Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12987 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12987 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

e
PU

SENTENZA

sul ricorso 16915-2008 proposto da:
AERO CLUB ARTURO DELL’ORO, in persona del legale
rapprespntante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso
l’avvocato MARIA ANTONELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PANIZ,

2015

DOMENICO SAGUI PASCALIN, giusta procura a margine

826

del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 23/06/2015

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
controricorrente

avverso la sentenza n. 1559/2007 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/05/2015 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato MARIA

ANTONELLI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Venezia, in accoglimento delle domande proposte dall’associazione
riconosciuta Aeroclub Arturo Dell’Oro di Belluno nei confronti dell’Agenzia del
Demanio, dichiarò l’illegittimità della procedura avviata nei confronti dell’attore dal
Ministero delle Finanze per la riscossione coattiva di oltre un miliardo delle vecchie
lire, richieste per l’utilizzazione abusiva di aree aeroportuali, ed accertò

l’infondatezza nel merito della pretesa creditoria; respinse, in conseguenza, la
domanda avanzata dall’amministrazione in via riconvenzionale, di condanna
dell’Aeroclub al pagamento di tutte le somme dovute per il titolo dedotto in giudizio.
La sentenza, appellata dall’Agenzia del Demanio, è stata parzialmente riformata
dalla Corte d’appello di Venezia che, disposta ctu al fine di identificare in via
descrittiva le aree dell’aeroporto di Belluno effettivamente occupate dall’Aeroclub in
difetto di concessione e di determinare il danno subito dall’amministrazione, ha
condannato l’attore/appellato ai pagamento a titolo risarcitorio delle somme
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corrispondenti ai canoni di locazione di mercato dei beni, così come calcolati dal
tecnico incaricato, oltre che alla rifusione dei due terzi delle spese del doppio grado e
della ctu, compensate per il rimanente terzo.
La corte territoriale, per ciò che nella presente sede ancora interessa, è pervenuta
alla decisione previo rigetto dell’eccezione sollevata dall’Aeroclub Arturo Dell’Oro di
nullità della ctu, in quanto avente natura esplorativa; nel merito ha rilevato che il fatto
che l’Agenzia del Demanio avesse contestato l’abusiva occupazione solo nell’ottobre
del 1993 non poteva giustificare la pretesa dell’associazione di non corrispondere
alcuna somma sino a tale data ed ha inoltre escluso che, al fine della determinazione
degli importi dovuti, potesse trovare applicazione la più favorevole disciplina dettata
dalla I. n. 390/86 in tema di cc.dd. canoni ricognitivi.
L’Aeroclub Arturo Dell’Oro ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione

,

affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia del Demanio ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1)Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe errato
nell’escludere che, ai fini del calcolo dell’indennità da occupazione

sine titulo,

potessero trovare applicazione i criteri per la determinazione dei canoni ricognitivi
dettati dall’art. 1 della I. n. 390/86. Rileva, in particolare, che l’art. 4 di tale legge
prevede, al 1° comma, che le disposizioni dell’art. l concernenti l’ammontare del
canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni….in corso all’entrata in vigore

relativi atti di concessione o locazione …

della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i
con effetto retroattivo, ovvero (secondo

quanto stabilito dal successivo comma 1° bis) anche per i periodi antecedenti
all’entrata in vigore della legge ed assume che la portata di tali norme, in origine
dettate in favore di enti od istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, degli enti
ecclesiastici e delle (allora) unità sanitarie locali, è stata estesa anche ad enti sportivi
o di promozione sportiva, fra i quali esso va annoverato, dai commi 8° ed 8° bis del
d.l. n. 415/95, convertito dalla I. n. 507/95.
Il motivo è infondato.
Come è stato già affermato da questa Corte (Cass. n. 19027/03), i commi

