Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12987 del 14/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 14/06/2011), n.12987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. I 2, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
M.E. e S.I., elett.te dom.to in Roma, alla via
Medaglie d’Oro 201, presso Io studio dell’avv. Ruffini Giovanni, dal
quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 84/2008/40 depositata il 6/5/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. FUCCI Costantino.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da M.E. e S.I. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Latina n. 272/3/2005 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento INVIM n. (OMISSIS).
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resistono con controricorso i contribuenti.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quinquies in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto condonabile la lite in questione pur essendo la stessa di valore superiore a L. 20.000.000.
La censura è fondata alla luce del disposto dell’articolo citato secondo cui: le liti fiscali, pendenti alla data del 17 novembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato alto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente: a) con il pagamento della somma di L. 150 mila, se la lite è di importo fino a L. 2 milioni; b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a L. 2 milioni e fino a L. 20 milioni. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011