Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1299 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1299 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16908-2012 proposto da:
DI GIROLAMO MILVA, DI GIROLAMO MAURO, DI
GIROLAMO GABRIELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato
FONTANELLI ALDO, rappresentati e difesi dall’avvocato VALLE
ANGELO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA LATINA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZIN1 119
(STUDIO AVVOCATO DE CESARE) presso lo studio dell’avvocato
DINO LUCCHETTI che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 22/01/2014

- controricorrente nonché contro
IPPOLITI ELSA, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, ROTONDO
ROBERTO, ANA ASSICURAZIONI SPA, INAIL – ISTITUTO
NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

– intimati avverso la sentenza n. 3080/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA DEL 3/06/2011, depositata il 12/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito l’Avvocato Dino Lucchetti difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 16908 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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INFORTUNI SUL LAVORO, TRULLI FILOMENA;

47) R. G. n. 16908/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’App. Roma, 12/07/2011) ha, per
quanto qui rileva rigettato l’appello incidentale proposto da Gabriele, Mauro
e Milva Di Girolamo avverso la sentenza del Tribunale di Latina, nella parte

della morte del padre Cesare Di Girolamo, conseguente al sinistro stradale
che lo vedeva coinvolto alla guida della propria auto Fiat 125, in qualità di
tassista. Il giudice di secondo grado concludeva per l’inconfigurabilità come
categoria autonoma del danno esistenziale, dovendosi ricomprendere
nell’ambito del danno non patrimoniale (morale), già liquidato dal giudice
di primo grado (come perdita di congiunto) con criteri determinativi, in sede
d’appello, non contestati.
2. — Ricorre per Cassazione il Di Girolamo con tre motivi di ricorso; resiste
con controricorso Consorzio per lo Sviluppo Industriale. Le censure
lamentate dal ricorrente sono:
2.1 — Falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3
c.p.c.). Contraddittorietà della motivazione (art. 360, primo comma, n. 5
c.p.c.) in relazione all’art. 2059 c.c., per non avere, sia il Tribunale che la
Corte d’Appello, liquidato in favore dei Di Girolamo l’intero danno non
patrimoniale (comprensivo di quello esistenziale) come richiesto nelle loro
conclusioni, discostandosi dai principi dettati dalle Sez. Un. Di questa Corte
con la sentenza 26972/2008;
2.2 — Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.).
errata interpretazione della domanda e conseguente omessa pronuncia su
alcuni capi della stessa, poiché a fronte della richiesta di liquidazione
dell’intero danno non patrimoniale la Corte Territoriale, interpretando
erroneamente la domanda, avrebbe liquidato il solo danno morale
soggettivo;
2.3. — Vizio di motivazione (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.): mancata
ammissione di un mezzo istruttorio, in quanto sia il giudice di primo grado
che quello di secondo grado, non avrebbero ammesso la CTU medico-legale
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in cui veniva richiesto il risarcimento del danno esistenziale subito a causa

ai fini della dimostrazione del nesso di causalità intercorrente tra l’abuso di
sostanze alcoliche e stupefacenti da parte di Mauro Di Girolamo e la morte
del padre, contraddicendo l’orientamento di questa S.C. in tema di danno
non patrimoniale.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. I primi due motivi di
ricorso — che possono essere trattati congiuntamente data l’intima
connessione — implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. In

enunciati da questa S.C., secondo cui non è ammissibile nel nostro
ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale
pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in
essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della
persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già
risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a
Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta
di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “danno
esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili
della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili
pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ.
(Cass. Sez. Un. 26972/2008; n. 4952/2010; n. 3280/2013). Nel caso di
specie, infatti, il giudice di merito ha ritenuto tale danno già compreso
nell’ambito del danno liquidato dal giudice di primo grado a titolo di danno
morale. Senza considerare che, in riferimento al secondo motivo di ricorso,
l’interpretazione della domanda rientra nella valutazione del giudice di
merito e non è censurabile in sede di legittimità ove motivata in modo
sufficiente e non contraddittorio (Cass. n. 12944/2012; n. 21208/2005).
Nella sentenza impugnata non sono configurabili i predetti vizi, considerato
che il motivo di ricorso è impropriamente formulato sul presupposto
secondo cui i giudici di merito abbiano liquidato il solo danno morale
soggettivo. Per queste ragioni non è configurabile l’omessa pronuncia
dedotta col secondo motivo.
3.1 — Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, gli odierni ricorrenti non
tengono conto dell’orientamento di questa S.C., secondo cui la consulenza
tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità
di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella
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particolare, la Corte Territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi

soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne
consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine
di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla
deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere
una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati (Cass. n. 3130/2011; n.3191/2006;). Il giudice d’Appello ha ritenuto,

suddetto nesso di causalità, di non potersi surrogare al deficit probatorio
della parte, disponendo una CTU di carattere sostanzialmente esplorativo.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria riproponendo il contenuto del
ricorso. Le argomentazioni addotte con la memoria non inficiano i motivi in
fatto e in diritto posti a base della relazione. La parte resistente ha presentato
memoria insistendo per il rigetto del ricorso
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P .Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 3200,00—, di cui Euro 3000,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

in mancanza di precise indicazioni di carattere medico-legale in ordine al

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