80 ed 8°

bis del di. n. 415/95, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 507/95, si limitano ad
estendere ad una serie di enti (associazioni combattentistiche e d’arma, associazioni
sportive dilettantistiche, CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva) il beneficio, di cui all’art. 1 della I. n. 390/86, della concessione assentita o
della locazione stipulata per un canone ricognitorio annuo, ma non anche quello
previsto dall’art. 4 della predetta legge, della applicabilità del canone in questione alle
utilizzazioni precedenti alla avvenuta formalizzazione dei relativi atti di concessione o
locazione. Per le occupazioni di fatto di beni demaniali relative ad annualità anteriori a
quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl. n.
415/95 opera invece la disposizione di cui al medesimo 8° comma dell’art. 5 del citato
d.I., che prevede la possibilità di una definizione, ma alle condizioni stabilite da un
successivo decreto del Ministro delle finanze (poi emanato come decreto 7 maggio
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1998, n. 195); ne consegue che l’Aeroclub ricorrente, che, pur potendo astrattamente
avvalersi della disciplina introdotta nel ’95, non ha chiesto il rilascio di una
concessione per l’uso futuro dei beni demaniali occupati abusivamente, né ha definito
la propria posizione anteriore alla stregua dell’indicato decreto ministeriale (che gli
consentiva di accedere al beneficio del pagamento del canone annuo ricognitorio
anche per i periodi pregressi solo dietro presentazione di un’apposita domanda e

previa rinuncia al giudizio in corso) à tenuto a risarcire il danno subito
dall’amministrazione secondo le regole di diritto comune, ai sensi dell’art. 2043 c.c.
(cfr. Cass. n. 19027/03 cit.).
2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la corte territoriale non abbia preso
posizione sulla specifica questione, che le era stata devoluta con la comparsa di
risposta in appello, dell’inammissibilità della pretesa creditoria fatta valere
dall’amministrazione finanziaria attraverso la notifica di una cartella esattoriale.
Anche questo motivo deve essere respinto.
L’inammissibilità del procedimento in origine seguito dalla RA. per ottenere il
pagamento di somme pretese a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale era
stata infatti accertata dal tribunale e su tale capo della decisione, non impugnato
dall’Agenzia del Demanio con l’atto d’appello, si era formato il giudicato interno, con la
conseguenza che la corte distrettuale non poteva riesaminare la questione,
inutilmente riproposta dall’Aeroclub nei propri scritti difensivi.
E’

appena il caso di aggiungere che tale accertamento non precludeva

all’amministrazione di impugnare il diverso capo della sentenza di primo grado che
aveva respinto nel merito la domanda risarcitoria da essa avanzata in via
riconvenzionale e che pertanto, del tutto correttamente, la corte d’appello ha
pronunciato su tale domanda.
3) Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando error in procedendo nonché nullità
della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio dispositivo,
lamenta che la corte térritoriale abbia fondato la propria decisione su di un’ indagine di
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natura meramente esplorativa, demandata al ctu in violazione dei principi che
regolano l’onere della prova, in base ai quali sarebbe spettato all’Agenzia del
Demanio di documentare quali erano i beni abusivamente occupati. Deduce a tale
riguardo che palesemente errato sarebbe l’assunto del giudice d’appello secondo cui
l’individuazione dei beni oggetto di occupazione discendeva dall’indicazione fattane
dalla stessa amministrazione nella documentazione prodotta, non contestata

