Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1299 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10586-2014 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA SAN MARCO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato STEFANO GATTAMELATA, che la

rappresenta e difende assieme all’Avvocato RICCARDO RUFFO giusta

procura speciale estesa a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/21/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 16/10/2013;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha chiesto

l’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il rigetto dei

rimanenti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società cooperativa edilizia San Marco propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 150/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro 2005, con cui erano state revocate le agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, non essendovi stata effettiva utilizzazione edificatoria entro il quinquennio dal trasferimento immobiliare con atto pubblico del 15.3.2005, e conseguente atto di contestazione di sanzioni;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, e della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 76 – e violazione dell’art. 12 preleggi, nonchè degli artt. 1218 e 1256 c.c., sotto il profilo del mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e del factum principis” avendo la CTR ritenuto che la società non potesse usufruire delle agevolazioni previste dalla suddetta normativa per non aver ultimato, nel quinquennio successivo alla stipula dell’atto di acquisto di suolo edificatorio, l’edificazione dello stesso, nonostante la società avesse dimostrato la non imputabilità dell’inadempimento per causa di forza maggiore ostativa all’edificazione, costituita da “sopravvenienza urbanistica comunale”, avendo il Comune di (OMISSIS), successivamente all’atto di acquisto, attribuito la possibilità di edificare sul suolo in oggetto solo ad alcune categorie di soggetti, escludendo le Cooperative edilizie;

1.2. con il secondo mezzo la contribuente lamenta “violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., disciplinanti il factum principis” e contestualmente “omesso esame di un punto decisivo” ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che la CTR aveva ritenuto non applicabili gli istituti della forza maggiore e del factum principis in quanto la società avrebbe potuto attuare un’operazione di trasformazione ex art. 2545 decies c.c., e art. 2447 bis c.c.;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto sottendono la medesima questione giuridica, sono fondate;

1.5. come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8094/2020), in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nella formulazione vigente “ratione temporis”, si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il “factum principis”, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio in un’ipotesi di mancata edificazione causata dalla mancata adozione, ad opera del Comune, dei provvedimenti conseguenti alla convenzione di lottizzazione);

1.6. in generale, causa di forza maggiore è, invero, soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nei vari gradi per es. lieve ecc. o nelle varie specie in vigilando ecc. (Cass. sez. V n. 13148 del 2016; Cass. sez. V n. 7067 del 26/03/2014; Cass. sez. H n. 17871 del 2003; Cass. sez. III n. 845 del 1995);

1.7. nel caso che occupa risulta che il terreno era stato acquistato dalla società cooperativa contribuente s.r.l. e che successivamente, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, il Comune di (OMISSIS) – nel cui territorio ricadeva l’area acquistata – aveva riservato tale area ad interventi edilizi di imprese, con esclusione delle cooperative, precludendo così alla contribuente l’utilizzo diretto del terreno;

1.8. tenuto conto che il comportamento, anche solo colposo, addebitabile alla parte esclude la forza maggiore, la CTR ha tuttavia erroneamente ritenuto che potesse esigersi dalla società di “superare quella limitazione di carattere soggettivo nel frattempo richiesta dal Comune” mediante trasformazione della società, senza valutare tuttavia l’assenza di colpa della contribuente, riguardo alla determinazione dell’evento che abbia reso impossibile l’edificazione, non imputabile alla stessa, o comunque non erano prevedibili o evitabili, alla stregua dello sforzo dovuto secondo l’ordinaria diligenza;

1.9. come ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza dianzi citata, i presupposti perchè sia riconosciuta l’agevolazione debbono, infatti, ritenersi sussistenti al momento dell’atto di acquisto, restando demandato al Giudice tributario, nell’ambito della struttura propria del relativo giudizio come d’impugnazione – merito, l’accertamento di fatto riguardo alla sussistenza della forza maggiore o del factum principis, quale evento impeditivo – non imputabile – dell’attuazione della volontà dell’onerato di portare a compimento l’edificazione dell’area nel termine prescritto, e, dunque, dell’integrazione della situazione fattuale alla quale l’ordinamento ricollega l’agevolazione;

2. all’accoglimento del primo e del secondo motivo consegue l’assorbimento del terzo motivo, con cui si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19) avendo la CTR ritenuto legittimamente irrogate le sanzioni per omessa denuncia di evento che aveva dato luogo a ulteriore liquidazione dell’imposta, sebbene la normativa di cui all’art. 19 cit., non sia applicabile alla revoca di agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3;

3. per quanto fin qui osservato il ricorso va accolto limitatamente ai primi due motivi, assorbito il terzo, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, che, uniformandosi ai principi di diritto sopra affermati, esaminerà anche le ulteriori eventuali questioni di merito rimaste assorbite relativamente alla specifica area in cui ricade l’immobile, per il quale è stata richiesta l’agevolazione, al fine di verificare l’effettiva impossibilità di edificazione in quanto ricadente in zone per le quali essa sia preclusa dal Piano Regolatore Generale, come nel caso di aree destinate a verde privato o pubblico, servizi pubblici di interesse locale, e provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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