Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12990 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 11/02/2016, dep. 23/06/2016), n.12990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 266/2014 proposto da:

C.L., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAN FRANCO PUPPOLA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CO.N.F.A.L. COOPERATIVA NAZIONALE AUTOTRASPORTI E LOGISTICA A R.L;

– intimata –

avverso la sentenza n. 609/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/12/2013, R.G.N. 672/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato GIANFRANCO PUPPOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Orvieto, con sentenza dell’1.10.2009, respinse la domanda proposta dalla C.O.N.F.A.L. (Cooperativa Nazionale Autotrasporti e Logistica) a r.l. nei confronti di C.L. di pagamento della somma dovuta a titolo di differenza tariffaria tra quanto corrisposto dal convenuto per i trasporti eseguiti in suo favore dalla società attrice e la maggior somma spettante sulla base del sistema delle c.d. tariffe a forcella.

2. Impugnata la decisione dalla C.O.N.F.A.L., la Corte d’appello di Perugia, dopo l’espletamento di C.T.U., con sentenza del 4.12.2013, in accoglimento del gravame, ha condannato C.L. al pagamento in favore della C.O.N.F.A.L. della somma di Euro 118.775,89, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio.

Ribadita la legittimazione passiva del C., il quale aveva assunto nei confronti della C.O.N.F.A.L., nell’ambito del contratto di subtrasporto intercorso tra le parti, la veste sostanziale di mittente, la corte territoriale perveniva al computo della somma spettante al subvettore mediante l’indagine tecnica espletata sulla base della documentazione in atti, non ritenendo a tal fine decisivo – contrariamente all’assunto del primo giudice – l’esame delle lettere di vettura, non prodotte in giudizio.

3. Contro la decisione il C. propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi ed illustrato da memoria.

La C.O.N.F.A.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso C.L. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1689, 1692, 1269 e 1411 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la Corte d’appello di Perugia, confermando sul punto la statuizione del primo giudice, aveva ritenuto la legittimazione passiva dell’odierno ricorrente, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel contratto di trasporto di cose – come pure nel contratto di subtrasporto – dal momento in cui il destinatario richiede la consegna della merce o la consegna è effettuata, il destinatario subentra nei diritti e negli obblighi del mittente nascenti dal contratto verso il vettore, segnatamente nell’obbligo di corrispondere al vettore il corrispettivo del trasporto, con la conseguenza che, se il vettore effettua la consegna senza pretendere il pagamento del corrispettivo del trasporto dal destinatario, incorre nella perdita dell’azione verso il mittente, anche se non perde quella nei confronti del destinatario. Nella specie, pertanto, il subvettore C.O.N.F.A.L. avrebbe potuto agire per il pagamento delle differenze tariffarie dovute in virtù del sistema delle tariffe a forcella nei confronti dei soggetti che avevano ricevuto la merce, e non nei confronti del mittente C..

Il motivo è infondato.

E’ vero che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell’art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo (da ultimo, Cass. civ., sez. 3^, 2008-2013, n. 19225).

Il principio di diritto appena enunciato, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie, soggetto al regime giuridico delle tariffe a forcella previsto dalla L. 6 giugno 1974, n. 298.

Come è noto, con legge suddetta, il legislatore ha provveduto a disciplinare il contratto di autotrasporto di cose per conto terzi –

definito come “l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto dietro un determinato corrispettivo” (art. 40) –