dall’Aeroclub, atteso che esso ricorrente aveva, al contrario, sempre contestato di
occupare abusivamente taluni spazi aeroportuali (palazzina con bar, colonnina di
rifornimento del carburante, prefabbricato ad uso deposito del club paracadutisti);
sostiene, per altro verso, che il ctu, anziché limitarsi ad una verifica cartacea,
avrebbe vagliato le contrapposte tesi difensive solo dopo aver effettuato un
sopralluogo ed avrebbe così finito per decidere, in luogo del giudice, quali fossero i
beni demaniali occupati sine Ululo; assume,infine, che se la ricostruzione della
vicenda in fatto non fosse stata affidata a! ctu, nel corso dell’istruttoria si sarebbe
potuto accertare che l’occupazione precedente il 20.10.93, ancorché non sorretta da
un formale atto di concessione, era stata tacitamente accettata dalla P.A., attesi i
consolidati rapporti da esso intrattenuti, per oltre quarant’anni, dapprima con
l’aviazione militare e poi con quella civile e tenuto conto delle intese raggiunte in
ordine alla gestione ed alle modalità di utilizzo degli spazi aeroportuali.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
La corte territoriale ha escluso che al ctu fosse stata affidata un’ indagine di natura
esplorativa, avente ad oggetto la ricerca degli immobili occupati abusivamente, in
base al rilievo che l’Aeroclub da un lato non aveva negato di occupare (id est:
utilizzare) i beni indicati nella documentazione prodotta dall’Agenzia del Demanio e,
dall’altro, aveva allegato documentazione atta a provare che usufruiva di una parte di
tali beni in concessione gratuita.
Tale accertamento risulta criticato in via del tutto generica dal ricorrente, che si è
limitato ad affermare di aver “sempre contestato” di avere occupato abusivamente le
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aree aeroportuali, ma ha omesso di richiamare in ricorso gli specifici passi dei propri
atti difensivi dai quali si sarebbe dovuto evincere che la contestazione era stata
effettuata non solo (come è pacifico) sotto un profilo di diritto (ovvero attraverso
l’allegazione dell’esistenza di un accordo tacito con l’amministrazione per l’utilizzo
gratuito dei beni), ma anche in fatto (ovvero negando in radice di aver mai utilizzato o
gestito altri spazi al di fuori di quelli che gli erano stati dati in concessione).

Palesemente generica è anche l’ulteriore doglianza concernente l’omesso
compimento di un’istruttoria in ordine all’intervenuta, tacita accettazione
dell’occupazione da parte della P.A. sino all’ottobre del ’93. Sul punto la corte
territoriale ha correttamente rilevato che l’accettazione non poteva presumersi per il
solo fatto che la domanda di pagamento non fosse in precedenza mai stata avanzata:
spettava dunque al ricorrente, in osservanza del principio di specificità del ricorso di
cui all’art. 366 I comma n. 4 c.p.c., in primo luogo di chiarire su quali elementi
istruttori, travisati o non valutati dal giudice a quo, si fondava la sua tesi difensiva ed,
inoltre, di illustrarne la decisività ai fini della diversa soluzione della controversia
auspicata.
4) Con il quarto motivo l’Aeroclub lamenta di essere stato condannato al pagamento
dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio e delle spese della ctu, compensate
per il rimanente terzo, sulla scorta di una motivazione insufficiente e contraddittoria,
addotta senza tener conto: dell’illegittimità della procedura di riscossione a mezzo
ruolo delle somme intentata dalla P.A.; del mancato rispetto da parte
dell’amministrazione degli obblighi di comunicazione dei termini e dell’Autorità
giudiziaria alla quale rivolgersi per opporsi all’esecuzione; dell’infondatezza
dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Agenzia del Demanio anche in
grado d’appello; della superfluità della ctu, disposta solo a causa delle carenze
probatorie dell’amministrazione; del fatto, infine, che la domanda risarcitoria era stata
t

accolta solo in minima parte.
Il motivo deve essere respinto.
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Quanto alla ctu, è sufficiente rilevare che il giudice ha disposto l’indagine all’esclusivo
fine di determinare il valore locatizio di mercato dei beni abusivamente occupati, che
non si vede in qual modo l’amministrazione avrebbe potuto provare in via
documentale.
Quanto alle spese, il ricorrente omette invece di considerare, per un verso, che la loro

alle somme effettivamente riconosciute, anziché a quelle domandate, e quindi sulla
base di un corretto scaglione tariffario, ben più basso di quello applicabile ove si fosse
tenuto conto della pretesa originariamente dedotta in lite; per l’altro che, ciò
nonostante, la corte territoriale le ha compensate parzialmente proprio in ragione
dell’esito complessivo .del giudizio, ovvero tenendo conto della soccombenza
dell’Agenzia delle Dogane rispetto alle questioni preliminari di rito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di
questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in 5.200, di cui E 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 6 maggio 2015

liquidazione è stata effettuata determinando il valore della controversia in relazione

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