Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12988 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 23/06/2016), n.12988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27909/2013 proposto da:
SPERIMENTAZIONE EDILIZIA SRL, (OMISSIS) in persona
dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante C.C.M.,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO VALENTE,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M., S.G., nella loro qualità di eredi di
S.A. domiciliati ex lege, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE
PELLERITO, FEDERICO PELLERITO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
V.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1733/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 12/08/2013, R.G.N. 2319/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/01/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, dato atto che:
– Sperimentazione Edilizia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di V. S., S.M. e S.G., per la cassazione della sentenza n. 1733/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Torino in data 12 agosto 2013, notificata il 3 ottobre 2013;
– S.M. e G., in proprio e quali unici eredi della defunta V.S., hanno depositato controricorso illustrato da memoria;
– la ricorrente ha fatto pervenire alla Corte atto di rinuncia accettata, in data 19.1.2016, sottoscritto dall’amministratore unico della ricorrente e dai difensori di entrambe le parti, che si danno reciprocamente atto della già intervenuta regolazione delle spese.
PQM
Dichiara l’estinzione del presente giudizio.
La Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016