Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12990 del 14/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66,

presso l’avv. Esposito Roberto, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Andrea Aliberti giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana

n. 73/31/07, depositata il 23 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Andrea Aliberti per la ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo, il quale ha dichiarato di non avere nulla da osservare

in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. S.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 73/31/07, depositata il 23 novembre 2007, con la quale è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente per IVA relativa agli anni 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. La ricorrente ha depositato nota dell’Agenzia delle entrate in data 11 marzo 2009 con la quale le è stato comunicato, in relazione al ricorso predetto, che l’ufficio “ha disposto l’abbandono della controversia e lo sgravio di tutto quanto iscritto a ruolo”.

Pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, dovendo ritenersi cessata la materia del contendere.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere e conseguente sopravvenuta carenza di interesse;

che la controricorrente, poichè l’autotutela è stata esercitata dopo la proposizione del ricorso, va condannata alle spese del presente giudizio (cfr. Cass. n. 634 del 2006), che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e condanna la controricorrente alle spese, che liquida in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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