Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12988 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 12988 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 8970-2008 proposto da:
CONSORZIO REGIMAZIONE IDRAULICA FIUMI (C.R.I.F.),

Data pubblicazione: 23/06/2015

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA
2015
828

TORTOLINI 13, presso l’avvocato MARIO ETTORE
VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCO ZAMBELLI, giusta procura a
margine del ricorso;

1

- ricorrente contro

z
4

MINISTERO DELL’ECONIMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL
DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che

li rappresenta e difende ope legis;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1219/2007 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
r

pubblica udienza del 06/05/2015 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARIO ETTORE
VERRINO che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

It

4

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello proposto dal Ministero delle
Finanze contro la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda
dell’appellante di condanna del Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi al
pagamento di un’integrazione – calcolata ai sensi del D.M. n. 258 del 1998 – del
canone per l’autorizzazione all’estrazione di 100.000 mc. di ghiaia dall’alveo del
fiume Piave, che il Consorzio aveva conseguito il 3.11.89 per la durata di 150 giorni

:

e per la quale aveva già interamente versato il corrispettivo all’epoca pattuito.
La corte del merito ha rilevato: che il D.M., emanato in sostituzione di quello del
20.7.90, dichiarato illegittimo dal T.S.A.P. per vizi procedurali, era attuativo dell’art. 2
del d. I. n. 90190, convertito dalla I. n. 165190, che, nell’indicare nuovi criteri per la
determinazione dei canoni, proventi e diritti erariali dovuti per l’utilizzazione dei beni
demaniali e nel demandarne alla RA. la concreta quantificazione, ne prevedeva la
decorrenza in via retroattiva, a partire dal 1°.1.1990; che questa Corte, con la
sentenza n. 18262/94, resa a S.U., aveva accertato la piena legittimità del decreto, in
particolare rilevando che esso non violava il principio generale di irretroattività dei
provvedimenti amministrativi, in quanto l’individuazione della data dalla quale far
decorrere la maggiorazione era contenuta nella legge delegante; che pertanto,
essendo la maggiorazione divenuta operante prima della scadenza della
concessione rilasciata al Consorzio, l’ente appellato era tenuto al pagamento.
La sentenza, pubblicata il 20.9.07, è stata impugnata dal Consorzio Regimazione
Idraulica Fiumi con ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed illustrato da
memoria, cui il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con i primi due mezzi di censura il ricorrente contesta che l’art. 12 del d.l. n. 90190
possa trovare applicazione in tema di corrispettivo per l’estrazione di materiali inerti
dall’alveo dei fiumi.
3

Rileva, sotto un primo profilo, che la predetta attività non é ricompresa fra quelle
.!

elencate dalla norma, che riguarderebbe unicamente l’utilizzazione di beni immobili
dello Stato.
Sostiene, per altro verso, che la disposizione, prevedendo l’adeguamento dei canoni
annui, presuppone l’esistenza di un rapporto di durata e non di un rapporto a
termine.

3) Con il terzo motivo il Consorzio, denunciando violazione dell’ari. 11 delle preleggi,
nonché vizio di motivazione, assume l’illegittimità della pretesa avanzata dal Ministero
in quanto il d.l. citato, pur prevedendo la decorrenza delle maggiorazioni dei canoni a
far data dal 1° gennaio dello stesso anno, non poteva essere applicato ad un rapporto
concessorio — quale quello dedotto in giudizio- che si era esaurito anteriormente alla
sua entrata in vigore.
Il ricorso deve essere accolto, anche se per ragioni di diritto diverse da quelle dedotte
ci

dal ricorrente e che devono essere rilevate d’ufficio.
Con la sentenza n. 59 del 19.5.2000 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha

16-

infatti annullato il decreto ministeriale 2 marzo 1998 n. 258 in quanto non sottoscritto
dal Ministro del Tesoro in carica, ma da un sottosegretario di Stato privo del relativo
potere.
L’annullamento di tale decreto„ avvenuto in sede giurisdizionale diretta ed avente
effetto “erga omnes”, comporta l’infondatezza della pretesa dell’Amministrazione
relativa al pagamento di una maggior somma rispetto a quella pattiziamente
convenuta fra le parti, non potendo essa basarsi sull’art. 12 del citato d.l. n. 90190, dal
momento che l’integrazione regolamentare, cui il legislatore ha demandato il compito
di completare, con formazione secondaria, la disciplina di fonte primaria, è condizione
di applicabilità di quest’ultima (cfr. Cass. n. 12345/011).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata.
t

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel
merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e respingere la domanda avanzata dal Ministero.
4

.111y.

.• ~CUI

Il rilievo d’ufficio delle ragioni di annullamento della sentenza d’appello giustifica la
declaratoria di integrale compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di merito
e di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

rigetta la domanda avanzata dal Ministero dell’Economia e Finanze nei confronti del
Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi; dichiara integralmente compensate fra le
parti le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità.
Roma, 6 maggio 2015

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA