Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12989 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25236-2018 proposto da:

G.M., anche in proprio GO.AN.MA.,

G.S., il primo ex socio accomandatario, gli altri due ex soci

accomandanti di NORD COSTRUZIONI SAS di ING. M.G. E C. IN

LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO TRAMONTINI, STEFANO

CAPO;

– ricorrenti –

contro

DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO SOMMAIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRFCA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Nord Costruzioni s.a.s., in persona del legale rappresentante G.M. conveniva in giudizio la Deutsche Bank, s.p.a., chiedendo la condanna alla restituzione di somme indicate come indebitamente percepite in forza di un rapporto di conto corrente;

il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia riformata dalla Corte di appello che dichiarava inammissibili le domande della società nonchè di G.M. e degli intervenuti già soci accomandanti Go.An.Ma. e G.S., rilevando che la cancellazione della società ne aveva determinato l’estinzione; che, per quanto risulta dalla sentenza, gli interventi dei già soci accomandanti erano stati in prime cure adesivi alle ragioni della società estinta; che, infine, il legale rappresentante non poteva quindi agire come tale, mentre, sempre per ciò che risulta dalla sentenza, in proprio le ragioni di lite di quest’ultimo risultavano definite in via transattiva con l’istituto di credito, con conseguente dichiarazione di estinzione sul punto;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione G.M., Go.An.Ma. e G.S., sulla base di un unico motivo, corredato da memoria;

resiste con controricorso la Deutsche Bank, s.p.a..

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., artt. 81,102,383 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che G. agiva quale legale rappresentante di una società estinta e come ex socio, sicchè la sentenza dovrebbe cassarsi con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio con tutti i soci succeduti all’ente estinto;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

preliminarmente il ricorso è improcedibile;

parte ricorrente non ha prodotto nei termini la relata di notificazione della sentenza, invece allegata dalla controricorrente, attestando la tardività dell’impugnazione; sulla quale fa aggio la causa di improcedibilità;

nulla sposta rispetto a tale assorbente rilievo l’eccentrico riferimento all’art. 354 c.p.c., effettuato in memoria da parte ricorrente secondo la quale, pertanto, la notifica della sentenza in parola sarebbe, per non meglio precisate ragioni, semplicemente “tamquam non esset”;

il motivo di ricorso sarebbe stato comunque inammissibile;

la prima ragione d’inammissibilità sarebbe stata determinata dalla mancata sintesi di tutte le vicende processuali rilevanti, in specie con riguardo alla definizione transattiva e relativa estinzione della posizione di G.M. in proprio, riferita in controricorso e riscontrabile in sentenza, nonchè quanto alla statuizione della Corte di appello relativa all’inammissibilità delle posizioni azionate con intervento adesivo e poi in proprio dai già accomandanti, perchè ritenute in violazione dell’art. 345 c.p.c.;

ciò avrebbe comunque imposto di constatare la violazione dell’art. 366, n. 3, con ricadute inerenti all’individuazione della “ratio decidendi” spesa dalla Corte territoriale e con cui si sarebbero dovute misurare le doglianze in questa sede;

la seconda ragione d’inammissibilità sarebbe stata determinata dalla formulazione del motivo con mera trascrizione di un precedente di questa Corte;

quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, rispetto alla concreta fattispecie dovrebbero ritenersi in contrasto con le norme regolatrici o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e soprattutto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass., 15/01/2015, n. 635);

la terza ragione d’inammissibilità sarebbe stata determinata dalla pressochè integrale mancanza di confronto della censura proposta con le ragioni decisorie della Corte territoriale;

il Collegio di merito ha:

– rilevato che la domanda era stata proposta dalla società, quando doveva considerarsi già estinta a far tempo dalla novellazione, del 2003, dell’art. 2495 c.p.c., comma 2;

– rilevato che, pertanto, la pretesa proposta da G.M. quale legale rappresentante di un soggetto non più in essere era inammissibile;

– rilevato che la pretesa dello stesso soggetto “in proprio” – non è dato sapere di più neppure dalla sentenza- era stata definita transattivamente con la banca, con estinzione sul punto;

– rilevato che le pretese dei già soci accomandanti erano inammissibili perchè meramente adesive rispetto alle ragioni del soggetto estinto, ferma l’inammissibilità di un intervento in ipotesi autonomo e delle domande infine svolte in proprio favore, perchè rispettivamente in violazione degli artt. 344 e 345 c.p.c.;

la censura, deducendo la necessità di ripristinare il contraddittorio con i soci successori ex art. 110 c.p.c., per il tramite della trascrizione di una sentenza di questa Corte relativa a fattispecie diversa, non si misura, ragionatamente e specificatamente, con alcuna delle “rationes decidendi” sopra ricostruite;

spese secondo soccombenza;

non è evincibile l’elemento soggettivo necessario alla condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, sollecitata dalla parte controricorrente.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 6.000,00, oltre a 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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