istituendo l’apposito albo (artt. 1 e segg.) ed assoggettando detta attività ad un sistema di tariffazione obbligatorio a forcella (artt. 50 e segg.), il quale, salvo per le categorie esenti espressamente indicate (art. 59), deve essere osservato “ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto”. In tal modo, il legislatore aveva inteso porre rimedio alle distorsioni presenti nel mercato italiano dell’autotrasporto di cose e pervenire alla determinazione di un prezzo trasparente ed in grado di assicurare comunque un certo margine di utile per le imprese esecutrici dei servizi di trasporto, per la massima parte di piccole dimensioni e prive di un effettivo potere contrattuale. Tale sistema, alla cui disciplina è soggetta ratione temporis la fattispecie in esame, è ormai superato dalla riforma dell’autotrasporto di cose per conto terzi (D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286) che ha introdotto la liberalizzazione (regolata) dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, sostituendo alle tariffe obbligatorie la determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto in base alla libera contrattazione, pur nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 386 del 1996), il divieto di corrispettivi inferiori a quelli fissate dalle tariffe, previsto dalla L. n. 298 del 1974, garantisce – ragionevolmente e senza violare la libertà di iniziativa economica – alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi, potenzialmente pregiudizievoli della qualità e della sicurezza del trasporto.

Chiarita la ratio sottesa alla normativa in questione, appare di tutta evidenza come il regime vincolistico delle tariffe a forcella, con la maggiorazione del corrispettivo del trasporto che esso implica, possa trovare applicazione solo nell’ambito del rapporto contrattuale in cui si inserisce la prestazione del vettore (o subvettore). Invero, lo schema del contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, evocato dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente, pur valido in via generale, non si attaglia al contratto di trasporto regolato dal sistema delle tariffe a forcella, caratterizzato da un regime tariffario obbligatorio che limita l’autonomia contrattuale delle parti, in ragione del superiore interesse alla qualità e sicurezza dell’autotrasporto di cose per conto terzi. Non possono dunque estendersi al destinatario della merce, rimasto del tutto estraneo al rapporto contrattuale, gli effetti del contratto di trasporto (o subtrasporto) e, segnatamente, l’obbligo di pagare al vettore (o subvettore) il maggiore corrispettivo del trasporto determinato sulla base del sistema tariffario a forcella.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve quindi escludersi che, con la consegna della merce, i destinatari siano subentrati al mittente C. nell’obbligo di pagare al subvettore C.O.N.F.A.L. le differenze tariffarie da quest’ultima richieste.

Tale obbligo è rimasto a carico del C., il quale è dunque dotato di legittimazione passiva.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, la nullità dell’ordinanza ammissiva della C.T.U. nonchè della sentenza perchè prive di motivazione.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della C.T.U. per omessa valutazione delle osservazioni del C.T.P. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, perchè priva di motivazione sulle omissioni della C.T.U. e priva di valutazioni sulle osservazioni del C.T.P..

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 56 del 1978, art. 16, per essere la documentazione in atti difforme rispetto al modello normativo e inidonea a consentire il computo del corrispettivo del trasporto.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 298 del 1974, artt. 1, 13, 41 e 42, in relazione all’obbligo di iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi per poter usufruire del regime delle tariffe a forcella.

Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 298 del 1974, art. 1 e tariffe allegate e del D.M. 18 novembre 1982, art. 8; omesso esame di un fatto decisivo in ordine al quantum (art. 360 c.p.c., n. 5).

I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, poichè, pur evocando – in prevalenza –

violazione o falsa applicazione di legge ovvero violazioni di ordine processuale, si risolvono nella deduzione di vizi di motivazione, non più censurabili in sede di legittimità a seguito del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla sentenza impugnata ratione temporis.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053 del 2014) hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato inoltre precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Alla luce di tali principi, le censure mosse dal ricorrente, che tendono al riesame del merito della vicenda processuale, non inficiano la sentenza impugnata, la quale appare sorretta da adeguata motivazione circa l’idoneità della documentazione acquista in atti ai fini dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio e la correttezza dell’indagine peritale, che ha portato alla determinazione del corrispettivo del trasporto sulla base della previa individuazione degli elementi costitutivi delle tariffe e del successivo sviluppo del relativo calcolo matematico.

3. Va disatteso, infine, l’ultimo motivo di ricorso, concernente la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, avendo correttamente la corte d’appello, a seguito dell’accoglimento del gravame, regolato le spese di entrambi i gradi di giudizio sulla base dell’esito complessivo della lite.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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