Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12989 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n, 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COOP. EDILIZIA LA BASE s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle
Marche n. 88/04/07, depositata il 22 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che, a seguito dell’ordinanza di rinnovazione della notifica del ricorso alla parte personalmente, emessa da questa Corte all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 13 maggio 2010, tale rinnovazione è stata eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., ma la ricorrente non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata;
che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimata, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011