Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12989 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 11/02/2016, dep. 23/06/2016), n.12989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16162/2013 proposto da:

M.B.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MORETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO AMBROSINO,

PAOLO PECORA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TREVI FINANCE N. 3 S.R.L. e per essa la UNICREDIT CREDIT

MANAGEMENT BANK S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, quale mandataria di UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

incorporante per fusione la CAPITALIA S.P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio

dell’avvocato MARCO FILESI, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO NAPOLITANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1533/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/05/2012, R.G.N. 794/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato 1111 maggio 2004 M.B. P. espose che, in data 4 dicembre 1997, aveva sottoscritto una lettera di costituzione di pegno, vincolando titoli azionari per un importo di Lire 150.000.000, a garanzia delle obbligazioni assunte dai coniugi I. – D. nei confronti della Banca di Roma S.p.A. a seguito di apertura di credito su conto corrente.

Dedusse di aver concesso il pegno allorquando i debitori avevano maturato un debito ampiamente superiore all’affidamento e dopo che lo I. era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Napoli con sentenza del 10 luglio 1997. Pertanto, la costituzione di pegno non aveva rappresentato un mezzo per assicurare alla banca una garanzia, ma solo uno strumento di realizzazione del credito; la stessa, inoltre, era affetta da errore essenziale.

Tanto premesso, la M.B. convenne la Banca di Roma innanzi al Tribunale di Napoli per sentire accertare la nullità o annullabilità del contratto di costituzione di pegno e condannare la banca alla restituzione dei titoli ricevuti in garanzia o al pagamento del controvalore.

Si costituì Capitalia S.p.A. (già Banca di Roma S.p.A.) resistendo alle domande attoree.

2. Il Tribunale, con sentenza del 13 luglio 2006, rigettò la domanda di nullità del contratto di dazione di pegno, dichiarò prescritta l’azione di annullamento del contratto medesimo e condannò l’attrice al pagamento delle spese di lite.

3. Interposto gravame dalla M.B., la Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’8 maggio 2012, ha confermato la pronuncia impugnata e condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

Rilevava la corte territoriale che, all’epoca di costituzione del pegno, se il rapporto di conto corrente e di apertura di credito intercorrente tra la banca e lo I., essendo questi già stato dichiarato fallito, si era risolto ed il credito dell’istituto nei confronti del fallito era scaduto, il rapporto intercorrente con la D. era invece ancora in corso, nè si era verificato alcun inadempimento. La costituzione del pegno doveva quindi ritenersi valida, tenuto altresì conto della possibilità di concedere garanzia anche per debiti scaduti. Non ricorrevano, inoltre, i presupposti per la configurabilità della presupposizione, posto che le circostanze invocate dall’appellante a sostegno della propria tesi si risolvevano in unilaterali valutazioni giuridiche e, in ogni caso, non scalfivano la posizione della coobbligata D..

La corte di merito confermava anche la statuizione di prescrizione della domanda di annullamento del contratto di dazione di pegno per errore essenziale, rilevando che l’appellante non poteva giovarsi dell’effetto interruttivo della prescrizione correlato alla sua costituzione di parte civile nel processo penale, posto che la pretesa fatta valere in sede penale era quella risarcitoria conseguente al reato di truffa contestato alla persona fisica del direttore della banca, mentre l’azione promossa dinanzi al giudice civile era di annullamento del contratto per errore essenziale esperita nei confronti dell’istituto di credito.

4. Contro la decisione propone ricorso per cassazione la M. B.P., affidato a due motivi.

Resiste con controricorso TREVI FINANCE n. 3 S.r.l. e per essa la UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A., quale mandataria di Unicredito Italiano S.p.A., incorporante per fusione Capitalia S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso M.B.P. denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. in relazione all’art. 2784 c.c., ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il motivo in scrutinio la ricorrente ripropone le censure formulate avverso la sentenza di primo, disattese dalla Corte d’appello di Napoli, in riferimento alla dedotta nullità del contratto di costituzione di pegno e alla invocata configurabilità, nella fattispecie, della presupposizione. Con riguardo al primo profilo, sostiene che, essendo stato costituito il pegno quando i debitori garantititi (coniugi I. – D.) erano già da tempo in una situazione di radicato inadempimento e dopo la dichiarazione di fallimento di uno di essi ( I.), il contratto di pegno non aveva assunto la sua funzione tipica di costituzione di una garanzia reale che il creditore può attivare nel caso di inadempimento del debitore garantito, bensì una funzione del tutto estranea a quella tipica, volta ad attribuire alla banca uno strumento di immediata realizzazione del credito. Da ciò discenderebbe, secondo la ricorrente, la nullità del contratto di pegno, in quanto privo di causa “tipica” e al tempo stesso mancante di causa “concreta”, senza che possa assumere rilievo la circostanza che uno dei due coobbligati fosse “in bonis” all’epoca della costituzione del pegno, posto che l’anteriore fallimento dell’altro coobbligato solidale costituiva condizione sufficiente perchè la banca potesse riscuotere il pegno immediatamente dopo la sua costituzione.

