Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12988 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21933-2018 proposto da:

IDROENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso

il Dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO

FEDERICO VIDETTA, GIUSEPPE RUSSO, FRANCESCO PAOLO VIDETTA;

– ricorrente –

contro

IDRO 2000 SPA, in persona dell’amministratore unico pro tempore,

Attivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo

studio dell’avvocato MARCO FABIO LEPPO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORDANO BALOSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRICA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Idroenergy s.r.l. si opponeva all’esecuzione promossa nei propri

confronti da Idro 2000 s.r.l., deducendo che:

era stato azionato un lodo arbitrale intervenuto a definire una lite tra le parti;

– tale lodo aveva pronunciato una condanna condizionata al pagamento di alcuni oneri fiscali in favore dell’erario;

– il pagamento di questi oneri non era stato integrale come previsto, sicchè il titolo non aveva efficacia azionabile esecutivamente;

il Tribunale, davanti al quale resisteva la Idro 2000 s.r.l., rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, la condizione posta sul punto dal lodo era quella del pagamento fino alla concorrenza della somma stabilita e non quella del pagamento integrale, nè poteva ipotizzarsi un frazionamento abusivo del credito, atteso che la pretesa era stata azionata in ragione degli adempimenti rateizzati con l’amministrazione fiscale, per la parte eseguita dei medesimi;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Idroenergy s.r.l. articolando quattro motivi, corredati da memoria;

la stessa parte ha poi proposto con distinto atto la rimessione alla pubblica udienza o alla Prima sezione civile allegando che pende davanti alla stessa impugnativa diretta anche a ottenere l’invalidazione del lodo della cui esecuzione si tratta nell’odierno ricorso;

resiste con controricorso la Idro 2000, s.r.l..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare il complessivo dato letterale del lodo e la correlata volontà ivi espressa, volta a condizionare il pagamento della deducente a quello complessivo e dunque compiuto della somma dovuta all’amministrazione erariale;

con il secondo motivo si prospettano le stesse argomentazioni in termini di violazione dell’art. 12 preleggi;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 824 bis c.p.c., poichè al Corte di appello avrebbe così sostituito la propria valutazione a quella cristallizzata nel lodo;

con il quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 824 bis, e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare la natura condizionata della condanna pronunciata con il lodo;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

in primo luogo, si omette la localizzazione in questo giudizio di legittimità del lodo costituente il titolo esecutivo: è vero che a pagina 4 del ricorso si indica il lodo come “doc. app. 1 e doc. trib. 1”, ma si omette di indicare a che cosa si riferisca in questa sede tale numerazione e, in particolare, se si riferisca ai rispettivi fascicoli dei due gradi di merito, ai quali non si allude;

in calce del ricorso al n. 2 è indicato come prodotto il “fascicolo di merito”, ma la Corte dovrebbe procedere, in difetto d’idonea localizzazione fatta dalla ricorrente, a ricercare se in detto fascicolo si rinvenga il lodo, il che implicherebbe un’indebita rilevazione della ricorrente dall’osservanza dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass., 20/11/2017, n. 27475);

in secondo luogo, nell’esposizione del fatto si indicano i motivi di opposizione e quindi i motivi di appello ma ciò avviene in modo del tutto sommario: ne consegue che riesce impossibile comprendere se e come essi pongano, sebbene in relazione ai passi motivazionali evocati riguardo alla sentenza impugnata, questioni che erano state introdotte dapprima con l’opposizione all’esecuzione e, quindi, mantenute con i motivi di appello: ciò, è particolarmente evidente per il primo motivo, dalla cui illustrazione non è dato comprendere se la questione interpretativa del lodo fosse stata devoluta con il terzo motivo di appello, quello riguardo al quale si riproduce parte della motivazione, che appunto ad esso fa riferimento e ragiona di una questione di frazionamento;

infatti, si riproduce un breve passo dell’atto di appello, ma non si dice se esso fosse relativo al terzo motivo di appello, cui poi si riferisce la motivazione della sentenza: ne deriva che il riferimento di questa all’interpretazione del lodo non risulta in alcun modo parametrabile alla questione esegetica del lodo prospettata nel motivo, della quale resta impossibile apprezzare la devoluzione alla Corte territoriale;

analoga valutazione s’impone riguardo al secondo e terzo motivo di ricorso, mentre il quarto motivo non si comprende quale motivazione critichi e neppure se pone una questione che la corte territoriale doveva esaminare;

inoltre, fermo il giudicato intervenuto nei medesimi sensi sulla medesima domanda proposta come opposizione a precetto, secondo quanto prospettato nel controricorso e rilevabile in atti (sentenze della Corte di appello di Torino n. 1764 del 2016, e del Tribunale di Verbania n. 339 del 2015), in ogni caso, in termini di ragione liquida, avrebbe dovuto osservarsi che il lodo costituisce atto di autonomia privata, interpretato come tale dal giudice di merito, laddove la critica di legittimità a tale interpretazione può essere formulata in chiave motivazionale, qui preclusa dal divieto ex art. 348 ter c.p.c., comma 5, ovvero nella prospettiva di ermeneutica negoziale rispetto alla quale, però, non può chiedersi a questa Corte di avallare una ricostruzione logico-fattuale dell’atto negoziale differente da quella, pur plausibile, data dalla Corte territoriale secondo quanto sintetizzato in parte narrativa (cfr., rispettivamente, Cass., 20/04/2007, n. 9450, e Cass., 27/06/2018, n. 16987);

va infine specificato che non sussiste alcuna pregiudizialità con l’azione volta all’invalidazione del lodo, posto che se anche questa vi fosse sorgerebbero solo ragioni in tesi restitutorie;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 5.600,00, oltre a 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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