Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12986 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/06/2020), n.12986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20109-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCELLO CUGLIANDRO;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GAETANO

DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO DI MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 537/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

G.C. si opponeva a un’esecuzione esattoriale deducendo, per quanto ancora qui rileva, la prescrizione correlata alla mancata notifica delle sottese cartelle;

dopo una sospensione parziale da parte del giudice dell’esecuzione, il Tribunale accoglieva l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, l’estratto di ruolo non era idoneo a provare la veridicità di quanto in esso riportato; non era stata data prova della notifica delle cartelle per mancata produzione della matrice o copia delle stesse con la relata o l’avviso di ricevimento; non erano stati prodotti gli originali degli avvisi di ricevimento le cui copie erano state oggetto di disconoscimento quanto alla conformità all’originale; le relate apposte solo sul frontespizio dei documenti erano per tale ragione nulle; gli ulteriori documenti prodotti dall’esattore in sede di appello erano tardivi e non indispensabili;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Riscossone Sicilia, s.p.a., articolando quattro motivi;

resiste con controricorso G.C..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 49, del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, poichè la Corte di appello avrebbe erroneamente negato valore probatorio del credito all’estratto di ruolo;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., art. 112 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un’eccezione di disconoscimento della conformità agli originali di documenti attestanti le intervenute notifiche delle cartelle, essendosi trattato di contestazione generica e come tale non concretamente effettuata;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 2718 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato affermando la necessità di produrre la matrice o la copia della cartella notificata, da parte dell’esattore, in uno alla relazione di notificazione o agli avvisi di ricevimento, al fine di provare idoneamente le notifiche in questione, essendo invece sufficiente allegare copia degli avvisi di ricevimento o delle relate, oltre all’estratto di ruolo;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non acquisibili perchè non indispensabili i documenti prodotti dall’esattore in appello, poichè si trattava, in particolare, dell’istanza di rateazione relativa all’intero carico di ruolo in discussione e contenente, come tale, un riconoscimento del credito interruttivo della prescrizione pertanto non decorsa;

parte ricorrente, conclusivamente, addebita alla Corte di appello, in relazione a e ragione di quanto sopra, un complessivo vizio di motivazione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

1. i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono specifici e fondati per quanto di ragione;

2. in primo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella (Cass., 09/05/2018, n. 11028);

3. peraltro va osservato che la Corte territoriale non ha negato la sussistenza dei crediti, sicchè deve ritenersi che l’affermazione sia stata effettuata per rimarcare che l’estratto in parola non poteva comprovare l’avvenuta notifica delle varie cartelle;

4. al contempo, però, deve ribadirsi che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica della cartella e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione ovvero dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, corrispondente a quanto riportato nell’estratto di ruolo, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa o della sua matrice (Cass., 13/05/2014, n. 10326, Cass., 11/10/2017, n. 23902, Cass., 15/09/2017, n. 21533, Cass., 30/07/2019, n. 20444);

5. quanto poi alla contestazione della documentazione prodotta in copia, relativa alle avvenute notificazioni (nella sentenza si discorre a volte di relata a volte di avviso di ricevimento), la sentenza risulta ulteriormente errata posto che ha affermato essere idonea una contestazione – riportata nel ricorso al pari di quanto fatto dalla decisione gravata – del tutto generica poichè rivolta puramente e in generale a negare la corrispondenza tra la cartella relativa al credito e quella consegnata al destinatario;

6. la contestazione della conformità delle copie documentali agli originali, dev’essere fatta attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., 03/04/2014, n. 7775, Cass., Cass., 12/04/2016, n. 7105, Cass., 13/12/2017, n. 29993, Cass., 30/10/2018, n. 27633, Cass., 20/06/2019, n. 16557);

7. ne deriva che la sentenza dev’essere cassata per tali ragioni, dovendo il giudice di merito procedere a un nuovo accertamento che faccia applicazione dei sopra ricostruiti principi;

8. il quarto motivo è invece inammissibile;

va subito chiarito che non è stata censurata l’applicazione del regime dell’art. 345 c.p.c., anteriore alla novellazione apportata con il D.L. n. 83 del 2012, quale convertito dalla L. n. 134 del 2012, posto che nel controricorso, pur facendosi menzione del profilo non si propone ricorso incidentale condizionato;

parimenti va escluso che possa darsi rilievo alla prospettazione, pure contenuta in controricorso ma senza formulare anche in tal caso un ricorso incidentale condizionato, per cui il fatto interruttivo non sarebbe stato oggetto di tempestiva allegazione;

ciò posto, deve in ogni caso osservarsi che, pur rappresentando la richiesta di rateizzazione un riconoscimento del credito come tale interruttivo della prescrizione, per un verso il contenuto di tale istanza non è riportato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per altro verso, e correlativamente, non è dato comprendere se – come infatti contestato in controricorso – l’interruzione in parola sarebbe avvenuta prima del decorso della prescrizione, ritenuta maturata in assenza di prova delle notifiche delle cartelle, sicchè il motivo non risulta conducente e in questo senso è aspecifico;

è poi evidente che il vizio di motivazione prospettato alla fine del ricorso (pag. 14) è stato formulato in relazione alle descritte deduzioni e non autonomamente, o almeno non in modo idoneamente specifico, al netto del divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

9. infine, è opportuno evidenziare che non risulta censura in ordine all’affermazione della Corte territoriale che ha considerato nulle le relate di notifica delle cartelle – quindi non gli avvisi di ricevimento – apposte sul frontespizio del documento (pag. 13);

il nuovo accertamento del giudice di merito dovrà quindi iscriversi nel conseguente perimetro: dovranno cioè distinguersi le relate di notifica, sulla cui nullità vi è giudicato, dagli avvisi di ricevimento postale (menzionati ad esempio pag. 12 della sentenza) inerenti alla spedizione delle cartelle effettuata dall’agente riscossore, e solo in tale ultimo caso applicare i principi richiamati al punto 7.;

10. spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi di ricorso, dichiara inammissibile il quarto, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Palermo perchè, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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