Con la seconda censura la M.B. sostiene che la lettera di pegno, all’art. 8, prevedeva condizioni per la realizzazione della garanzia (“Nel caso in cui il cliente si renda inadempiente… ovvero alla scadenza del prestito garantito… o in caso di recesso della banca…i che, per quanto concerne lo I., si erano già verificate, sicchè il contratto, concluso nella presupposizione che quei fatti non si fossero ancora realizzati, doveva ritenersi nullo.

Le censure sono infondate, in quanto non pongono in discussione la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla riconosciuta validità della garanzia reale in relazione all’obbligazione assunta da uno dei condebitori solidali ( D.).

Difatti, la corte territoriale, concludendo l’esame del primo motivo di gravame (pp. 11 e 12) ha affermato: “Deve confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l’azione di nullità del pegno, perchè la garanzia è stata concessa per un credito non ancora adempiuto, e certamente suscettibile di adempimento da parte del condebitore in bonis, ed ha perciò assolto alla funzione tipica, che è quella di assicurare al creditore il diritto di soddisfarsi sul bene dato in pegno a preferenza degli altri creditori del terzo”.

La corte d’appello è pervenuta a tale conclusione sulla base di ampia motivazione, sorretta da condivisibili argomentazioni sotto il profilo logico-giuridico, rilevando che, all’epoca della costituzione del pegno, l’obbligazione della D., derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente, era ancora in corso, essendo tale rapporto insensibile al fallimento del coniuge e non potendosi configurare l’inadempimento della D. per il sol fatto del superamento dell’importo dell’affidamento, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui lo sconfinamento del correntista oltre il limite dell’apertura di credito non integra inadempimento, ma costituisce espressione di tolleranza della banca. Tanto è sufficiente per affermare la validità del pegno, il quale venne costituito a garanzia di una obbligazione non ancora adempiuta e suscettibile comunque di adempimento, svolgendo così la sua funzione tipica di assicurare al creditore la prelazione nel soddisfacimento del proprio credito.

Rispetto a tali ragioni, di per sè idonee a sorreggere la decisione, non assumono rilievo le critiche mosse dalla ricorrente in ordine alla possibilità di costituire la garanzia reale per un debito scaduto, affermata dalla corte di merito riguardo al condebitore solidale I., non avendo peraltro la M.B. neppure prospettato la nullità della costituzione di pegno limitatamente alla posizione dello I..

Va, di conseguenza, disatteso anche il secondo profilo di censura relativo alla configurabilità della presupposizione, essendo pacifico che le condizioni elencate nella lettera di pegno non si erano verificate nei riguardi della D..

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 1442 c.c., comma 1, ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritta la domanda di annullamento del contratto di pegno per errore essenziale, sul rilievo che la M.B. non poteva giovarsi dell’effetto interruttivo della prescrizione correlato alla sua costituzione di parte civile nel processo penale per truffa instaurato nei confronti del direttore della banca, posto che la pretesa fatta valere con la costituzione di parte civile era quella risarcitoria conseguente al reato di truffa contestato all’imputato, mentre l’azione promossa dinanzi al giudice civile era un’azione di annullamento del contratto per errore essenziale esperita nei confronti dell’istituto di credito.

Il motivo è infondato.

Premesso che la ricorrente ha omesso di riprodurre direttamente o indirettamente l’atto di costituzione di parte civile, la doglianza va disattesa sulla base dell’assorbente rilievo inerente la oggettiva diversità della pretesa fatta valere con la costituzione di parte civile, relativa ad una fattispecie di illecito e al correlato risarcimento del danno, e la domanda proposta nel giudizio civile, volta alla declaratoria di annullamento del contratto per errore essenziale e alla restituzione dei titoli o del loro controvalore.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate per il giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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