Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12990 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.24/05/2017),  n. 12990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.F.G. s.a.s. di Ga.Gu. & C., rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Cristina Bertocchini

(indirizzo p.e.c. cristinabertocchini.ordineavvocatiroma.org), con

domicilio elettivo in Roma, piazza Mancini 4, presso il suo studio;

– ricorrente –

nei confronti di:

G.M., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Flavio Grande che, per le comunicazioni

relative al processo, indica l’indirizzo di p.e.c.

flaviogrande.pec.ordineavvocatitorino.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1543/2014 della Corte d’appello di Torino

emessa in data 20 giugno 2014 e depositata in data 8 agosto 2014,

R.G. n. 2065/12;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale Dott. SALVATO Luigi che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale per quanto di ragione e il rigetto del ricorso

incidentale;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con citazione del 3 luglio 2009 la G.F.G. s.a.s. di Ga.Gu. & C ha convenuto davanti al Tribunale di Torino G.M. per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni causati con la violazione del divieto di concorrenza sleale ex art. 2557 c.c.. Ha esposto la ricorrente che la S.P.A.T. s.a.s. (società operante nel campo della produzione e vendita di pasticceria, confitteria, gelateria e cremeria), i cui due soci erano V.M. e G.M. (socio accomandante ma di fatto anche egli coinvolto nell’amministrazione della società), fra il mese di aprile e di maggio del 2006, aveva raggiunto un accordo per la cessione della attività commerciale sita in Torino, corso Belgio 155. Tale accordo era stato perfezionato nel giugno 2006 con l’atto notarile di cessione di azienda che conteneva un patto limitativo della concorrenza. Successivamente alla cessione dell’azienda il G. aveva dato inizio in corso (OMISSIS), nelle prossimità di corso Belgio 155, ad attività analoga a quella ceduta violando così l’art. 2557 c.c. e il patto di non concorrenza di cui all’atto di cessione dell’azienda.

2. Costituitosi G.M. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione rilevando di non essere il titolare della attività in cui era subentrato mediante contratto di affitto, attività che comunque ha un oggetto e caratteristiche diverse tanto da non potersi considerare concorrenziale rispetto all’attività della società attrice.

3. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4716/2011, ha accolto la domanda ritenendo il G. tenuto a rispettare il patto limitativo della concorrenza e ritenendo irrilevante che la nuova attività sia esercitata con subentro nella gestione di un’attività già esistente. Ha rilevato inoltre il Tribunale che: a) sebbene nel contratto definitivo non fosse stato riprodotto il patto di non concorrenza contenuto nel preliminare tuttavia era stato fatto riferimento all’art. 2557 c.c., b) entrambe le aziende svolgono in orari simili la medesima attività di bar – tavola calda (fornendo il servizio di colazione, pranzo, aperitivi, merende, the caffetteria, gelateria) mentre l’attività gestita dal G. offre anche i servizi di ricevitoria SISAL, pagamento bollette, ricariche telefoniche e videogiochi in un angolo del locale; c) vi è una situazione di vicinanza e di sostanziale identità degli esercizi; d) è ragionevole ritenere che la nuova attività esercitata dal G. abbia pertanto sottratto clienti a quella acquisita da G.F.G. in violazione dell’art. 2557 c.c.. Il Tribunale ha quantificato il danno da risarcire nell’ammontare di 1/6 di quanto pattuito per l’avviamento.

4. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1543/2014, ha accolto l’appello di G.M. e ha respinto la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da G.F.G. Nel motivare tale decisione la Corte distrettuale, pur riconfermando la legittimazione passiva del G. e ritenendo quest’ultimo vincolato dal patto di non concorrenza contenuto nel contratto di cessione di azienda, ha tuttavia affermato che una serie di elementi (distanza fra i due esercizi, parziale ma significativa differenza dei servizi forniti e conseguente diversità del tipo di clientela, collocazione asimmetrica sull’asse di corso Belgio, che non porta la clientela potenziale a percepire i due esercizi come possibile scelta alternativa immediata) fanno ritenere non accertata una situazione di concorrenza effettiva.

5. Ricorre per cassazione G.F.G. s.a.s. di G.G. & C. deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2557 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. G.M. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con il quale deduce anche egli la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art. 2557 c.c. e art. 12 disp. prel. c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 3).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Il ricorso è infondato perchè attribuisce alla Corte di appello una erronea interpretazione della norma di cui all’art. 2557 c.c., che la Corte distrettuale non ha affatto sostenuto nè ha posto a base della sua decisione. Secondo la ricorrente infatti la Corte di appello, pur avendo riscontrato la ricorrenza delle prime due condizioni, indicate dall’art. 2557 c.c., (oggetto e ubicazione dell’attività), necessarie per integrare la violazione del divieto di concorrenza, ha ritenuto, erroneamente, necessaria anche la ricorrenza di altre circostanze che la norma prevede come categoria generale e residuale che non si cumula alle precedenti ma semmai può supplire al loro difetto. Tale prospettazione della motivazione della decisione della Corte torinese non corrisponde al suo contenuto che è stato invece quello di riscontrare la insussistenza dei primi due requisiti e cioè a verificare la inidoneità sia dell’oggetto che della ubicazione dell’attività a determinare lo sviamento di clientela. Solo in subordine la Corte di appello ha rilevato la mancata deduzione, da parte della GFG, di altre circostanze idonee a comprovare lo sviamento di clientela.

8. Per il resto il ricorso consiste in una contestazione delle valutazioni di merito della Corte torinese che non possono ricondursi al dichiarato contenuto dell’unico motivo di ricorso basato, nella sua rubrica, sulla deduzione di violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2557 c.c.. Nè le predette censure appaiono compatibili con il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla controversia qualora potesse ritenersi dedotto un vizio della motivazione. Nè infine, anche a voler ritenere che l’omesso esame, imputato implicitamente alla Corte di appello, riguardi la C.T.U., – di cui la ricorrente ha riportato alcuni brani ponendoli in evidenza come accertamenti di fatto non valutati dalla Corte distrettuale -, potrebbe ritenersi fondata la censura di omesso esame perchè la Corte di appello ha esaminato e riportato in motivazione le descrizioni dei due locali e delle rispettive dotazioni e attività provenienti dall’accertamento peritale ma ha valutato che tali elementi fattuali non comportassero l’integrazione di una situazione idonea a determinare sviamento di clientela per la consistente distanza dei locali, la loro diversa struttura, la parziale diversità delle attività esercitate e la diversa tipologia della clientela. E ciò ha fatto con una motivazione che può non essere condivisa ma che presenta una sua congruenza e esaustività.

9. Il ricorso principale va pertanto respinto con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.200 Euro, di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA