Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1299 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1299 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 16568-2011 proposto da:
MOLINO DORINO SRL in persona dell’Amm.re Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
CENTORE giusta delega in calce;
– ricorrente contro

COMUNE DI PERO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS,

Data pubblicazione: 19/01/2018

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO VIVIANI
giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 9/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 28/01/2011;

udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato CALDERARA per
delega dell’Avvocato MANZI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CORBYONS per
delega dell’Avvocato VIVIANI che si riporta agli atti.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.N. 16568/11

FATTI DI CAUSA

La società Molino Dorino S.r.l. impugnava innanzi alla CTP di Milano gli awisi di

2003-2004-2005, relativi ad un compendio immobiliare di complessivi mq. 16.305,
ricadente in area destinata dal P.R.G. vigente ad “insediamenti residenziali a
tipologia plurifamiliare esistenti ed aree libere per nuovi insediamenti a tipologia
plurifamiliare”, incluso nell’ambito di un piano attuativo finalizzato alla
realinazione di edifici di edilizia economico – popolare (EEP), assumendo il difetto
di motivazione, per mancata allegazione della stima operata dall’OSMI (Borsa
Immobiliare, Organizzazione Servizi per il Mercato Immobiliare) richiamata nella
delibera C.C. n. 34 del 2008 e chiedendo, in via subordinata, di identificare il valore
delle aree di proprietà della ricorrente in misura ridotta rispetto a quella indicata
negli awisi di accertamento impugnati. La CTP, previa riunione, respingeva i ricorsi.
La società contribuente proponeva appello, che veniva rigettato dalla Ci R della
Lombardia con sentenza n. 9/5/11, la quale confermava la legittimità degli awisi di
accertamento impugnati. Propone ricorso per la cacsa7ione della sentenza la
società Molino Dorino S.r.l. affidandolo a cinque motivi, illustrandolo con memorie.
Il Comune di Pero si è costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando
violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 47 d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 62,
comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., atteso che la
LIR avrebbe errato nel definire la delibera consiliare n. 34 del 2008 del Comune di
Pero un “atto interno”, equiparandola ad un atto che l’amministrazione rivolge a sé
ed ai propri organi. Tale qualifica7ione ha impedito ai giudici di appello di
comprendere la sua incidenza sulla determinazione dell’IG e, quindi, la necessità

accertamento TG, notificati dal Comune di Pero, con riferimento agli anni di imposta

della sua allegazione, unitamente all’elaborato OSMI, a ll’awiso di accertamento, ai
fini dell’adempimento dell’obbligo di motivazione. Da ciò sarebbe anche derivato
l’ulteriore errore commesso dal giudice di appello che ha ritenuto di non esercitare
il potere di disapplicare l’atto arrrninistrativo generale in quanto illegittimo.

2.Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applira7ione dell’art. 112
c.p.c. in relazione all’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, e la violazione degli arti. 115e 116

che la LIR avrebbe errato nell’affermare che i giudici tributari sono incompetenti a
giudicare la illegittimità di una delibera comunale accertante i valori delle aree e
non avrebbe affatto compreso la specifica domanda formulata dalla ricorrente fin
dal primo grado di giudizio e finalizzata ad ottenere non la dichiarazione di
illegittimità della delibera comunale ma l’annullamento dell’atto di accertamento
per difetto di motivazione, in quanto basato su una delibera comunale che recepiva
le risultanze di una perizia tecnica commissionata a terzi, entrambe da allegarsi
necessariamente all’atto impositivo in quanto parte integrante della motivazione e
prova della maggior pretesa tributaria. Parte ricorrente lamenta che la CTR avrebbe
omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata dalla ricorrente
avente ad oggetto la richiesta di disapplicazione dei valori OSMI recepiti dalla
delibera, con applica7ione dei diversi valori da essa proposti in relazione alle tre
annualità di imposta e rapportati all’indice di edificabilità del terreno (per gli anni
2003-2004) ed al prezzo di vendita delle aree (per l’anno 2005). La società
ricorrente lamenta, altresì, che la LIR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla
specifica doglianza della parte che ha lamentato la violazione del diritto di difesa per
non aver avuto accesso alla perizia OSMI che è stata fornita dal Comune solo nel
corso del giudizio di appello.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la
violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 212 del 2000 e violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 c.c., nonché violazione dell’art. 62, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., atteso che agli awisi di accertamento impugnati
non erano allegate né la delibera né la tabella richiamata dalla suddetta delibera,

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c.p.c. e art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., tenuto conto

con la conseguenza che il vizio di motivazione ed il difetto di prova della pretesa
tributaria erano evidenti.

