzia sia che venga qualificato
come di natura dipendente, sussiste comunque la competenza per
territorio del giudice adito. Nella prima ipotesi perché nel Tribunale di
Rossano si trova il domicilio dell’agente ; nella seconda ipotesi perché
ivi si trova una dipendenza ( ai sensi dell’art. 413 comma 2 cod. proc.
civ.) della società, tale dovendo ritenersi il luogo di domicilio di essa
ricorrente presso il quale si trovavano materiale e strumenti di lavoro
direttamente forniti dalla società Avon per l’espletamento da parte di
essa Vecchio dell’attività di coordinatrice della rete di venditrici dei
prodotti commercializzati dalla Avon.
La società resistente ha depositato memoria difensiva ex art. 47 cod.
proc. civ. successivamente illustrata con memoria ai sensi dell’art. 380

ter

cod. proc. civ., con le quali ha sostenuto la competenza per

territorio del Tribunale di Como, competenza sussistente in ragione del
luogo di conclusione del contratto, del luogo in cui si trovava l’azienda
o una sua dipendenza alla quale era addetta la Vecchi e dove la società
convenuta aveva la propria sede legale ed amministrativa.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso per regolamento di competenza è fondato.
Preliminarmente è da rilevare la ammissibilità del ricorso in quanto,
come osservato dal PG, nel caso di specie l’ordinanza che ha declinato
la competenza è stata resa sul ricorso d’urgenza (qualificato come) ex
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degli artt. 409, coma 1 e 413 comma 2 cod. proc. civ., sia che il

art. 700 cod. proc. civ., proposto unitamente al merito. In questo caso,
infatti, la pronuncia, per la parte che riguarda la competenza, lungi dal
presentare natura strumentale e cautelare, ha il contenuto e la sostanza
di una sentenza.( Cass. s.u. n. 10909 del 1994).

determinata con riferimento alla prospettazione compiuta dall’attore;
pertanto, avendo la ricorrente dedotto la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato, la competenza va verificata in applicazione dell’art.
413 comma 2 cod. proc. civ. .
La ricorrente ha allegato di svolgere la attività per la Avon Cosmetics
s.r.1., presso il proprio domicilio, utilizzando mezzi informatici e
strumenti forniti dalla datrice di lavoro, quali telefono /fax, persomi
computer, stampante proiettore per riunioni, oltre a periodici ed a
materiale divulgativo, formativo e di istruzioni destinato alla
formazione delle venditrici di prodotti Avon coordinate da essa
Vecchio
Tali circostanze di fatto non sono state contestate dalla società datrice
che, in questa sede, ha incentrato le proprie difese sul punto,
deducendo la astratta inidoneità del domicilio dell’ agente a costituire
una dipendenza dell’azienda ai fini della individuazione del foro
processuale ai sensi dell’art. 413 comma 2 cod. proc. civ. .
In ordine alla configurabilità del domicilio del lavoratore come
dipendenza dell’azienda”, la giurisprudenza di questa Corte ha
ripetutamente affermato che la nozione di ” dipendenza alla quale è
addetto il lavoratore” di cui all’art. 413 cod. proc. civ. (non coincidente
con quella di unità produttiva quale si desume da altre norme di legge)
deve intendersi in senso lato, in armonia con la “mens legis”, mirante a

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Con riguardo al merito, si premette che la competenza per territorio va

favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere
strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione
però che l’imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur
modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa ( v., tra le altre,
Cass. ord. Sez. 6 n. 17347 del 2013; Cass. ord. n. 23110 del 2010 ,

Tale consolidato orientamento tiene conto dell’evoluzione
dell’organizzazione del lavoro sempre più caratterizzata dalla flessibilità
del rapporto tra lavoro, luoghi e strutture materiali.
In questa ottica è stata ritenuta costituire dipendenza dell’azienda
anche l’ abitazione del lavoratore ove la stessa si configuri come una
elementare terminazione dell’impresa, costituita da un minimo di beni
aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa quali,
nella specie, il computer, la modulistica, il materiale pubblicitario
nonché i “campioni” di medicinali utilizzati dal dipendente per lo
svolgimento, in posizione di subordinazione, dell’attività di
informatore scientifico di farmaci (Cass. ord. n. 10691 del 2004 cit.)
Nel caso in esame, l’utilizzazione, presso il domicilio della ricorrente
sito in Rossano, della ampia strumentazione fornita dalla società Avon
consistente in telefono,stampante, fax , personal computer, proiettore
per riunioni ( v. allegato 6 richiamato in ricorso ), materiale di
aggiornamento, divulgativo e pubblicitario e le caratteristiche
intrinseche dell’attività prestata dalla odierna ricorrente che formava e
coordinava a rete delle venditrici Avon, depone nel senso della
configurabilità presso il detto domicilio di una “dipendenza
dell’azienda” secondo la nozione estensiva elaborata dalla
giurisprudenza di questa Corte.

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ord. n. 10691 del 2004, n. 679 del 1996 ) .

Il ricorso va pertanto accolto.
Rilevato che il Tribunale di Rossano è stato accorpato, in esito a
revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui al d. lgs n. 155 del 2012
al Tribunale di Castrovillari quest’ultimo ufficio giudiziario viene
individuato come territorialrnente competente.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del
Tribunale di Castrovillari.
Condanna la Avion Cosmefics s.r.1 alle spese del presente giudizio
che liquida in € 2500,00 per compensi professionali e i n € 100,00 per
esborsi, oltre accessori

Roma 8 aprile 2014

Le spese del procedimento seguono la soccombenza

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