Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12987 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21520-2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MESTROVICH;

– ricorrente –

contro

P.D., N.I., G.F., GA.MA.,

L.S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

B.L. proponeva reclamo avverso il rigetto della domanda di estinzione della procedura esecutiva immobiliare introdotta nei propri confronti da S.W., P.D., N.I., G.F., Ga.Ma., L.S.P., deducendo che l’istanza di vendita era stata proposta oltre il termine legale di 90 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, applicabile temporalmente;

il Tribunale, nella prevista composizione collegiale, rigettava il reclamo, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui il perfezionamento della notifica in parola era avvenuto decorsi 10 giorni dal deposito della raccomandata postale a norma della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2;

avverso questa decisione ricorre per cassazione B.L. articolando cinque motivi;

non hanno svolto difese gli intimati.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 10, poichè la Corte di appello avrebbe errato confondendo la notifica a mezzo del servizio postale con quella prevista dalla richiamata norma del codice di rito civile nell’ipotesi d’irreperibilità relativa, che si perfeziona dal ricevimento della raccomandata o decorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa, e non dal previsto deposito effettuato presso la casa comunale, e non presso l’ufficio postale, in coerenza con le indicazioni della relata;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, poichè la Corte di appello avrebbe errato anche applicando il regime della notifica a mezzo posta, posto che, secondo la disciplina “ratione temporis” applicabile, la notificazione avrebbe dovuto ritenersi perfezionata decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata conseguente alla irreperibilità relativa, e non dal deposito del piego nell’ufficio postale;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 118 disp. att. c.p.c., in uno alla irresolubile contraddizione motivazionale, poichè la Corte di appello avrebbe dapprima dato atto che il reclamo era stato fondato sulla pretesa di violazione dell’art. 140 c.p.c., per poi, invece e immotivatamente, indicarlo come motivo o argomento nuovo;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115116, c.p.c., art. 2700 c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che l’esecuzione della notifica secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., era fatto pacifico oltre che attestato dalla relazione di notificazione fidefacente;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, art. 10 c.p.c., e seguenti, in uno alla carenza assoluta di motivazione, poichè la Corte di appello avrebbe errato liquidando immotivatamente le spese oltre lo scaglione da correlare agli importi precettati, e senza considerare che per le parti assistite da un unico avvocato con un medesimo disegno defensionale, il compenso avrebbe dovuto essere unitario piuttosto che incrementato proporzionalmente per ciascun assistito, come statuito nella sentenza censurata;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

preliminarmente deve osservarsi che l’impugnazione è rivolta agli eredi di L.S.P., allegando certificato di famiglia;

la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 30/10/2018, n. 27464), ha infatti chiarito che i chiamati all’eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica ricevuta come eredi, la suddetta qualità, hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione (Cass., 10/11/2015, n. 22870, pagg. 12-14, in un caso di riassunzione nei confronti di chiamati rinuncianti, con rinuncia non resa pubblica prima della riassunzione): ciò in quanto dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, dev’essere individuata dall’istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o, conoscibile con l’ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo (Cass., 29/03/2017, n. 8051, pagg. 3-4, in una ipotesi di rinuncia ritenuta ragionevolmente rilevabile prima della riassunzione);

per queste ragioni, ricondotte costituzionalmente al principio di giusta e sollecita definizione dei processi ex art. 111 Cost., questa Corte ha ritenuto nulla la notificazione del gravame o dell’atto di integrazione del contraddittorio o della riassunzione, all’erede che abbia rinunciato, nel solo caso in cui la rinuncia sia avvenuta prima della notifica stessa (Cass., 14/10/2011, n. 21287, pagg. 5-9, specie terzo capoverso di pag. 9);

quanto alla notifica al difensore, la stessa è parimenti valida poichè la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante (Cass., 22/08/2018, n. 20964);

nel merito cassatorio, il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti;

dalla relata della notificazione dell’atto di pignoramento, riportata nel ricorso e presente in atti, risulta che quest’ultima è stata effettuata a norma dell’art. 140 c.p.c.;

la notifica dell’atto di pignoramento si perfeziona, in tal caso, decorsi 10 giorni dalla spedizione, qualora non vi sia stato ritiro, della raccomandata che offre conto al destinatario dell’adempimento delle formalità previste dalla norma, in specie del deposito presso la casa comunale (Cass., 02/10/2015, n. 19772, Cass., 07/06/2018, n. 14722, pag. 8; Corte Cost. 17/01/2010, n. 3; cfr., sull’inapplicabilità del principio di scissione alla decorrenza del termine di efficacia del pignoramento, Cass., 28/07/2017, n. 18758);

il reclamo, come riportato in ricorso e anche in tal caso riscontrabile in atti secondo le specifiche presenti nel medesimo gravame qui in delibazione, fu tempestivamente rivolto a dedurre l’erronea applicazione del regime della notificazione postale con quello previsto dal codice di procedura civile per l’irreperibilità relativa;

la Corte territoriale, pronunciando sul tempestivo appello (Cass., 18/07/2016, n. 14646) in cui la deduzione parimenti risulta reiterata, ha per un verso affermato che si sarebbe trattato di motivo o “argomento nuovo” (pag. 8), e per altro verso sovrapposto le discipline invece, come visto, differenti;

ciò posto, la notifica si perfezionò quindi il 23 gennaio 2015, mentre l’istanza di vendita risulta accertato dalla medesima sentenza di appello, sul punto non censurata, che fu depositata il 24 aprile 2015, ovvero il 91 giorno, oltre il termine ex art. 497 c.p.c., “ratione temporis” applicabile;

ne consegue la fondatezza del ricorso e, non essendo necessari altri accertamenti fattuali, la fondatezza dell’originario reclamo, volto all’annullamento del rigetto della domanda di estinzione del procedimento esecutivo, fondata sulla tardività dell’istanza di vendita;

va precisato che la presente pronuncia ex art. 384 c.p.c., comma 2, analogamente a quelle delle opposizioni esecutive, sovrapponibili incidenti cognitivi del processo esecutivo, è destinata strutturalmente ad avere valore rescindente e non rescissorio, spettando funzionalmente ogni altra pronuncia consequenziale al giudice dell’esecuzione (cfr. Cass., 30/09/2019, n. 24225);

spese secondo soccombenza, secondo lo scaglione individuato in relazione al valore dei crediti azionati nei confronti dell’odierna ricorrente, quali specificati in ricorso e risultanti in atti;

si compensano le spese con la San Marco Beverage Network Venezia, s.p.a., in ragione della posizione del tutto remissiva della parte, evocata in lite quale creditore intervenuto.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, pronunciando nel merito, accoglie il reclamo annullando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Venezia n. 16/15, del 26 febbraio 2016, nella parte in cui ha rigettato la domanda di estinzione della procedura. Condanna i reclamati, in solido, S.W., P.D., N.I., G.F., Ga.Ma., L.S.P., e per quest’ultimo gli eredi intimati nel giudizio di legittimità, alla rifusione delle spese processuali di B.L., relative al giudizio di reclamo, liquidate in Euro 4.000,00, e condanna gli appellati, in solido, S.W., P.D., N.I., G.F., Ga.Ma., L.S.P., e per quest’ultimo gli eredi intimati nel giudizio di legittimità, alla rifusione delle spese processuali di B.L., relative al giudizio di appello, liquidate in Euro 5.000,00, per ogni grado oltre al 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali. Compensa le spese dei gradi di merito con la San Marco Beverage Network Venezia, s.p.a.

Condanna altresì gli intimati, in solido, alla rifusione delle spese processuali di B.L., relative al giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori legali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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