4.Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la
violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 62,
comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Parte ricorrente
afferma che il Comune di Pero, affidando la valutazione delle aree oggetto di

imponibile prescritti, per le aree fabbricabili, dall’art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992, non
tenendo conto, con riferimento all’anno 2005, del “prezzo corrisposto dalle
cooperative edilizie per l’acquisto dell’area”. L’ente comunale aveva affidato la
valutazione delle suddette aree all’OSMI, senza indicare i criteri a cui quest’ultimo
organismo avrebbe dovuto attenersi nella valutazione. Inoltre, non avendo allegato
tale perizia agli awisi di accertamento in rettifica, non avrebbe consentito di
conoscere i parametri valutativi concretamente utilizzati dalla Borsa immobiliare di
Milano per assumere le proprie determinazioni tecnico estimative, anche con
riferimento agli anni presi in esame, considerando che l’incarico all’OSMI era stato
affidato nel 2007, quando erano stati già assegnati gli alloggi costruiti sulle suddette
aree. Ne conseguiva che la parte ricorrente non era stata in grado di sapere se la
Borsa Immobiliare di Milano aveva tenuto conto del prezzo di vendita delle aree alle
cooperative edilizie, awenuta in data 27.5.2005, la quale rappresentava certamente
il valore venale in comune commercio di quei beni, non contestato dall’Agenzia
delle entrate in sede di registrazione dell’atto di compravendita.

5.Con il quinto motivo di ricorso si denuncia illogica e insufficiente motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in violazione degli artt. 62, comma
primo, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., riguardante la
neoessaria allegazione dell’elaborato OSMI agli awisi di accertamento e la concreta
possibilità della ricorrente di acquisirlo, con la conseguenza che parte ricorrente
non aveva potuto esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa,

6. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di
connessione logica, tenuto conto che vertono, sostanzialmente, sulla medesima
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accertamento all’OSMI avrebbe disatteso i criteri di determinazione della base

questione relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato, per omessa
allegazione della delibera comunale n. 38 del 2000 e dell’elaborato OSMI su cui si
fonda.

7. Le doglianze, oltre che inammissibili, sono infondate.
Le censure sono inammissibili perché carenti di autosufficienza. In base al principio
di autosufficienza del ricorso per caqsa7ione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio

Regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della
motivazione dell’awiso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti
“testualmente” i passi della motivazione di detto awiso che si assumono
erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica delle
censure esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. n. 16147 del 2017;
Cass. n. 9536 del 2013). Onere processuale a cui parte ricorrente non ha
ottemperato.
I motivi sono, altresì, infondati.
Questa Corte ha recentemente ribadito il principio, a cui si intende dare continuità,
secondo il quale: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’awiso di
accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la ,
determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili, comprensiva di quella
oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto
richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi
conosciuto ( o conoscibile) dal contribuente, spettante a quest’ultimo l’onere di
fornire gli elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo di perizia di parte) sul
minore valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’Ufficio” (Cass. n.
16620 del 2017).
L’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni
altro atto dal primo richiamato, previsto dall’art. 7, legge 27 luglio 2002, n. 212,
avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli
atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non
limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di
fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo di allegazione gli atti rilevanti a tale
fine e gli atti, in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le
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tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione Tributaria

delibere, giuridicamente noti per effetto della loro pubblicazione (Cass. n. 13105 del
2012; Cass. n. 25371 del 2008). Tali atti, infatti, in quanto soggetti a pubblicità
legale, si presumono conoscibili (Cass. n. 9601 del 2012).
In relazione al secondo motivo di ricorso giova precisare che il giudice del merito ha
correttamente affermato che per l’annullamento delle delibere comunali è
competente il giudice amministrativo. Il giudice tributario ha un generale potere di
disapplica7ione degli atti presupposti, ma tale potere non è assolutamente

presuppone (Cass. n. 15385 del 2008, in motivazione, Cass. 6724 del 2012). Nella
specie, la domanda diretta ad ottenere la disapplicazione della delibera consiliare si
assume essere stata proposta in primo grado (v. ricorso, pag. 14), ma non risulta
riproposta in appello. Infatti per come precisato in ricorso, la società contribuente
non ha mai chiesto l’annullamento della delibera comunale che ha dato luogo
all’accertamento (p.13 del ricorso), ec cependo il difetto di motivazione dell’awiso
di accertamento per mancata allegazione alla predetta delibera degli atti richiamati.

8. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la
soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese
che liquida in complessivi euro 5200,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed
accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017.

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prescindente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all’atto che questi

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